La vicenda processuale alla prova del romanzo. Luci e ombre del volume “La causalità psichica nei reati colposi” di Marco Billi (Cecilia Valbonesi)

Cecilia Valbonesi è Dottore di ricerca in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Firenze e Avvocato del Foro di Firenze. Per motivi scientifici ha seguito e commentato il cosiddetto  processo Grandi Rischi. In ultimo si veda “Terremoti colposi e terremoto della colpa: riflessioni a margine  della sentenza “Grandi Rischi”, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2016, n. 3, p. 1498.
Le abbiamo chiesto un commento al volume – uscito lo scorso marzo – del Giudice di primo grado del processo stesso, Marco Billi.

Di recente, il copioso panorama letterario sulla vicenda giudiziaria relativa alle responsabilità della c.d. Commissione Grandi Rischi si è arricchito di un nuovo volume dal titolo “La causalità psichica nei reati colposi”.
L’ambizioso progetto reca la firma del Giudice estensore della prima sentenza di merito (Tribunale di L’Aquila, 22/10/2012, n. 380) che, accogliendo pienamente le prospettazioni accusatorie, ha condannato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose i sette scienziati i quali, a suo giudizio, “componevano la Commissione Grandi Rischi” della Protezione civile nella riunione del 31 marzo 2009. The L’Aquila Seven  furono ritenuti responsabili di quella scorretta valutazione e informazione sul rischio sismico che avrebbe cagionato la morte ed il ferimento di 29 cittadini (13 secondo la Corte d’Appello e la Corte di Cassazione)  rimasti schiacciati sotto le macerie delle proprie case.

Giova ricordare, sin dalle prime battute, come la sentenza di primo grado sia stata parzialmente riformata  dalla Corte d’Appello di L’Aquila la quale ha assolto sei dei sette imputati perché il fatto non sussiste. Analizzando la metodologia di convocazione degli scienziati e la composizione della riunione del 31 marzo 2006, la Corte ha ritenuto che in quell’occasione non si fosse validamente costituita la Commissione Grandi Rischi. Piuttosto, i partecipanti dovevano qualificarsi come esperti della Protezione Civile, chiamati a esprimere una valutazione tecnica sul terremoto che era in corso in quei giorni (come prescrive il comma 10 dell’art. 3 DPCM n. 2358 del 2006). Al venir meno degli asseriti obblighi di comunicazione legati all’appartenenza ad un collegio non validamente formatosi si accompagna, inoltre, una valutazione in termini di correttezza delle affermazioni esternate dagli imputati nel corso della riunione.
La Corte d’Appello sottolinea come non sia emerso dalle parole degli scienziati alcun profilo di rassicurazione e offre la prova scientifica che le considerazioni dubitative espresse erano e sono tutt’oggi esatte. Parimenti, i giudici di seconde cure negano la sussistenza di un dovere di comunicazione delle risultanze scientifiche alla popolazione la quale, infatti, non avrebbe avuto in alcun modo contezza dei contenuti della riunione proprio per l’assenza di un comunicato stampa finale.
La Corte d’Appello conferma invece il rimprovero a carico del Vice Capo del DPC per la morte di tredici delle trecentonove vittime.
Queste statuizioni sono state infine avallate dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha messo fine a questa oltremodo tragica vicenda umana e giudiziaria.

Queste brevi note desiderano orientare il lettore nel processo di comprensione dei complessi temi trattati dal libro, chiarendo, se possibile, la portata di alcuni passaggi cruciali del contributo.

In prima battuta giova esplicitare come l’opera presenti un tratto assolutamente peculiare: poco noti in letteratura sono i casi nei quali un Giudice scrive un libro per difendere la propria sentenza. A fronte di una dilagante produzione letteraria offertaci dai magistrati-scrittori che si cimentano, soprattutto nel periodo estivo, nella scrittura di gialli da spiaggia, mi pare che mai l’estensore di una sentenza si fosse spinto sino a diffondere le motivazioni della stessa in un contesto irrituale quale la carta stampata.
A chi scrive, il gesto pare quanto meno poco opportuno. Il giudice, che in virtù dell’art. 101, comma 2, della Costituzione è “soggetto soltanto alla legge”, esprime il suo sapere e le sue convinzioni unicamente attraverso le motivazioni della sentenza. Credo sia importante che la prassi rimanga tale per almeno due motivi: 1. Nell’epoca nella quale incauti personaggi danno in pasto alla stampa notizie di reato illegittimamente carpite dagli uffici giudiziari, il magistrato deve rimanere fedele alla ritualità del processo penale che gli impone di non uscire dai canoni di comunicazione ufficiali; 2. La vicenda umana sottesa al processo “Grandi Rischi” presenta dei contorni di singolare tragicità per le vittime e per gli imputati coinvolti. La pubblicazione di un libro sul tema rappresenta in sé un fattore idoneo a determinare una  recrudescenza  degli animi. Mi chiedo se ve ne fosse bisogno e se sia opportuno che un uomo che rappresenta lo Stato, un uomo istituzionalmente chiamato a ius dicere, si faccia autore di una potenziale rinnovata frattura sociale.
Questo nel metodo. Nel merito vi è da dire ben di più.

