Qualche riflessione su Covid19 e Giustizia (colloquio con Alessandra Stefàno e Cecilia Valbonesi)

L’argomento di questo colloquio esce alquanto dai temi di interesse di questo blog. Tuttavia presenta sia elementi novità, sia qualche elemento di vicinanza con i temi sismici. Per parlarne abbiamo pensato a un colloquio con due avvocati penalist, con la cui esperienza questo blog ha già interagito. Entrambe hanno risposto in modo indipendente alle stesse domande.

 Alessandra Stefàno (nel seguito AS) è avvocato penalista del Foro di Pavia: ha fatto parte del collegio di difesa degli imputati al Processo “Grandi Rischi”. Su questo blog è stata intervistata sul tema “Il “nesso causale” nel cosiddetto processo alla “Commissione Grandi Rischi”
https://wordpress.com/post/terremotiegrandirischi.com/400

Cecilia Valbonesi (nel seguito CV) è Dottore di ricerca in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Firenze e Avvocato del Foro di Firenze. Per motivi scientifici ha seguito e commentato il cosiddetto processo alla “Commissione Grandi Rischi”. Su questo blog è stata intervistata riguardo alla vicenda processuale alla prova del romanzo. Luci e ombre del volume “La causalità psichica nei reati colposi” di Marco Billi.
https://wordpress.com/post/terremotiegrandirischi.com/1303

Quando, poco dopo “Codogno”, lessi per la prima volta di una indagine giudiziaria volta ad accertare le responsabilità in merito a qualche problema sopravvenuto all’Ospedale di Codogno – cui aveva accennato anche il Primo Ministro – mi venne spontaneo commentare su Facebook “nooo, la giustizia in ospedale nooooo”. Ingenuamente, forse, pensavo che vi fossero degli ambiti dei quali la giustizia dovrebbe occuparsi solo come “extrema ratio”. E che, nell’infuriare della pandemia e delle difficoltà oggettive per contrastarla, una indagine su quelle eventuali responsabilità non fosse la priorità e potesse benissimo essere rinviata.
Ho dovuto ricredermi in fretta. Ora vedo che le indagini dilagano e che interessano vari tipi di possibile reato, da quelli relativi agli ospiti delle RSA a quelli in carico ai datori di lavoro alle iniziative personali di parenti di deceduti.

L’esperienza ci dimostra come sempre, a fronte di tragedie che riguardano tutto il Paese e che provocano decessi – come nel caso, del tutto nuovo, dell’epidemia che stiamo vivendo – o di ben più frequenti calamità naturali anche localizzate (alluvioni, terremoti) vi sia l’intervento della Magistratura. Benché in prima battuta questo desti perplessità, e la frase che da ogni parte, politica o tecnica che sia, si sente ripetere, è: ‘mettiamo da parte le polemiche perché non è questo il momento’, in realtà ritengo che le iniziative giudiziarie siano doverose. Lo sono perché certamente siamo di fronte ad eventi – la morte o le lesioni – che, appunto, rappresentano l’evento dei reati di omicidio o di lesioni colpose; non sono eventi ‘naturali’, e quindi è importante chiedersi se siano o meno la diretta conseguenza di una condotta umana errata da parte di chi, per legge, avrebbe avuto l’obbligo di tutelare la vita.
L’indagine giudiziaria che ha riguardato in prima battuta gli Ospedali di Codogno – ove si registrò il famoso caso del cosiddetto paziente 1, ossia il primo caso di cittadino italiano in Italia (a parte i primi due casi accertati nel nostro Paese, quelli dei due turisti cinesi a Roma) – di Casalpusterlengo e Lodi da parte della Procura della Repubblica di Lodi, fu determinata, credo, da alcuni dubbi sulla corretta gestione dei casi sospetti Covid19 e sulla circostanza che il cosiddetto paziente 1 aveva infettato diversi sanitari del nosocomio. In questo caso, quindi, la “notizia di reato” che ha dato luogo all’indagine riguarderebbe i reati di omicidio o lesioni colpose e, forse anche di epidemia colposa.
Credo che il vero problema non sia tanto l’iniziativa giudiziaria in sé, che è – anzi – un obbligo anche a seguito di esposti o denunce dei familiari delle vittime, ma le modalità attraverso cui la stessa viene attuata e la diffusione mediatica – nonché la strumentalizzazione – che ne viene data. Mi riferisco al fatto che molte attività di indagine (acquisizione di atti e documenti presso gli ospedali, audizione delle persone informate sui fatti) ben potrebbero essere fatte con più discrezione: anziché mandare squadre di Carabinieri, Polizia, Nas in piena notte (ma con i giornalisti appostati al momento giusto …) ad acquisire i documenti, ad esempio, basterebbe che ci si presentasse riservatamente in borghese. Una volta che la notizia viene data in pasto ai giornalisti, poi, si sa, diventa incontrollabile e viene veicolata in modo amplificato, tanto da indurre nel cittadino maggior panico ed una non corretta informazione.
Né si può operare una scaletta di priorità, sicché prima si pensa a curare (in questo caso), poi si faranno le indagini: nella stragrande maggioranza dei casi l’intervento tempestivo della magistratura serve a garantire l’acquisizione di dati e documenti che, altrimenti, potrebbero essere dispersi se non, nei casi più gravi, alterati.

