Giacomo Cavallo
Giacomo Cavallo, ricercatore astrofisico, si è appassionato alla vicenda del processo “Grandi Rischi” e ha eseguito nel 2014 una analisi molto rigorosa e approfondita della sentenza di primo grado, pubblicata sia su questo blog https://tegris2013.files.wordpress.com/2014/03/saggio_cavallo.pdf che su quello dell’INGV http://ingvterremoti.wordpress.com/2014/03/20/unanalisi-della-sentenza-del-processo-a-laquila-di-giacomo-cavallo/
Gli abbiamo chiesto un commento alla sentenza d’appello.
MSC:Motivazioni Sentenza Corte
MST: Motivazioni Sentenza Tribunale
a) Un po’ di storia
La mia analisi risale a circa un anno e mezzo fa ed eventualmente comparve su Internet nel marzo del 2014. Da allora, visto che il mio lavoro, per quanto dilettantesco, era stato abbastanza ben ricevuto e che nessuno – che io sappia – ne aveva mai confutato un solo punto, pur non riparmiandomi qualche calunnia e qualche insulto, io ho continuato a studiare il caso, trovando vari – non molti – possibili nuovi argomenti. Ora è comparsa una sentenza di Appello con cui mi sento in piena sintonia. Ovviamente l’analisi della Corte è professionale, più completa ed infinitamente più autorevole, ed io non presumo tanto da paragonare il mio modesto lavoro con essa. Tuttavia mi resta la soddisfazione di notare che l’obiettivo, cioè la confutazione parola per parola della sentenza di primo grado, è necessariamente lo stesso che mi ero proposto anch’io, l’architettura della confutazione che ne deriva è quindi assai simile, si parva licet componere magnis, e le conclusioni sono quasi inevitabilmente le stesse, perché dopo tutto c’è una sola verità.
b) La sentenza della Corte d’Appello esiste e non può essere ignorata
1. Per me l’aspetto centrale è che questa sentenza esista e sia favorevole agli imputati. Il Tribunale e la Corte hanno giudicato in modo diametralmente opposto, e non si vede come possa emergerne una certezza di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, a meno di gravemente offendere la dignità della Corte accusandola, appunto, di irragionevolezza. Com’è noto, la legislazione dei paesi civili, tra cui l’Italia, è sbilanciata in favore dell’imputato ( Cfr. L46/2006 (c.d. legge Pecorella), comma 1: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”). Detto in altro modo, ove sussista un dubbio, l’interpretazione del giudice dovrebbe essere costantemente la più favorevole agli imputati. Questa dissimmetria è chiara ed è giusta, anche se non a tutti fa comodo.
Paragonando le 388 pagine della Sentenza della Corte alle 943 pagine della sentenza del Tribunale non si può non notare che la prima, dopo un riassunto completo, ma chiaro e sintetico, degli appelli, viene lucidamente al sodo senza le continue ripetizioni (con abuso del “copia e incolla”), senza le contraddizioni, senza gli errori e i travisamenti, senza le citazioni tronche e fuorvianti che caratterizzavano la sentenza di primo grado. Che il fatto non sussista per sei degli imputati viene motivato in circa settanta pagine (pagg. 165- 233 MSC), chiare e tali che ad esse non si possono opporre altro che parole vuote e retorica. Ma in tutte queste, pur vuote, parole non c’è nulla di nuovo. La motivazione stessa ne dispone, facendo così cadere un’antologia di leggende urbane, di affermazioni erronee o tendenziose.
2. Il secondo fatto importante viene espresso seccamente a p.168 MSC: “ritiene, innanzitutto, la Corte che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono a identificarla come riunione della Commissione Nazionale Grandi Rischi.” I motivi addotti più avanti nella motivazione (Sez. 2.2 MSC, Pag. 176-183) sono inoppugnabili, e distruggono a mio parere senza possibilità di replica le quaranta pagine del Giudice di primo grado (Sez.3.5 MST). Viene chiarito quali erano gli scopi della riunione, e quali i compiti della CGR. A quest’ultimo riguardo penso che la Corte potrebbe affondare ancora di più il colpo, ma quanto è scritto nella sentenza basta ed avanza.