Il volume ripercorre la vicenda dei tre gradi di giudizio offrendo, come ovvio, un punto di vista conservativo delle scelte effettuate in prima istanza. L’autore difende le proprie statuizioni e valorizza la perdurante validità delle stesse nella sentenza d’Appello e di Cassazione. All’obiettivo resoconto dei mutamenti subiti dall’assetto delle responsabilità relative a sei dei sette imputati, la narrazione affianca alcuni tratti che non evidenziano con la dovuta incisività lo stravolgimento di molti assunti, sia in punto di fatto che di diritto, riscontrabile nelle successive fasi del processo.
È forse utile, dunque, soffermarsi su due passaggi fondamentali per meglio esplicitare la loro reale portata e il loro obiettivo corso processuale.

Muoviamo proprio dalla causalità psichica, oggetto precipuo della disamina offerta dal volume. Non vi è dubbio che sia la Corte d’Appello che la Cassazione continuino a fondare il profilo oggettivo del rimprovero a De Bernardinis sulla sussistenza di un nesso causale così peculiarmente atteggiato. La sentenza, infatti, ribadisce come l’intervista rilasciata dall’imputato costituisca fattore causale determinante in ordine alla decisione delle vittime di dismettere i consueti comportamenti prudenziali e di rimanere a casa la notte del terremoto, trovandovi la morte. Questo, in sintesi, lo schema della rassicurazione fatale, penalmente rilevante.
Ma di cosa parliamo quando facciamo riferimento alla causalità psichica? Nel dibattito giuridico si sostiene spesso che nel caso in cui la determinazione adottata da un soggetto origini dall’errata od omessa informazione di un rischio, verrebbe in rilievo il paradigma della c.d. “causalità psichica” la quale si identifica in una ““relazione fra le azoni di due persone che “passa attraverso la psiche” di una di esse”” . Con la locuzione “causalità psichica” si individua, infatti, quella categoria in cui “un’azione umana esercita un influsso di carattere psicologico su di un altro soggetto”. Si tratta pertanto di una “causalità delle relazioni interpersonali” che, per loro natura, non presentano sequenze regolari. Come sottolinea un Autore, la causalità psichica si caratterizza per un forte contenuto di “ambiguità” che si incentra proprio sulla possibilità stessa di accreditarla nell’ambito delle vere e proprie relazioni causali.

La dottrina risulta infatti profondamente divisa quanto alla possibilità di utilizzare tale paradigma a fondamento di un rimprovero penale. Chi scrive aderisce alla tesi di quegli Autori i quali non ritengano possibile ricondurre la causalità psichica nel  paradigma della causalità naturalistica. All’ assimilazione fra “induzione ad un’azione e causazione di un accadimento fisico” osterebbe l’impossibilità di configurare una regolarità tra azioni umane, in ragione della “natura sostanzialmente libera del volere e del carattere irripetibile degli accadimenti psichici”.  Essendo impossibile affermare e dimostrare che la stessa persona nella medesima situazione, sarebbe tornata ad agire nello stesso modo (ovvero che chiunque altro avrebbe fatto nello stesso modo a parità di condizioni), si conclude per l’insussistenza di un paradigma nomologico, ancorché di natura statistica, nel quale sussumere i rapporti condizionati di natura psichica.
Poco condivisibile risulta, dunque, la strenua valorizzazione della causalità psichica quale parametro fondante il rimprovero nei confronti dell’allora Vice capo della Protezione Civile. La difesa del parametro oggettivo dell’imputazione risulta in sé fallace poiché si tratta di un modello causale i cui presupposti applicativi appaiono decontestualizzati e oggetto di numerose, fondate e autorevoli critiche.

Ma vi è di più. Per il riconoscimento della sussistenza del nesso causale occorre che vi sia una legge scientifica di copertura o un massima di esperienza, ove tale legge non possa essere enucleabile. Abbiamo visto come la causalità psichica, proprio perché stabilisce una relazione afferente ad una sfera così personale e difficilmente sondabile appare in sé insuscettibile di ripetibilità. Alla irripetibilità di un fenomeno si correla l’impossibilità di enucleare una legge scientifica, anche probabilistica, che spiega i meccanismi di funzionamento del fenomeno stesso.
Appare dunque singolare come la sentenza di primo grado abbia affidato la conferma del nesso di causalità ad una c.d. legge scientifica di copertura, denominata “Teoria delle rappresentazioni sociali”. La legge pare il frutto di un adattamento al caso concreto di una risalente teoria che poco ha a che vedere con il contesto in esame. Pertanto, è importante rimarcare come i successivi gradi di giudizio abbiano abbandonato questa “legge scientifica di copertura” a favore dell’adozione di massime di esperienza asseritamente fondanti la responsabilità del Vice capo della Protezione Civile.

