“Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si decide sia vero” (Massimiliano Stucchi)

Nota: il virgolettato del titolo è di Claudio Moroni

Parte 1: passaggio a L’Aquila, per un altro processo.
Il giorno 9 settembre 2019 sono stato convocato, in qualità di testimone, da un avvocato difensore di alcuni cittadini che hanno avviato, credo nel lontano 2010, una causa civile contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) per risarcimenti – pare multimilionari – ai parenti di alcune  vittime del terremoto del 6 aprile 2009, di nuovo in relazione alla riunione di esperti del 31 marzo 2009. Il colpevole sarebbe la PCM, in quanto le attività degli esperti vennero svolte a favore del Dipartimento della Protezione Civile, che dipende dalla PCM. L’accusa, sempre la solita: avere rassicurato le vittime, inducendole a non uscire di casa prima del terremoto distruttivo.
Si tratta in sostanza di un processo parallelo a quello più famoso, penale, cosiddetto “Grandi Rischi”, nel quale sei dei sette accusati vennero prima condannati e poi assolti in Appello e in Cassazione “perché il fatto non sussiste”. Ma evidentemente quelle conclusioni non hanno fatto giurisprudenza e nel nostro ordinamento giudiziario sembra sia lecito istruire un nuovo processo, sia pure civile, sullo stesso argomento.
E – fatto poco spiegabile almeno per me – tirarlo in lungo per quasi dieci anni; con parte dei relativi costi (tribunale, giudici, cancellieri, ecc.) a carico di tutti noi.

Nella lettera di convocazione nessuna spiegazione, solo la minaccia di multa in caso di no show. Un amico avvocato mi dice che, avendo già mancato la prima convocazione (ero all’estero), se non mi presento ora la prossima volta mi vengono a prendere i carabinieri.
Chiamo l’avvocato che mi ha convocato, dopo avergli già scritto senza ottenere risposta. Riesco a parlare dopo varie chiamate e mi viene spiegato che “deve essere per un articolo che ha scritto”. “Quale?” “Non mi ricordo, le faccio sapere”. Naturalmente non richiama. “E’ previsto un rimborso”? chiedo. “Ma lei svolge un servizio pubblico“. So what, risponderebbe un inglese. Non mi sembra che gli avvocati viaggino gratis.

Udienza nell’ufficio del Giudice: i testimoni non possono sentire gli altri testimoni (fra cui una ex-collega INGV e un indagato al processo maggiore, pensa!). 20 minuti ciascuno i primi due. Entro io: leggo la formula di rito, scritta su un cartoncino plastificato (con un errore di grammatica corretto a pennarello). Non so chi siano quella decina di persone sedute sui tavoli o in piedi: non so se siano presenti giornalisti o parenti delle vittime. Mi viene chiesto, semplicemente, se confermo di avere scritto, nel 2009, un articolo a nome mio e di altri colleghi INGV (uno di questi già convocato con le medesime modalità più di un anno fa), che parla di terremoti storici e pericolosità sismica nell’area aquilana (1). L’avvocato legge un brano: chiedo di vederlo. Non mi viene chiesto di spiegare l’articolo: solo di confermare di averlo scritto (confremare che cosa, è stampato….). Confermo. “Grazie può andare”. L’avvocato difensore dello Stato non si palesa e quindi non vengo controinterrogato. Qualche considerazione si impone:

  1. Si convocano dei tizi da Milano, o da Firenze, Napoli ecc., a loro spese (e quindi gratis per chi convoca), per chiedergli se conferma di avere scritto un brano di un articolo pubblicato a stampa nel 2009. L’accusa ne può convocare quanti ne vuole, non ci si può opporre. E’ normale, o logico, tutto questo? E il Giudice, è proprio tenuto a ammetterli tutti? Ci potrebbero essere altri mezzi (che ne so, teleconferenza), o altre richieste meno banali? E’ proprio necessaria questa arroganza, per l’esercizio del potere giudiziario?
  2. Potrebbero forse questi tizi dare una risposta diversa, tipo: “no, non confermo, l’hanno scritto gli altri e hanno messo il mio nome di nascosto, non me ne ero accorto in questi dieci anni, grazie di avermelo fatto notare, adesso li querelo questi sciagurati….”? No: quindi a che cosa serve l’audizione?
  3. Siamo (anzi sono, loro) ancora qui, a costruire (verosimilmente) le accuse e (speriamo di no) le sentenze ritagliando spezzoni di articoli scientifici e giustapponendoli in modo da costruire una verità di comodo? Vedremo. Vedremo cioè se hanno fatto scuola i due protagonisti del processo “Grandi Rischi” di primo grado, campioni del “taglia e incolla”, PM Picuti e Giudice Billi (quello che dopo che la sentenza di Appello che gli ha dato torto su tutta la linea e gli ha anche dato una alzata professionale mica male, ha ribadito che la sentenza la riscriverebbe uguale).