Naturalmente, se la riunione non era una riunione della CGR, ma una riunione di esperti di rischio sismico (DPCM 1250/2006, Art.3.10) tenuta in presenza delle autorità locali di Protezione Civile interessate ad ascoltare il parere degli esperti, non già a partecipare alla valutazione (il che, in effetti, non fecero) (pag.181 MSC), le conseguenze sulla sentenza di primo grado sono devastanti:
1) i partecipanti alla riunione non erano tenuti né ai doveri né agli statuti della CGR (quali che essi fossero: io sono convinto che la legge non attribuisce esplicitamente alla CGR i compiti di valutazione dei rischi, previsione e prevenzione che il Tribunale le attribuisce ad ogni piè sospinto). Inoltre, non esistevano regole su come si dovesse tenere una riunione della CGR, e ancor meno su come si dovesse tenere una riunione di esperti;
2) i partecipanti non erano quindi tenuti a ragionare collettivamente con aumento di responsabilità ed esponendosi alla stessa pena, come afferma il Giudice di primo grado, rifiutando che ogni imputato risponda per quel che ha detto, in quanto tutti, come membri della CGR, avrebbero collaborato ad una (mancata o negligente) sintesi, frutto di collaborazione colposa.
Va notato che il Giudice di primo grado (riferendosi alla memoria del PM) aveva già affermato (p.294 MST): «Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, etc….ma lo sfondo non sarebbe certo stato l’aula di un Tribunale, bensì le aule universitarie». Ebbene, gli imputati erano proprio stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, e non avevano certo scelto loro l’aula di un Tribunale come sfondo.
c) Il fatto non sussiste. Informazione fuorviante.
Ci si può chiedere: qual’è il fatto che secondo la sentenza di appello non sussiste, per almeno sei degli imputati? La risposta è nella sentenza di primo grado: gli imputati “effettuavano una valutazione approssimativa, generica ed inefficace dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano, e … fornivano al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, al sindaco di L’Aquila ed alla cittadinanza aquilana informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie etc.” I due aspetti, della valutazione negligente e della comunicazione fuorviante, costituiscono un unico fatto. Valutazione negligente senza informazione non può causare vittime. Al contrario, potrebbe esservi informazione fuorviante anche senza valutazione negligente.
Per questo motivo, capovolgendo l’ordine logico e cronologico dei due aspetti, prima di parlare brevemente della valutazione scientifica che ebbe luogo nel corso della riunione del 31 marzo 2009 (Sez.2.3 MSC) preferirei parlare del problema della informazione/comunicazione.
La MSC dedica diciotto pagine alla discussione della “condotta di informazione” (p.215-233 MSC). Anzitutto fa notare che il richiamo alla L150/2000 non è riferibile ad un organismo consultivo come la CGR. D’altra parte, è accettato sia dal Tribunale che dalla Corte, che la comunicazione alla popolazione non sia compito della CGR né (nella fattispecie) dei suoi membri. Secondo la Corte, le valutazioni operate nel corso della riunione furono comunicate come previsto dalla legge, ai rappresentanti politici e amministrativi della Protezione Civile nazionale (De Bernardinis e Dolce) e locale (Stati, Cialente, Leone) presenti, in tempo reale, e questi, a loro volta, avrebbero dovuto decidere a loro discrezione se, come e quando comunicare alla popolazione quel che gli scienziati avrebbero detto. Peraltro “ la riunione non fu pubblica e [che] le valutazioni effettuate in quella sede dagli imputati non vennero a conoscenza di persone diverse da chi vi partecipò o vi assistette” (pag.219 MSC).
