Modelli di pericolosità sismica e labirinto delle istituzioni italiane (ovvero: come il modello di pericolosità sismica MPS19 è stato messo da parte, di Massimiliano Stucchi)

Seismic hazard models in the Italian institutions labyrint (i.e. how the seismic hazard model MPS19 was set aside)

Premessa.
Nell’articolo “Il Modello di Pericolosità Sismica MPS19: genesi e realizzazione (colloquio con Carlo Meletti e Paolo Bazzurro)“

https://terremotiegrandirischi.com/2026/04/17/il-modello-di-pericolosita-sismica-mps19-genesi-e-realizzazione-colloquio-con-carlo-meletti-e-paolo-bazzurro/

sono state riassunte le varie fasi della compilazione di MPS19, fra il 2015 e il 2019, da parte di un gruppo di ricerca coordinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile (DPC). Il lavoro si è concluso con un giudizio molto positivo da parte di un panel di esperti che ne ha seguito la realizzazione, con la pubblicazione di articoli su riviste del settore e la pubblicazione in rete dei risultati.

Questo articolo racconta il seguito della storia.
Prima di entrare nel merito, tuttavia, è opportuno segnalare che di questa vicenda, a oggi, nulla o quasi si conosce per via pubblica. Alcuni spunti sono contenuti soltanto in due articoli a carattere divulgativo (Sabelli, 2022 e Sabelli, 2023) nei quali l’autrice racconta quel poco che alcuni personaggi chiave hanno reso disponibile mediante interviste, e in alcuni articoli scientifici citati più sotto. Il resto di questo articolo proviene da colloqui privati, riflessioni personali, ecc. E quindi possibile che contenga lacune o inesattezze, di cui mi scuso.

Dopo il rilascio di MPS19: il passaggio alla Commissione Grandi Rischi
Il modello MPS19 era stato commissionato e indirizzato da DPC nel 2015 per un suo possibile utilizzo in ambito normativo, in particolare in vista della definizione – da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CS LL.PP.) – delle nuove NTC (18), per sostituire il modello MPS04 (Stucchi et al., 2011) basato su dati e elaborati non più aggiornati.
Perché il committente fosse DPC invece del destinatario finale discende da una tradizione degli ultimi decenni secondo la quale DPC ha rapporti diretti (e di committenza) con il mondo scientifico e, soprattutto, ha una gestione più snella dei finanziamenti.

Nel 2016 si verificarono i terremoti di Amatrice e Norcia che, oltre ai lutti e alle distruzioni, portano molte nuove informazioni scientifiche. In aggiunta, da più parti – geologiche e giornalistiche – si cercò di (ri)sottolineare la presunta inadeguatezza di MPS04, cui in qualche caso si tentò addirittura di attribuire la responsabilità di alcuni crolli di abitazioni costruite ben prima il suo rilascio….. A molti, compresi alcuni docenti universitari, risultava ostico il concetto di 10% di probabilità di superamento; uno di essi ebbe a commentare “ma allora MPS04 vince sempre…” Si veda, tra gli altri articoli in materia,

https://terremotiegrandirischi.com/2019/08/27/la-colpa-e-dei-modelli-di-pericolosita-sismica-di-massimiliano-stucchi/.

Queste critiche, tuttavia, non sembrarono sfiorare l’ambiente ingegneristico, a parte qualche parere personale esposto solo nel corso di alcuni processi per i crolli dei terremoti su argomenti diversi da quelli mediatici. Sta di fatto che il processo di revisione della normativa ad opera del CS LL.PP procedette indipendentemente, senza che il modello in costruzione venisse sollecitato in alcun modo. La nuova normativa (NTC18) venne emanata nel 2018; si basa ancora su MPS04, evidentemente considerato affidabile. Per inciso, storia, applicazioni e successi di MPS04 sono riassunti in un recente articolo di Iervolino et al. (2026).

Il modello MPS19 (Meletti C., Marzocchi W. et al., 2021) vede la luce nello stesso 2018, anche se poi prende il nome di MPS19 essendo stato valutato l’anno successivo. E qui la vicenda si infila in un controverso labirinto, tipico dell’apparato statale italiano. Infatti, invece di trasmettere MPS19 – con tutti gli onori e gli apprezzamenti dei revisori – direttamente al CS LL.PP., DPC richiede una valutazione da parte del suo organo di consulenza scientifica, la ben nota “Commissione Grandi Rischi”, Settore Rischio Sismico (di seguito semplicemente CGR).