CV. La prassi giudiziaria ci insegna che, nonostante il Diritto penale costituisca extrema ratio, la sua applicazione alla categoria dei sanitari ha segnato negli ultimi anni un incremento esponenziale, tanto da indurre il legislatore a pensare ad una causa di non punibilità speciale per la categoria. Dapprima con la legge Balduzzi e, dal 2017, con l’art. 590 sexies c.p., l’ordinamento ha previsto che il sanitario il quale cagioni la morte o la lesione del paziente, ma abbia osservato le linee guida e i protocolli accreditati dall’ISSN, non possa rispondere penalmente del fatto se non l’ha commesso almeno con colpa grave. Di fatto, oggi, si tende ad escludere la punibilità del sanitario che abbia agito con colpa lieve purché, come detto, abbia rispettato linee guida e protocolli.
Ho voluto muovere da questo assunto perché lo ritengo sintomatico di quella precisa volontà di deflazionare il contenzioso penale legato alla colpa medica che ha caratterizzato, negli ultimi anni, il nostro ordinamento, ma che oggi potrebbe vedere un forte cambiamento di rotta.
Il medico torna, oggi, almeno nella vulgata popolare e in certe volontà politiche, il responsabile di un “malgoverno del rischio”, per dirla con la Cassazione, al quale addossare la responsabilità del dilagare della pandemia. La circostanza sarebbe aggravata dall’impossibilità, nel caso concreto, di riconoscere l’operatività della causa di non punibilità dell’art. 590 sexies, attesa l’assenza, almeno nella prima fase della pandemia, di linee guida e protocolli ai quali ancorare il parametro di diligenza eventualmente disatteso.
Tutto questo appare tanto inaccettabile quanto, in qualche misura, arginabile. In primo luogo, confido che dalle indagini emerga una responsabilità sistemica, ossia una responsabilità per l’organizzazione che non dipende certo dall’operato del singolo, ma da scelte della dirigenza politica ed amministrativa che hanno profondamente depotenziato il sistema sanitario, incapace di fronteggiare un evento di tale portata.
Da questa considerazione discende l’auspicio di una valutazione del rimprovero colposo in capo all’operatore sanitario che tenga conto dell’esigibilità di un suo comportamento conforme alla cautela. Cosa poteva fare il sanitario davanti alla carenza di presidi medici, di macchinari e di strutture? Cosa si doveva fare di diverso nell’ospedale di Codogno se le linee guida del Ministero imponevano di fare il tampone solo ai soggetti sintomatici provenienti o venuti in contatto con soggetti provenienti dalla Cina?

Forse sarebbe interessante capire anche in quale misura le indagini partono da sollecitazioni di privati (e in che misura la giustizia accetti di farsene carico, visto che non sembra che qualsiasi “denuncia” faccia scattare una indagine), e in quale misura invece siano delle decisioni spontanee delle Procure.