Parte 2. Come si costruisce una menzogna.
Il Messaggero dell’11 settembre riferisce l’udienza di cui sopra con molta enfasi, con il titolo “il sisma del 2009 non fu un evento eccezionale”. Con enfasi e a modo suo: sostiene infatti che “a domande esplicite” avrei confermato, come del resto la ex-collega D’Amico, come “sulla base dei dati a disposizione ecc. ecc…(si veda il testo dell’articolo del giornale).

Marcello Ianni
Si tratta ovviamente di una maldestra rielaborazione di quanto scritto nell’articolo scientifico in questione, di cui mi è solo stato chiesto di confermare la paternità (il testo è stato letto dall’avvocato). Ma non è finita qui.

Mentre in apertura compare un banner, tanto falso quanto odioso, che recita “gli allarmi mancati”, nel seguito il cronista conclude: “l’immane tragedia è perfettamente aderente a quanto ci si poteva aspettare [a dire il vero non si è parlato di tragedia ma solo di parametri sismologici….]. Una conferma che in qualche modo stona con l’approccio [sic!] e le conclusioni [quali? dove?] cui erano giunti i sette esperti della Commissione Grandi Rischi [arridaje……], i quali proprio per le rassicurazioni promanate [sic!] il 31 marzo di dieci anni fa, attraverso le dichiarazioni del De Bernardinis [rilasciate prima della riunione incriminata] indussero i residenti a restare a casa” [falso, come prova la sentenza di Appello].

Il cronista ha costruito una menzogna. Sostiene che l’articolo che mi vede fra gli autori, scritto DOPO il terremoto per spiegare il medesimo alla luce dello stato delle conoscenze, contraddice le conclusioni della riunione incriminata, che si è tenuta PRIMA del terremoto. Cerca in sostanza di far credere che, dichiarando che le caratteristiche del terremoto fossero compatibili con il quadro della sismicità, gli autori sostengano anche che il terremoto fosse di fatto prevedibile. Certo: un terremoto di quelle caratteristiche era possibile; non per nulla la zona era classificata come sismica di seconda categoria a partire dal 1915, e questo avrà pure voluto dire qualcosa. Ma che potesse avvenire il giorno dopo, una settimana, un mese, un anno o dieci anni dopo non lo sapeva nessuno e nessuno avrebbe potuto dirlo.
Forse sarebbe bene ricordare più spesso, a tutti, che essere in zona sismica significa che può verificarsi un terremoto, stasera, domattina, fra un po’ di tempo. Punto. Si deve sapere e basta (lo sanno avvocati, giudici, giornalisti che vivono o operano a L’Aquila), senza bisogno di convocare una riunione ad hoc prima o – dopo – di andare a ripescare tutti gli articoli scientifici scritta in materia, pretendendo di capirli, ritagliarne brani e tirare conclusioni alla “sismologo fai-da-te”.

Riporto qui, prendendoli a prestito dai colleghi che li hanno formulati, alcuni commenti all’articolo del Messagero che mi sembrano particolarmente calzanti:

Mentana direbbe che chi ha scritto ha lasciato il cervello in vacanza”.

“Il titolo avrebbe potuto essere: sismologi inchiodano la CGR. Era tutto previsto, sapevano ma hanno taciuto.”

“Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si decide sia vero, o comunque si finge di passare come verità”.

Ecco, l’ultimo commento – da cui è tratto il titolo del post – è tanto realistico quanto preoccupante. Il giornalista sembra al servizio della tesi dell’accusa, e non sarebbe certo il primo caso a proposito del terremoto di L’Aquila; definisce infatti la mia testimonianza (ovvero l’articolo di cui sono co-autore) come “testimonianza a favore” (dell’accusa, ovvio). Davvero si sta cercando, in un film parallelo a quello precedente, di costruire conclusioni opposte a quelle del processo penale “Grandi Rischi”?
Il fatto non sussiste, ma qualcuno ci sta provando ancora.

(1) Stucchi, C. Meletti, A. Rovida, V. D’Amico, A.A. Gomez Capera. Terremoti storici e pericolosità sismica dell’area aquilana. Progettazione Sismica, 3, 23-33 https://drive.google.com/file/d/134KHJrfRohBHG37RD6nG0qDTcZdafa4L/

2 thoughts on ““Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si decide sia vero” (Massimiliano Stucchi)

  1. Come al solito, roba da non crederci. Procedure giudiziarie del medioevo, con il benestare di giudici, procuratori, avvocati. E poi non possono ovviamente mancare i consueti pseudo-giornalisti di turno, totalmente privi di onestà intellettuale, liberi di inventare dati, manipulare fatti, accusare ed infangare terzi, senza responsabilità o conseguenze..

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