Perché occorra questo passaggio, a valle di un processo di revisione accurato e continuo da parte di un panel scientifico istituito dallo stesso DPC, non è chiaro, anche se si può ritenere che si tratti di una esigenza formale interna. Per inciso, lo stesso avvenne nel caso di MPS04 ma allora la valutazione della CGR fu abbastanza spedita e il risultato positivo.
In questo caso, invece, le cose non vanno così. CGR, il cui settore sismico è composta da ingegneri, sismologi, geologi – fra cui, è bene sottolinearlo, lo stesso presidente INGV – viene richiesta da DPC di formulare un parere su un ampio spettro di possibili applicazioni, non riferite soltanto alla normativa, su:

“percorso futuro che possa rendere MPS18 [come allora si chiamava] più efficacemente operativo ai fini delle azioni di riduzione del rischio di disastro, alla luce del quadro di riferimento attuale, in termini di: normativa tecnica, valutazione del rischio, classificazione sismica del territorio e altre possibili utilizzazioni, tenuto conto delle differenze tra MPS18 e MPS04 e delle relative incertezze epistemiche“.

Per formulare il parere CGR si impegna a fondo – allargando i suoi compiti – in una serrata revisione scientifica del modello stesso, identificando delle “criticità” interne. Il vero problema in realtà sembra essere che le differenze che MPS19 indurrebbe negli spettri della normativa rispetto a MPS04 vengono considerate “eccessive”, quasi che il nuovo studio non avesse dovuto discostarsi troppo dal precedente (e allora ci si può chiedere che bisogno ci fosse di quello nuovo).

In particolare, la pericolosità sismica nel meridione sarebbe risultata inferiore, e viceversa nel Nord: questo apparirebbe in particolare confrontando i valori di PGA con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, elemento “classico” ma non necessariamente il più importante. Il confronto fra gli elaborati con il 2% di probabilità di superamento in 50 anni, ad esempio, mostra differenze meno rilevanti e anche di segno contrario. Vale la pena ricordare che negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, tra gli altri, la progettazione è ancorata al 2% e non più al 10%.

Si apre quindi un serrato di confronto con i coordinatori del modello – confronto che non coinvolge il panel di revisione, come logica vorrebbe – che termina nel settembre 2020 con un verdetto singolare: il modello viene definito un importante progresso scientifico ma “non maturo” per essere utilizzato dalla normativa. Il testo del “verdetto” non è pubblico: per inciso questa situazione, poco accettabile in ambito scientifico e non solo, è diversa dal caso di MPS04  gli esiti del cui processo di valutazione sono ancora disponibili in rete all’indirizzo zonesismiche.mi.ingv.it.

Tuttavia – more italico – qualcosa filtra per altre strade. Le ragioni del giudizio vengono in parte descritte in un articolo firmato da due componenti la CGR (Albarello e Paolucci, 2024), in cui si ribadisce il problema delle differenze indotte da MPS19 rispetto a MPS04; si afferma inoltre che CGR non ha evidenziato “overwhelming scientific giustification” (“giustificazioni scientifiche schiaccianti”, secondo il pensiero di analoghe commissioni US) tali da modificare la situazione attuale (ovvero MPS04 come base per la normativa).
La risposta dei coordinatori del progetto non tarda, sotto forma di un articolo (Marzocchi e Meletti, 2024) il cui titolo fortemente allusivo spiega da solo molte cose “PSHA: Does It Deal with What It Is or What We Want It to Be?” (PSHA: trattiamo di quello che è o di quello che vorremmo che sia?”

Tuttavia, vuoi perché le NTC18 sono ormai legge, vuoi perché la vicenda non è pubblica, a parte una ristretta cerchia di autori e committenti nessuno sembra farci caso più di tanto. Il problema è che DPC si ritrova con due pareri disallineati da parte di due suoi panel, uno dei quali gli impedisce (in linea di principio) di promuovere quel prodotto i cui costi, non lievi, nel frattempo sono stati saldati a INGV.

Il “derivato” di MPS19
In qualche modo bisogna pure uscirne. Se il problema maggiore erano le differenze indotte da MPS19 rispetto a MPS04, invece di “cercare l’errore” in uno dei due modelli si potrebbe percorrere una soluzione già percorsa in passato, quando nel 2003 venne effettuata la riclassificazione sismica promossa con l’OPCM (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) 3279. Tale soluzione poteva essere l’adozione di un compromesso “conservativo” – a fini applicativi e non scientifici – fra i due modelli. Viceversa CGR si inventa una richiesta di modifiche o varianti di MPS19 atte a superare le presunte criticità: DPC le commissiona a INGV con esborso di altri fondi, nonostante alcune perplessità dei coordinatori dello stesso MPS19.