AS. Un’indagine e, quindi, una iscrizione di alcune persone nel registro degli indagati, o di indagini in procedimento contro ignoti, salvo verifica della fondatezza della cosiddetta “notitia criminis” e della ascrivibilità – sempre ipotetica, trattandosi di indagini e non certo di decisioni di un Giudice (figura ben distinta da quella del Pubblico Ministero) – di responsabilità in capo a soggetti determinati, può nascere sia su impulso di parte (quella che si ritiene lesa) o d’ufficio (ad iniziativa della stessa Procura o della Polizia Giudiziaria che alla prima segnala). Certamente in ambito di eventi quali l’omicidio colposo o le lesioni le indagini prendono le mosse dalle segnalazioni dei privati cittadini. La Procura della Repubblica è quindi obbligata ad iscrivere la notizia di reato ed a svolgere le indagini ritenute necessarie, concludendole poi o con una richiesta di archiviazione rivolta al Giudice per le indagini preliminari perché ritenuta infondata, o con gli atti processuali volti ad instaurare nei confronti dei soggetti individuati quali responsabili il vero e proprio processo. Ecco, un passaggio molto delicato, che ritengo meriti particolare attenzione, è questo: in casi quali quelli di cui stiamo parlando abbiamo un fatto certo, ossia l’evento antigiuridico del reato (morte o lesioni o diffusione di epidemia e quindi di contagi); quello che è incerto e che meriterebbe tutta la attenzione possibile da parte degli inquirenti sono gli altri due elementi del reato: la condotta – omissiva o commissiva illecita – posta in violazione della legge da parte di chi era tenuto a rispettare determinate norme e procedure e non lo ha fatto (quindi l’individuazione dei soggetti cui rimproverare quella condotta) ed il nesso causale tra la condotta illecita e l’evento. La storia giudiziaria del nostro Paese ci insegna come, ahimè, a volte si proceda penalmente nei confronti di soggetti erroneamente individuati come titolari della cosiddetta posizione di garanzia e, quindi tenuti ad intervenire.

CV. Al di là dell’aspetto squisitamente procedurale, occorre ricordare come nel nostro ordinamento l’esercizio dell’azione penale si connota come obbligatorio.
Sia che una denuncia venga presentata dal cittadino, sia che la notizia di reato provenga da una informativa di Polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di procedere, iscrivendo la notizia nel registro dei soggetti noti (se si conosce il nome del presunto responsabile), o nel registro degli ignoti (se non si conosce il nome del presunto responsabile). Poi si procederà alle indagini le quali possono terminare con una archiviazione, se il PM non ha rilevato prove sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, oppure, in caso contrario, con la richiesta di rinvio a giudizio. Questo per dire che alla notizia di reato occorre dare sempre seguito, anche se poi le indagini si concludono in modo diverso.

L’essere restii ad accettare l’inflazione di indagini e di “cause” proviene da un sentimento, sicuramente ingenuo, secondo il quale – a parte il buon senso, ormai merce rara – vi dovrebbero essere sufficienti (o quasi) regolamenti funzionali e capacità gestionale negli organismi che gestiscono questa ed altre problematiche (in questo caso protocolli sanitari, disposizioni regionali ecc.), tali per cui si possa ricondurre a essi – e alle relative responsabilità interne – la maggioranza dei casi, senza che la giustizia se ne debba occupare a ogni piè sospinto (e la giustizia si sa ha i suoi modi e i suoi tempi, e tanto lavoro da fare). Non è così?

AS. Ogni ambito – compreso quello sanitario – ha le proprie regole interne, protocolli, linee guida, eccetera. L’intervento della magistratura dovrebbe essere volto a verificare, però, se siano stati rispettati o meno. Purtroppo in questi casi si verifica lo stesso meccanismo che riguarda la responsabilità politica: per stare al tema delle questioni scientifiche, diciamo che gli anticorpi di ogni struttura che dovrebbero dal loro interno garantire e controllare il rispetto delle regole non funzionano come dovrebbero. Quindi si verifica una situazione aberrante, che è la funzione di supplenza da parte della magistratura alla inerzia di chi, in prima battuta, dovrebbe immediatamente intervenire dall’interno (e, a volte, non solo non lo fa, ma si rende ‘complice’ dei responsabili cercando di coprirli. Si fa quadrato intorno al ‘malcapitato’ anziché, magari, aprire una seria indagine interna e, se del caso, allontanarlo. Ma qui entrano in gioco meccanismi politici che riguardano molto da vicino anche la sanità.

CV. Certamente. La presenza di strumenti di composizione delle controversie di tipo “stragiudiziale”, anche interne alla struttura pubblica o privata, rappresenterebbe un motivo di grande serenità per i sanitari i quali non dovrebbero operare con il continuo timore di essere coinvolti in un processo penale (o civile). La fine della “medicina difensiva” segnerebbe un vero progresso per la società. Tuttavia, il nostro ordinamento non sembra? ancora pronto per questo passo.
Del tutto pregevole risulta, però, la previsione dell’art. 16 della legge Gelli Bianco (n. 24 dell’8 marzo 2017) in base alla quale, in via di estrema sintesi, non è più possibile per le Procure della Repubblica acquisire la documentazione dell’audit interno alla struttura sanitaria, quando questo prende le mosse dalla necessità di discutere una disfunzione del sistema che abbia portato ad un evento infausto.