A ben vedere, tuttavia, il mutamento radicale del panorama logico – imputativo in nulla giova alla bontà delle sentenze dei successivi gradi di giudizio e questo per due motivi parimenti stringenti: 1. Se il processo di condizionamento che intercorre fra l’affermazione di un soggetto e il comportamento di un altro non è suscettibile di una regolarizzazione codificabile attraverso una legge statistica, tanto meno lo sarà attraverso una massima di esperienza che non può certo esprimere in modo univoco una correlazione impossibile da stabilire a priori; 2. L’insufficienza di qualsivoglia struttura scientifica o esperienziale posta alla base della ricostruzione del nesso di causalità è confermata dalla circostanza secondo al quale nei tre gradi di giudizio il fattore sul quale i giudici fondano realmente la loro decisone accusatoria risiede nella c.d. probabilità logica, la probabilità del caso concreto.  Con maggiore sforzo esplicativo si deve evidenziare come l’ultima parola sul riconoscimento del profilo oggettivo – causale della responsabilità l’hanno avuta le testimonianze dei familiari delle vittime, i quali hanno riferito come esse abbiano mutato il loro comportamento prudenziale dopo ed a seguito della rassicurazione asseritamente derivata dall’intervista rilasciata dal De Bernardinis.
Il pur opportuno superamento della c.d. “Teoria delle rappresentazioni sociali” se da un lato restituisce alle decisioni una maggiore ortodossia, dall’altro non impedisce comunque che le stesse siano fondate su presupposti oggetto di serrata critica.

Un ulteriore aspetto, la cui fragilità poco emerge nelle pieghe del libro, risiede nel ruolo dell’intervista rilasciata da De Bernardinis alla Tv locale. La Corte d’Appello di L’Aquila e la Corte di Cassazione, abbandonata la tesi secondo la quale vi sarebbe stata una riunione della Commissione Grandi Rischi, nel corso della quale partecipanti avrebbero adottato una condotta rassicurativa della popolazione, fondano il rimprovero dell’unico imputato riconosciuto colpevole proprio sul contenuto delle dichiarazioni propalate alla stampa locale. Giova innanzi tutto ricordare i tratti salienti dell’intervista sulla quale si fonda il riconoscimento a suo carico di una condanna  per omicidio colposo plurimo. A parere dell’imputato lo sciame sismico in corso costituiva “ una situazione favorevole […] uno scarico di energia continuo” (Amato e Galadini, 2013:7). Inoltre, sollecitato dal giornalista egli concludeva l’intervista assentendo sull’opportunità di bere un bicchiere di vino prodotto nella zona.

A parere di chi scrive il pur errato contenuto scientifico e tecnico dell’intervista non è sufficiente a fondare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputato. Questo per  almeno tre ragioni. In primo luogo, l’intervista è stata rilasciata prima della riunione della c.d. Commissione Grandi Rischi. Sebbene nel libro non se ne dia sufficientemente conto, è necessario ricordare come la trasmissione dell’intervista in una fase successiva alla suddetta riunione sia stata una scelta dell’emittente televisiva la quale non ha dato conto della reale collocazione cronologica. Molto sarebbe cambiato se si fosse ben rappresentato che le opinioni espresse non erano né connesse né conseguenti ad una riunione di scienziati.
In secondo luogo, lo strumento di propalazione di una notizia non può non rilevare, specie in una situazione di emergenza come quella che si stava vivendo nel 2009. Le tesi accusatorie ignorano che un impatto diversamente cogente (causalità psichica) deve essere riconosciuto da fonti ufficiali di comunicazione rispetto a fonti divulgative quali un’intervista. Lo scenario sarebbe decisamente mutato se la dichiarazione errata fosse stata propalata attraverso una comunicazione ufficiale della Protezione Civile oppure attraverso un’ordinanza sindacale. E di questo fattore non vi è traccia né nel libro, né, quel che è peggio, nelle sentenze.

Infine, occorre in ogni modo sottolineare come la popolazione non fosse in alcun modo addestrata ad affrontare il rischio sismico e come quegli atteggiamenti che sono stati ritenuti salvifici dalle  Corti (abbandonare la casa in caso di scossa) in realtà non hanno una portata scientificamente impeditiva dell’evento morte. Quindi, in assenza di una reale ed efficace cautela, quale ruolo può avere una informazione vagamente rassicurante? Nessuno. Nonostante le risultanze processuali affermano il contrario.

Molto vi sarebbe da dire ancora sulle scelte processuali e sulle ricadute editoriali che ne sono scaturite. Ci si consenta solo di chiudere la riflessione con il rinnovato auspicio che la pubblicazione di un libro volto a corroborare alcune delle scelte adottate nel contesto processuale rimanga un unicum, o per lo meno una rarità, nel panorama italiano.

 

Lascia un commento