Sismabonus, un aggiornamento (colloquio con Alessandro Grazzini)

I recenti provvedimenti governativi hanno aggiornato la possibilità di usufruire degli aiuti di Stato per ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici. Abbiamo chiesto a Alessandro Grazzini, che già aveva discusso l’argomento in https://terremotiegrandirischi.com/2020/07/02/sismabonus-qualche-spiegazione-dedicata-a-chi-abita-gli-edifici-colloquio-con-alessandro-grazzini/, di illustrarci le novità.

Alessandro, ci puoi riassumere le novità introdotte, di cui hai parlato ad esempio in https://www.ediltecnico.it/79648/sismabonus-superbonus-110-classificazione-sismica/?

Il D.L. 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio a sostegno dell’economia dopo il lockdown COVID-19) ha introdotto un superbonus di detrazione fiscale al 110% da utilizzare anche per i lavori di miglioramento sismico relativi al tradizionale Sismabonus. Il Superbonus può essere sfruttato per lavori svolti dal ‪1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se ci auguriamo una proroga in quanto gli interventi di miglioramento sismico, come sappiamo, richiedono più tempo nella pianificazione e nell’esecuzione. La novità principale consiste nel fatto che la super aliquota del 110% vale sia per gli interventi di semplice consolidamento statico (cucitura delle lesioni, consolidamento delle fondazioni, rinforzo di solai solo per fare qualche esempio) sia per gli interventi di miglioramento sismico.

Il Decreto ha eliminato la necessità di dimostrare che gli interventi abbiano portato al passaggio di una o due classi di “rischio”, come richiesto dalla normativa precedente. Non è forse un passo indietro nella direzione della prevenzione?

Col Superbonus tutti gli interventi strutturali sono premiati indifferentemente con l’aliquota di detrazione del 110% a prescindere dalla classe di rischio sismico che si è ottenuta a seguito dei lavori, facendo pertanto decadere la precedente differenziazione delle aliquote in base al risultato di miglioramento sismico raggiunto. Inoltre il Superbonus è stato esteso a un maggior ventaglio di interventi strutturali, anche solo locali, che sebbene utili ai fini statici non permettono di valutare e perseguire un aumento della sicurezza sismica.
Faccio un esempio: se inserisco delle catene solo in un piano di un edificio alto 4 piani, il tecnico può dimostrare che la situazione statica del fabbricato sia migliorata: magari le catene servono per contrastare la spinta di alcune volte; tuttavia averle inserite solo ad un piano potrà al massimo aver bloccato uno o due cinematismi di ribaltamento sismico della singola parete interessata, ma non contrastare le altre possibilità di ribaltamento delle singole pareti o dell’insieme di pareti che costituiscono la facciata, oltre a non contribuire ad alcun aumento di resistenza dell’intero scheletro strutturale.
Pertanto il loro inserimento così limitato non sarà sufficiente a ridurre il rischio sismico neppure di una classe. Tuttavia è una spesa coperta dal Sismabonus 110%.

E come si “valuterà” dunque la riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio sottoposto ai lavori?

La classificazione sismica serve a sensibilizzare il cittadino sui rischi della propria abitazione, aiutarlo a capire quali sono le vulnerabilità principali e quantificare in modo intuitivo di quanto potrà migliorare la risposta sismica del proprio fabbricato. Sebbene in questo frangente non sia più obbligatoria, è auspicabile che i tecnici continuino ad utilizzarla per queste finalità. Una volta intrapreso il calcolo strutturale per la progettazione dell’intervento, in generale costa davvero poco valutare anche la classificazione sismica.
Il professionista dovrà certificare, mediante i tradizionali calcoli statici, che l’intervento di consolidamento abbia migliorato la sicurezza strutturale almeno della porzione di struttura interessata. Nel caso di intervento antisismico, varranno le consuete procedure di calcolo legate alla modellazione complessiva del fabbricato da cui ricavare il rapporto tra l’accelerazione al suolo che può sopportare la struttura e quella richiesta dalla normativa tecnica per un edificio di nuova realizzazione. Ossia uno dei due parametri contenuti nella classificazione sismica, l’indice di sicurezza descritto nella precedente intervista.
A questo punto costa poco al professionista calcolare anche il PAM (perdita annua media) e redigere la classificazione sismica, anche se non è obbligatoria, ma auspicabile per far capire meglio al committente il guadagno in termini di sicurezza.