In questi giorni  colpisce in particolare l’indagine della Procura di Bergamo sulle responsabilità della “mancata” istituzione della zona rossa nella bergamasca. Colpisce per diversi motivi: a) analogie (ma di questo parliamo dopo); b) modalità (ad esempio, in tempi di smart working e teleconferenza, è davvero necessario che i testi vengano consultati “in presenza”, con le immancabili sceneggiate dei reporter e degli antagonisti davanti ai tribunali? c) contenuti: ma davvero  tocca alla Procura di Bergamo e all’eventuale Giudice, stabilire se l’istituzione della zona rossa toccasse alla Regione o allo Stato? Ed è proprio normale/necessario che il Procuratore emetta – in conferenza stampa – la sentenza prima ancora di avere terminato l’indagine?

AS. In effetti non dovrebbe essere così difficile stabilire in capo a chi gravasse l’obbligo o la possibilità – se necessario – di disporre il lockdown nelle zone di Alzano e Nembro, come già era stato fatto per Codogno. Qui il vero problema è la sovrapposizione di competenze. Basti dire che abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che in realtà è regionale … Per di più, mi si permetta di aggiungere, in questa vicenda della pandemia Covid19 si è operato in modo estremamente discutibile con l’intervento di innumerevoli istituzioni, e si sono create dal nulla figure di commissari straordinari che sono stati ‘affiancati’ al Dipartimento della Protezione Civile, di commissioni di esperti e super esperti, consiglieri e quant’altro, che non hanno fatto altro che creare maggiore confusione anche con riguardo alle singole competenze e, quindi, a rendere difficile se non impossibile l’eventuale individuazione di responsabilità.
L’intervista rilasciata dal Procuratore Capo facente funzioni della Procura di Bergamo è stato quanto di più sgradevole, dal punto di vista giudiziario, cui si sia assistito. Non tanto e non solo perché ha anticipato, seppur in forma dubitativa (visto che le indagini sono in corso ed aveva sentito solo una campana …), di chi sarebbe stata la competenza a disporre la chiusura della zona, ma soprattutto per quel richiamo a ciò che la popolazione chiede! Parole perfettamente sovrapponibili a quelle che, all’indomani del terremoto che colpì la citta dell’Aquila, pronunciò il compianto Procuratore di quella città, dott. Rossini. Una chiara confessione di debolezza della magistratura che dichiara apertis verbis di voler indagare per ‘accontentare’ il popolo, e che da questo vuole essere supportato. Si agisce, certamente inconsapevolmente, sulla fragilità emotiva di persone colpite da gravi lutti. Lo trovo inaccettabile. Se un CSM ed un Ministero della Giustizia esistessero ancora, vi sarebbero gli estremi – a mio modesto parere – per agire disciplinarmente nei confronti di certi Magistrati. Ma sarebbe troppo impopolare …
Sulla passerella delle persone informate sui fatti: è vero, oggi come oggi si potrebbe sopperire con modalità comunicative informatiche, evitando il contatto diretto. Sono contraria, però, a queste modalità salvo in casi eccezionali, perché è molto importante anche per chi indaga tastare di persona la affidabilità, credibilità e genuinità di ciò che una persona riferisce, guardandola negli occhi, osservando la postura. Uno schermo inibisce tutto questo. Vero è che nei Palazzi di Giustizia mi risulta esservi sempre un’entrata secondaria, o che l’assunzione di informazioni può avvenire presso una caserma periferica qualsiasi senza che i giornalisti siano informati. Se si vuole si può evitare la cosiddetta giustizia spettacolo. Se si vuole. Aggiungiamo pure che, sostanzialmente, la valutazione in merito alla competenza a decidere sulla chiusura o meno della zona (attenendoci a ciò che si sa essere oggetto di indagine, e salvo aspetti a noi non noti) dovrebbe essere di carattere documentale ed interpretativo delle norme: il lavoro del vero magistrato, insomma.
Se mi è consentita un’altra osservazione su ‘spettacoli giudiziari’ del tutto inopportuni, si può accennare anche alla vicenda gestita dalla Procura della Repubblica di Milano relativamente alla decisione di spostare pazienti Covid19 presso RSA e, comunque, alla gestione di queste ultime: al di là del fatto che sarà decisamente arduo individuare ed accertare il nesso di causalità (e, qui, un ruolo fondamentale lo svolgeranno gli scienziati, sui quali potrebbe aprirsi un capitolo a parte), ho trovato molto sconveniente ed inopportuno dar notizia con tanto di immagini e servizi televisivi dei numerosi accessi della Guardia di Finanza presso la Regione Lombardia. Non sarebbe stato sufficiente andare, magari sempre in borghese, accompagnati da un consulente tecnico informatico che duplicasse i dati relativi agli atti di gestione (delibere, circolari, eccetera) della Regione?

