In questo periodo, come spesso accade dopo un terremoto, vengono resi disponibili su web un certo numero di interventi interessanti che riguardano vari aspetti.
Senza pretesa di esaustività, di seguito proponiamo alcuni link, con brevi introduzioni.
Dov’era, com’era. Quando il terremoto distrugge tutto, anche il senso critico
(di Elena Granata e Fiore de Lettera)
In questo saggio viene coraggiosamente affrontato il problema della richiesta popolare che si genera subito dopo un terremoto di ricostruire subito “dov’era, com’era”. Si afferma tra l’altro:
“Dopo ogni evento catastrofico, il Paese – nei suoi politici e nei suoi mezzi di informazione – tende rapidamente a convergere intorno ad una posizione semplice e rassicurante. Non c’è tempo per il pensiero e per il dubbio. Più un fatto è complesso e difficile da risolvere e più sono immediate e semplici le ricette proposte”.
Nel seguito si affrontano alcune questioni fondamentali:
1) Come ricostruire? 2) Dove ricostruire?
La frase conclusiva recita: “Ogni innovazione richiede di perdere qualcosa, anche la certezza di rifare tutto uguale a come era”.
Questi ricercatori affrontano con lucidità un tema difficile e scomodo, con argomenti che si possono applicare anche al problema del recupero antisismico di certe località non colpite da terremoti recenti. Molto utile in generale, e soprattutto per quanti non hanno visitato i paesi colpiti.
Rischio sismico, italiani non informati
Questo articolo descrive brevemente i risultati di uno dei sondaggi sulla consapevolezza del rischio sismico da parte degli italiani. Il sondaggio è del 2012, poco dopo i terremoti emiliani. L’affermazione iniziale
Il 57% non conosce l’anno di costruzione dell’abitazione in cui vive. I due terzi non sanno se la propria sede di lavoro sia stata costruita o meno con criteri antisismici
sembra quasi ottimistica. Interessante il fatto che la percezione del rischio sismico sia in forte crescita negli ultimi anni. La conclusione:
“Gli italiani intervistati da Demopolis chiedono oggi interventi più decisi in termini di prevenzione: l’80% maggiori controlli sui criteri di sicurezza applicati nella costruzione degli edifici, il 61% la messa in sicurezza dei troppi edifici a rischio”
rispecchia l’idea – ancor oggi maggioritaria – secondo la quale a mettere in sicurezza gli edifici deve pensarci qualcun altro: lo Stato ad esempio. Il titolo (ahi ahi i titoli….) sembrerebbe accusare qualcuno e assolvere gli italiani, che evidentemente non sono capaci di informarsi da soli…
http://www.lanazione.it/toscana/cronaca/2012/05/31/721854-rischio_sismico.shtml
Sentenza della Cassazione sulla responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo per sisma.
Una interessante Sentenza della Quarta Sezione della Cassazione Penale, pronunciata il 10 maggio 2016, ha visto le motivazioni pubblicate l’1 settembre 2016:
ed è stata commentata in varie sedi, fra cui “Casa e clima”.
Il tema della sentenza è quello della attribuzione al tecnico che venga chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata porzione dell’edificio dell’obbligo di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatagli, ma anche la complessiva sicurezza dell’edificio. Nel caso in esame un tecnico, in qualità di progettista e di direttore dei lavori, era stato incaricato da un condominio sito in L’Aquila, sette anni prima del terremoto del 6 aprile 2009, della progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in calcestruzzo armato. Con il sisma l’edificio è completamente crollato causando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 3.
……..
La condotta colposa ascritta al progettista e direttore dei lavori consiste dunque nel fatto che egli “non ha osservato le norme della legislazione antisismica, le quali hanno per l’appunto la funzione di rendere l’edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell’area dell’insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione della aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.”
Il ricorrente aveva assunto che, trattandosi di intervento migliorativo, secondo la definizione datane dal d.m. 16.1.1996, punto C.9.1.2., non erano applicabili le disposizioni che imponevano adempimenti concernenti la sicurezza statica. Ma l’accertamento condotto nei gradi di merito ha avuto un differente esito.
Peraltro, la suprema Corte rileva che, “anche qualora si fosse trattato di intervento di miglioramento, sul direttore dei lavori sarebbe gravato comunque l’obbligo di svolgere le indagini concernenti la sicurezza statica dei sei pilastri”.
C’era una volta il terremoto – un reportage
(di Natangelo)
Un simpatico book di vignette e foto commentate, che prende l’avvio da un commento alle disgustose vignette di Charlie Hebdo
https://natangeloemme.wordpress.com/2016/09/05/cera-una-volta-il-terremoto-un-reportage/
E con gli ultimi avvenimenti, come si potrebbe valutare quanto riportato nei commenti postati?
La Sentenza della Cassazione è abbastanza preoccupante… ora gran parte della responsabilità se non tutta sarà a carico del direttore dei lavori anche se di sole opere di miglioramento? Mah… a me sembra il classico capro espiatorio….a mio parere non sono queste sentenze che fungono da deterrente al modo non corretto di costruire o intervenire… anche perchè cercare di capire in un edificio crollato cosa abbia realmente innescato il crollo, il punto di debolezza dell’edificio con la risposta del terreno è molto difficile. I controlli prima e durante la costruzione rimango a mio parere il vero mezzo di prevenzione.
Gentile dott. Venieri, dalla lettura delle motivazioni si intuisce che il progettista (e direttore dei lavori in questo caso) risponde per cattiva progettazione e omessi controlli. Premesso che mi astengo di dare giudizi sul caso peculiare, non conoscendo per altro le carte progettuali nel dettaglio; da quello che si comprende dalla sentenza, si trattava di un intervento di rinforzo e ripristino dei pilastri ammalorati da fenomeni di carbonatazione Nel corso della progettazione non si è valutata la resistenza delle membrature pur intervenendo sulle stesse in modo sostanziale, inoltre in fase di DL non si è provveduto ai controlli di routine sui materiali. Personalmente, ritengo che questa sentenza debba far riflettere a lungo progettisti e direttori dei lavori, anche al di là di semplici considerazioni di carattere deontologico. Qualunque intervento su strutture, soprattutto per quanto concerne edifici vetusti, andrebbe accompagnato da valutazioni di sicurezza peculiari, Ovviamente non mi riferisco ad analisi di vulnerabilità complesse, ma sappiamo bene come già le condizioni di carico statiche possano talvolta indicare particolari criticità. Certo il problema di fondo, di questi tempi, sono i pesanti ribassi che assolutamente non ripagano il carico di responsabilità e le peculiarità di un lavoro ben fatto. E’ anche vero però che i ribassi eccessivi derivano, talvolta, anche da un approccio alla progettazione un poco superficiale, un approccio che non contempla competenza approfondita e complessità. Forse non saranno le sentenze ad indicare la via corretta da seguire, ne convengo, ma è anche vero che in anni in cui la specializzazione anche in edilizia è divenuta settoriale, non debbano più esistere professionisti “che fanno tutto, chiavi in mano”.
Non ho soluzioni facili da proporre sulla giusta via da intraprendere, credo però che un attento esame di coscienza da parte di tutti gli attori -me compresa, ingegnere strutturista, possa essere un buon punto di partenza.
Ha ragione non ho letto la sentenza e non sono entrato nel dettaglio, anche perchè non possiedo una professionalità tale da poter entrare tanto nel merito, ma forse conviene con me che dopo un terremoto e il crollo di un edificio non è così facile come prima del crollo rilevare difformità da progettazione o cattiva esecuzione, quindi credo che sia meglio sempre controllare prima che verificare dopo.