Un “derivato” di MPS19 – elaborato in assenza di panel scientifico di revisione (grave carenza, a mio avviso) ma sotto la “sorveglianza” della CGR stessa che in questo modo funge di fatto da committente e revisore allo stesso tempo – vede la luce nel 2021 con il nome di MPS19s e viene approvato da CGR (in cui siede ora il sostituto del Presidente INGV) nel febbraio 2022. Apparentemente le criticità sono rimosse e le differenze con MPS04 sono ridotte: va detto, tuttavia, che questo derivato, a detta degli stessi sviluppatori, presenta altre criticità legate alla forte riduzione di sottomodelli utilizzati. Ad esempio, non è più possibile valutarne l’incertezza dei parametri di pericolosità, cosa inizialmente richiesta da DPC e che di solito costituisce una richiesta fondamentale da parte degli utilizzatori.
Tutto a posto, comunque? Nemmeno per idea.

INGV boccia se stesso?
Nel gennaio 2020 il Presidente dell’INGV aveva fatto approvare dal Consiglio di Amministrazione (CdA) un regolamento interno secondo il quale gli elaborati prodotti da INGV “soggetti ad applicazioni normative a livello istituzionale”, per avere essere considerati “prodotti istituzionali”, devono avere l’approvazione del CdA stesso, previa valutazione del Consiglio Scientifico e del Direttore del Dipartimento Terremoti. In sostanza, poco importa se l’elaborato viene prodotto da una istanza INGV con finanziamento esterno, sotto il controllo scientifico del Committente e trasmesso al Committente con lettera del Presidente INGV; se non passa la verifica di un organo amministrativo (CdA) non viene definito istituzionale. E quindi?
Per la cronaca, questa procedura risulta applicata solo a due casi, uno dei quali, ovviamente, è MPS19s.

Vale la pena di ricordare, a questo proposito, che il presidente INGV, oltre a sedere nella CGR e aver giudicato “non maturo” MPS19 avendone comunque incassato il costo per l’ente, oltre avere approvato – tramite il suo delegato – MPS19s e avere incassato per l’ente anche quel costo relativo, nel corso dei suoi mandati non aveva mancato di elargire critiche, spesso sommarie, a MPS04 e soprattutto all’approccio utilizzato. Evidentemente la valutazione di “istituzionalità” altro non era che l’ultima spiaggia che si era garantito per mantenere una specie di “golden share” sul destino di una impresa scientifica a lui sgradita anche se portata avanti dall’istituto che presiedeva.

E infatti il presidente fa sapere a DPC che, a dispetto della approvazione di MPS19s da parte della CGR, il CdA INGV sta valutando l’elaborato MPS19s ai fini della “istituzionalità”. Come?

Prima dà incarico al CS dell’INGV, il quale a sua volta dà incarico a 5 revisori. I pareri non sono concordi: qualcuno in particolare non capisce che cosa non andasse in MPS19 per richiedere la variante e ritiene la variante stessa meno idonea dell’originale. In conclusione il CS non se la sente di dare il via libera.
Nel frattempo, in previsione di una possibile luce verde da parte del CS, il presidente sottopone MPS19s al giudizio di altri nove revisori scelti da lui medesimo; molti di essi sono addirittura ostili al metodo “probabilistico”, cioè proprio quanto esplicitamente richiesto a INGV stesso – nel contratto per la realizzazione di MPS19 – da DPC e dai suoi centri di competenza di ingegneria sismica e dalla normativa. Inutile dire che tutte e nove le valutazioni risultano negative; di conseguenza il CdA non rilascia la patente di “istituzionalità”.

Al termine del processo il Presidente informa DPC degli esiti – senza peraltro rendere note le valutazioni; informa inoltre che INGV “farà da sé”, ossia avvierà un nuovo progetto indipendente.