CV. Il problema che sollevi riguarda, a mio avviso, fra gli altri, il tema spinosissimo dei rapporti tra giustizia e comunicazione, fra procedimento o processo penale e media. Dovremmo dedicarci una apposita riflessione. In questa sede mi sento di sottolineare la assoluta deprecabilità di una giustizia che, ormai uscita dalle aule di tribunale, viene celebrata o peggio, anticipata, sulle frequenze televisive nazionali. Il tema involge un problema di tenuta costituzionale del nostro ordinamento.

La vicenda Covid presenta alcune analogie con alcune vicende sismiche, che forse verranno analizzate in maggior dettaglio in un altro colloquio. Ad esempio, tempo fa ci fu un contenzioso acceso,  terminato addirittura in Cassazione, che riguardava la necessità, ovvero l’opportunità, di abbandonare l’utilizzo di una scuola (vicino Roccastrada, Grosseto) per la quale l’indice di vulnerabilità risultava inferiore a 1 (di poco, aggiungo: fossero tutte così le situazioni….!). Ecco, mi chiesi e vi chiedo se il fatto di dover ricorrere a vari gradi di giudizio per un evento di questo tipo non segnali qualche carenza nelle norme, carenza che – una volta rimossa – eviterebbe procedimenti lunghi e costosi.
Tornando poi alla indagine di Bergamo, di cui si è parlato nel punto precedente, la questione della “mancata zona rossa” di Alzano e Nembro presenta a mio avviso similitudini e differenze con la vicenda “Grandi Rischi”. Nel primo caso, infatti, si dibatte se la zona fosse stata da chiudere (adesso ne sembrano tutti sicuri, allora molti meno….) e a chi spettasse la responsabilità eventuale: i comitati tecnico-scientifici ne sembrerebbero restare esclusi, per il momento. Il caso di L’Aquila, viceversa, il problema riguardava inizialmente l’esatto contrario (almeno secondo le parole dello stesso Dr. Rossini citato più sopra), e l’accusa venne rivolta agli esperti riuniti dal DPC e non ai governanti.

AS. Proprio ricordando la vicenda del cd processo alla Commissione Grandi Rischi devo dire che, vivaddio, esistono più gradi di giudizio. In realtà di merito solo due, primo grado e appello, posto che la Cassazione si occupa solo di eventuali vizi di legittimità, relativi cioè ad interpretazione ed applicazione delle norme, per dirla in modo molto semplice, ma non di merito e, quindi, del fatto.
L’appello è una garanzia per tutti, perché tutti possono sbagliare e ci vanno di mezzo persone innocenti, per le quali “Il processo è di per sé una pena”. Affermazione, questa, di un grande Giurista del passato, Francesco Carnelutti, che resta purtroppo sempre valida ed attuale, visti – soprattutto – i tempi processuali.

CV. La peculiarità della vicenda giuridica che rammenti, circoscritta alle logiche della fase cautelare (se rammento bene), non depotenzia la necessità di un vero ripensamento in ordine alla regolamentazione di discipline affidate ad un sistema normativo talvolta non intellegibile da parte del cittadino, giacché caratterizzato da rimandi normativi e sovrapposizione di discipline difficili da attuare. Questo accade, ormai, in molti settori della gestione del rischio consentito.
Quanto all’anelito del rendere giustizia alla popolazione, io direi che l’obiettivo può e deve essere perseguito con il massimo equilibrio. Il che significa che l’indagine deve essere archiviata se non si individuano responsabilità penali, perché, non solo la vittima, ma anche e soprattutto l’indagato, gode a pieno diritto dello status di cittadino.
Temo, tuttavia, che anche questa volta, assisteremo a processi nei quali sarà affidato al rimprovero colposo l’inaccettabile compito di comporre i diversi aneliti da un lato, del “bisogno di giustizia” e dall’altro, di minima afflizione del reo, soddisfatti dalla mitezza della pena inflitta per l’evento infausto (morte o lesioni) “non voluto”. Niente di più errato e profondamente incostituzionale.

 

 

One thought on “Qualche riflessione su Covid19 e Giustizia (colloquio con Alessandra Stefàno e Cecilia Valbonesi)

  1. Post molto interessante, grazie. Purtroppo, però, il copione che vediamo in questa vicenda è sempre lo stesso di vicende passate; un nefasto connubio tra magistrati desiderosi di visibilità, giornalisti alla ricerca dello spettacolo mediatico, ed organi politici/istituzionali senza alcuna intenzione di assumersi le proprie responsabilità. In altre parole, andrà tutto male, come sempre, e per sempre..

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