Discusso e chiarito questo punto, la Corte ribatte in due modi all’accusa del Tribunale, che la “CGR” fornì alla cittadinanza aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sull’attività sismica in corso con l’effetto di aver indotto, in via esclusiva, le vittime a rimanere all’interno delle rispettive abitazioni, contrariamente alle consolidate abitudini di cautela, fino all’esito fatale delle ore 03.32 del 6.4.09.
i) Anzitutto la Corte mette in chiaro che solo la Protezione Civile (De Bernardinis, Stati, Cialente) riferì circa l’esito della riunione, a parte l’intervista rilasciata da Barberi, in cui non è ravvisabile un contenuto particolarmente rassicurante. A posteriori si può anche voler criticare questa intervista, ma la Corte tiene ad affermare che nessun teste richiamò le dichiarazioni di Barberi a sostegno della decisione propria o dei congiunti di restare in casa la notte del 6 aprile (in effetti il teste Vittorini ne parlò, ma attribuì a Barberi la nozione di “situazione normale”, che risale piuttosto a De Bernardinis.
ii) In secondo luogo la Corte, con dovizia di documentazione, in massima parte e piuttosto sorprendentemente, non reperibile nelle 948 pagine della motivazione di primo grado, dimostra che gli echi della riunione della “CGR” si spensero presto, che le frasi rassicuranti ad essa attribuite non furono mai dette da alcuno degli esperti, e che quindi qualunque cosa sia stata detta o non detta, e discussa o non discussa nella riunione, nulla ne trapelò fino a dopo il terremoto alla popolazione, la quale, nonostante le rassicuranti affermazioni di De Bernardinis prima della riunione, in gran parte non sembra esser stata affatto rassicurata (pag.222-233 MSC).
d) il fatto non sussiste. Valutazione negligente.
Ora possiamo tornare alla riunione del 31 marzo 2009. Il riassunto potrebbe essere: “La CGR non era presente e gli esperti non comunicarono nulla direttamente all’esterno, per cui la riunione, per quanto attiene al processo, nelle sue ragioni, nel suo contenuto, nelle sue conclusioni, è una scatola nera che può essere tranquillamente ignorata”. Per confortare questa mia affermazione, che spero susciti das Geschrei der Boeotier, si può procedere al seguente ragionamento controfattuale: se dopo l’intervista fatta a De Bernardinis prima della riunione questa fosse stata cancellata, per esempio per mancanza di numero legale, non ci sarebbe stata probabilmente una sola vittima in meno, e, se si fosse deciso allora di trovare un responsabile, questi sarebbe stato il solo De Bernardinis, perché in vario modo, tanto sui media quanto nei ricordi dei testimoni superstiti, ad essere citate sono solo le frasi che De Bernardinis pronunciò prima della riunione.
Invece, da tempo su varie discussioni in rete ci si concentra sulle motivazioni della riunione, su quanto vi fu detto, in parte soprattutto basandosi su citazioni inesatte, tronche (l’esempio di più disonesta mistificazione essendo la frase di Barberi, che diceva testualmente: “Questa sequenza non preannuncia niente, ma sicuramente focalizza di nuovo l’attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà.”, ridotta alle parole “Questa sequenza non preannuncia niente”), insistendo o non insistendo sull’uso corretto dei condizionali, sul significato della parola “precursore”, su valori di probabilità e periodi di ritorno (concetti misteriosi per la maggior parte di chi ne parla), su articoli disconosciuti dagli autori, ma lodati per la precisione delle loro previsioni dal Giudice, su consulenze tecniche più o meno di parte e via dicendo, con particolare accento sulla questione “se lo scarico di energia sia stato discusso oppure no”, questione su cui i “colpevolisti” appaiono discordi. In realtà non penso che si possa discutere a questo modo una riunione scientifica. Inviterei chiunque lo voglia ad andare ad una sessione di qualsiasi congresso scientifico, e provare a verbalizzarla non essendo un esperto di tutti gli aspetti trattati. Queste riunioni non sono di solito verbalizzate, proprio per l’impossibilità di farlo.