Conclusioni
A questo punto DPC si trova in difficoltà: o si fida del suo panel – in primis – e della sua CGR, e quindi inoltra MPS19 o MPS19s (o entrambi) al CS LL.PP., indipendentemente dall’etichetta di istituzionalità che non ha richiesto oppure resta con il cerino in mano: due prodotti pagati e non utilizzati. DPC prende tempo.
Nel frattempo cambia la composizione della CGR; alla nuova viene rimessa in mano la patata bollente, addirittura con la richiesta di una valutazione di tutti i modelli di pericolosità sismica disponibili, inclusi quelli a dimensione europea. Si annunciano cambi notevoli anche nel DPC che, dopo aver consultato CGR, decide – finalmente! – di trasmettere i modelli disponibili al CS LL.PP.
Anche Presidente e CdA dell’INGV cambiano: ormai però MPS19 è stato messo da parte all’interno dell’ente. INGV continua la costruzione di un nuovo modello con propri fondi, consultazione degli utenti e panel di revisione apposito, come peraltro già avvenuto per MPS04 e MPS19. Sono in molti, tuttavia, a ritenere che il nuovo modello non potrà essere molto diverso da MPS19.

Riassumendo, questa vicenda – per certi versi surreale – ha visto un elaborato (MPS19), promosso a pieni voti in ambito scientifico, essere giudicato “non maturo” per essere adottato come riferimento per la normativa sismica da una istanza intermedia rispetto al destinatario finale.
Ha visto poi la produzione di una sorta di “derivato” (MPS19s) finalizzato alla stessa, futura normativa che è stato approvato da CGR. Ha visto questo elaborato, necessariamente semplificato, venire sottoposto a una valutazione irrituale da parte dell’ente che l’aveva prodotto ed essere bocciato dal suo CdA, senza apparente stupore, imbarazzo o dispiacere di nessuno.
Ha visto infine l’incapacità di DPC di prendere una decisione, cosa che sarebbe stata dovuta anche in relazione ai costi sostenuti, magari assieme a una riflessione sulla inopportunità del “derivato”; ma forse non si è trattato di “incapacità”. Resta infatti – a prima vista – paradossale il fatto che la preparazione della normativa del 2018 non abbia interagito con la compilazione del modello che DPC stava predisponendo proprio per questo obiettivo. Viene da chiedersi a che cosa sarebbe servito MPS19 se la CGR lo avesse approvato….

Questa vicenda ha fatto una sola vittima immeritata: il modello MPS19, valutato positivamente in sede scientifica e “non maturo” ai fini della normativa in un’altra sede. Senza entrare nelle non pubbliche motivazioni della dichiarazione di “immaturità” del modello ai fini della normativa, è facile osservare che la scadenza del 2028 per la nuova normativa ne avrebbe consentito una “maturazione”, aprendo un confronto in primo luogo con il panel di revisione e il destinatario, in secondo luogo – come avviene in paese più evoluti in materia – con la comunità scientifica e gli utilizzatori. Così non è stato e si è preferito, sia da parte INGV che non ha voluto/saputo difendere il suo prodotto, sia da parte DPC, molto attento agli aspetti mediatici, rinviare a un futuro modello.

Di MPS19 sono disponibili online i risultati (https://mps19.pi.ingv.it/) che risultano ampiamente consultati da utenti di varia estrazione, comprese le Compagnie di Assicurazione. Non è onesto né scientificamente corretto che la storia racconti di un MPS19 “bocciato”, quando a esserlo clamorosamente è stato un suo sottoprodotto (MPS19s), mai pubblicato e abbandonato senza rimpianti.

Le ragioni del mancato successo primario di MPS19 sono da ricercare altrove:

1) labirinto decisionale delle istituzioni
2) mancata difesa da parte del proprio ente
3) scarso interesse da parte del mondo ingegneristico, di per sé poco incline ai cambiamenti.

A proposito del terzo punto è interessante ricordare l’accenno alla “intrinseca preferenza per lo status quo…. ovvero la tendenza a cercare di evitare modifiche nei parametri di progetto”, tendenza riconosciuta a livello internazionale come ricordato da Iervolino et al. (2026). Senza contare che, molto probabilmente le differenze fra i modelli di pericolosità sismica appassionano molto geologi, sismologi e media; molto meno i loro utilizzatori, in particolare gli ingegneri…..

Riferimenti

Albarello D. and R. Paolucci (2023). The Difficult Balance among Scientific, Technical, and Political Issues in Seismic Hazard Assessment, Seismol. Res. Lett., 95, no. 2A: 557–559, doi: 10.1785/0220230203

Marzocchi W. and C. Meletti (2024). PSHA: Does It Deal with What It Is or What We Want It to Be? Seismol. Res. Lett. XX, 
doi: 10.1785/0220230418.