Il Sismabonus è senz’altro uno strumento importante per cominciare ad affrontare il problema della riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Con l’offerta del 110% lo Stato ha deciso di accollarsi praticamente per intero il costo dei lavori, evidentemente perché la disponibilità dei cittadini ad assumere una quota di compartecipazione ai costi era risultata scarsa.
Mi viene una domanda: il Sismabonus verrà concesso indipendentemente da una valutazione su eventuali azioni volontarie di compromissione della vulnerabilità e/o non rispetto della normativa?

Per usufruire del superbonus 110% occorrerà avere un certificato di conformità urbanistica che attesti al massimo la presenza di lievi difformità (alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate parlano di una tolleranza del 2% delle misure prescritte relative a cubatura, distacchi, altezze, superficie). In presenza di abusivismi maggiori lo Stato non riconoscerà alcuna detrazione fiscale. La ingente quantità di certificazioni richieste per accedere al superbonus e l’aumento consistente dei controlli dovrebbero rappresentare la giusta garanzia per distribuire l’incentivo fiscale solo a chi è in regola.

Lo strumento dell’incentivo fiscale lascia alla libera iniziativa dei cittadini la scelta se prendersi cura o meno della propria (e di altri) sicurezza. In aggiunta agli ovvi problemi relativi alla gestione dei condomini, non vi è anche il rischio di interventi a “macchia di leopardo” in centri abitati dove l’eventuale terremoto potrà compromettere la “agibilità” di tutto l’abitato?

Inizialmente è probabile e addirittura fisiologico attendersi una distribuzione a “macchia di leopardo”. Occorre considerare sempre da che punto iniziale partiamo: un patrimonio edilizio esistente molto variegato caratterizzato da scarsa manutenzione e un’alta vulnerabilità sismica. E’ impossibile che tutti i proprietari partano nello stesso momento ad eseguire lavori di miglioramento sismico. Inizierà qualcuno, elevando il grado di sicurezza del proprio fabbricato. Ma resterà un gap rispetto alla vulnerabilità del vicino di casa che non ha ancora eseguito alcun intervento.
Questa rappresenta sicuramente una fase intermedia di potenziale rischio collettivo in caso di forte scossa di terremoto, in quanto come sappiamo gli edifici migliorati potrebbero comunque risultare inagibili per i collassi di quelli adiacenti non consolidati. Ma trattandosi di un processo a medio-lungo termine di progressiva sensibilizzazione del rischio e agevolazione fiscale per intraprendere in autonomia i necessari interventi di mitigazione sismica, resta auspicabile che col giusto tempo questo gap tenda a ridursi, al fine di avere aggregati edilizi o paesi quasi interamente resilienti.

Per finire: i benefici si applicano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, secondo la classificazione attuale di competenza di ciascuna Regione. Posto che sembra ragionevole procedere secondo priorità, andrebbe comunque ricordato che la vulnerabilità sismica degli edifici, che è l’oggetto degli interventi, può essere molto elevata anche in zona 4, proprio perché in gran parte della zona non è mai stata applicata nessuna normativa sismica, oppure lo è stato con varie limitazioni. Sarebbe bene, insomma, che non passasse il messaggio che gli edifici in zona 4 sono “sicuri”, e che scuotimenti forti posso verificarsi anche lì, sia pure con probabilità molto bassa; concordi?

Sono perfettamente d’accordo con te. Hai usato il termine giusto: si parla di vulnerabilità, che deriva dal degrado dei materiali e dalla mancanza di manutenzione. Situazione pericolosa anche solo a livello statico, indipendentemente dalla mappa sismica. Magari con detrazioni più basse, ma sarebbe utile estendere il Sismabonus anche ai fabbricati della zona 4.


2 thoughts on “Sismabonus, un aggiornamento (colloquio con Alessandro Grazzini)

  1. Grazie per l’aggiornamento. In estrema sintesi in centro storico, al contrario degli interventi di ricostruzione post-sisma nei quali per predisporre il “progetto unitario” l’unità minima di intervento è l’Aggregato Edilizio, nel caso di sismabonus per il “progetto unitario” l’unità minima di intervento dovrebbe essere l’Unità Strutturale. E’ corretto il ragionamento?

  2. Grazie per l’aggiornamento. Rimuovere l’obbligo di miglioramento sismico mi lascia perplesso; come si può giustificare una cosa del genere di fronte alle conseguenze che i terremoti passati hanno avuto in Italia?! Ah, si, dimenticavo; c’è chi crede che i terremoti vanno previsti, non resistiti..

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