Lo stesso Giudice di primo grado afferma di non voler entrare in una discussione scientifica, ma di volerne discutere gli aspetti normativi. In realtà, poi, ci offre un trattato di sismologia, costringendo così la Corte ad entrare sullo stesso terreno, probabilmente contro la sua volontà. Infatti la Corte desidera provare che “il fatto non sussiste”, e, come si è detto, il fatto ha due aspetti, l’errata valutazione del rischio e l’errata comunicazione. Necessariamente, quindi, come ha già fatto il Tribunale, pur non ammettendolo, la Corte deve seguirlo sul campo della valutazione scientifica della riunione, che, come si è detto, dovrebbe essere agli effetti del reato colposo, irrilevante, in quanto non fu oggetto di comunicazione.
Alla fine, le sole accuse che si possono fare sono quella che “la riunione durò troppo poco”; oppure “che gli scienziati avrebbero dovuto insorgere sapendo che all’Aquila si stavano diffondendo concetti erronei come lo scarico di energia”. Per quanto riguarda la prima accusa, si può osservare che ai due quesiti posti dalla PC si poteva rispondere nel tempo in cui il lettore impiegherà a leggere le quattro righe che seguono: secondo il consenso corrente della comunità scientifica (i) una sequenza sismica non varia in modo significativo, quanto meno da un punto di vista operativo, la probabilità di un forte sisma; (ii) gli allarmi basati sulle anomalie nelle misure delle emissioni di radon (ammesso che siano corrette, ciò che le misure di Giuliani non erano) sono infondati.
Circa la seconda accusa, si può rispondere che gli esperti non avevano i mezzi per monitorare la situazione. La voce che lo scarico fosse benefico era già diffusa, come chiaramente affermato dal sindaco nella sua deposizione, ignorata dal Tribunale. Era, semmai, compito della protezione civile monitorare le voci che si diffondevano, ed intervenire. Nei loro uffici stampa, tanto la protezione civile nazionale quanto quella locale avevano i mezzi per farlo.
e) La posizione di De Bernardinis.
Per quanto riguarda la posizione di De Bernardinis penso che la colpa dei media, che fecero passare il messaggio della sua prima intervista per la sintesi della riunione sia assai più grave, anche se parzialmente giustificata dalla teoria della cosiddetta “percezione selettiva”, introdotta a suo tempo dai CT della Difesa. Se da un lato De Bernardinis non doveva dimenticare le sue responsabilità, per cui qualsiasi cosa avesse detto avrebbe rivestito, che lui ne fosse conscio o no, un carattere di ufficialità, dall’altro è chiaro che la sua non poteva essere una dichiarazione ufficiale dell’esito della riunione (e c’è chi ancora lo ripete!). Io penso che fu sostanzialmente sfortunato, per una serie di circostanze sfavorevoli, quali gli allarmi dovuti alle emissioni di radon, il panico a Sulmona, per culminare con la questione del bicchiere di vino, che gli fu letteralmente messo in mano dal cronista. Tuttavia, per come si erano messe le cose, penso che abbia avuto fortuna nel trovare una Corte di Appello, razionale e coraggiosa, e soprattutto rispettosa del principio antichissimo (ora legge) dello in dubio pro reo, che quanto meno ha trattato la sua colpa come “lieve”, tenendo anche conto delle concause costituite dalla vulnerabilità degli edifici per fatto illecito altrui e dalla scossa tellurica distruttiva (pag. 383 MSC).
f) Conclusione.
La mia analisi del marzo 2014 terminava con le parole: “Spero che il buonsenso alla fine prevalga”.
La sentenza di Appello ha esaudito le mie speranze, e sono lieto che sia stata promulgata anche in mio nome, come membro del Popolo Italiano.