Meletti C., W. Marzocchi, V. D’Amico et al. (2021). The New Italian Seismic Hazard Model (MPS19). Annals of Geophysics 64, no. 1: SE112, https://doi.org/10.4401/ag-8579

Iervolino I., C. Meletti, G. Valensise, R. Pinho and M. Stucchi (2026). The 2004 Italian Seismic Hazard Model: Twenty Years On. Earthquake Spectra, 2026; 42:e70105 https://doi.org/10.1002/esp4.70105

Sabelli C. (2022). Il percorso a ostacoli della nuova mappa sismica italiana. Nature Italy. https://www.nature.com/articles/d43978-022-00082-5?fbclid=IwAR2yCq49VQ527sETXf_Cj9Vt11M8EQmB488-LyevnAJSIlPxldVTP90SclE

       English version “Internal Rumblings over Italy’s New Seismic Map.” https://www.nature.com/articles/d43978-022-00081-6

Sabelli C. (2023). La nuova mappa sismica dell’Italia torna al punto di partenza. Nature Italy. https://www.nature.com/articles/d43978-023-00073-0

        English version  “Italy’s New Seismic Hazard Map Is Back to Square One.” https://doi.org/10.1038/D43978-023-00072-1.

Stucchi M., C. Meletti, V. Montaldo, H. Crowley, G. M. Calvi and E. Boschi. 2011. “Seismic Hazard Assessment (2003–2009) for the Italian Building Code.” Bulletin of the Seismological Society of America 101, no. 4: 1885–1911. https://doi.org/10.1785/0120100130.

 

 

 

 

One thought on “Modelli di pericolosità sismica e labirinto delle istituzioni italiane (ovvero: come il modello di pericolosità sismica MPS19 è stato messo da parte, di Massimiliano Stucchi)”

  1. Caro Massimiliano,

    vorrei precisare alcuni aspetti della ricostruzione, avendo vissuto direttamente questa vicenda come responsabile del CPS dell’epoca. In particolare, il passaggio sull’origine del percorso che portò a MPS19S non corrisponde a quanto accadde.

    La proposta di realizzare nel 2021, nell’arco di un anno, un modello che consentisse di superare lo stallo venne dal CPS. Non nacque da un’iniziativa della CGR successivamente commissionata dal DPC all’INGV.

    Per me, l’esito negativo del confronto del 2020 sull’utilizzo di MPS19 rappresentava una sconfitta per tutti: INGV, DPC e CGR. Soprattutto, consideravo una grave sconfitta del mondo scientifico l’incapacità di trovare un terreno comune tra INGV e CGR. A mio giudizio, erano mancati, da entrambe le parti, il dialogo e la disponibilità a cercare un compromesso scientificamente sostenibile. Questo rimane uno dei miei maggiori rammarichi.

    Poiché nella convenzione B1 con il DPC erano ancora disponibili risorse per un anno di attività, proposi ai membri del CPS di tentare un ultimo percorso verso un prodotto di consenso, realizzabile in tempi brevi. Il lavoro all’interno del CPS portò alla formulazione di cinque proposte.

    Mi adoperai quindi per convincere il Presidente dell’INGV e il Direttore del Dipartimento Terremoti a sostenere questa iniziativa, nell’interesse dell’Istituto. Entrambi accolsero subito la proposta. Successivamente mi impegnai a convincere il DPC, che in quel momento non intendeva più proseguire il lavoro sulla mappa di pericolosità, a compiere un ultimo sforzo.

    Le cinque proposte furono sottoposte al DPC, che scelse una soluzione intermedia, chiedendo che il lavoro fosse svolto in interlocuzione con la CGR. Anche la CGR accettò questo percorso.

    È quindi legittimo discutere le scelte scientifiche compiute, i limiti del prodotto e gli esiti successivi. Ma attribuire alla CGR l’iniziativa di questo percorso cancella il ruolo propositivo del CPS e il lavoro svolto per ottenere l’adesione delle istituzioni coinvolte.

    Non condivido neppure l’affermazione secondo cui la vicenda si sarebbe conclusa «senza apparente stupore, imbarazzo o dispiacere di nessuno». Posso testimoniare il mio profondo rammarico: quel tentativo nasceva proprio dalla volontà di tutte le istituzioni coinvolte — DPC, CGR e INGV — di ricostruire un dialogo e di evitare che anni di lavoro si concludessero senza un risultato condiviso e utilizzabile.

    André Herrero
    Responsabile del CPS all’epoca dei fatti

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