Una lettura critica della sentenza del processo “Grandi Rischi” (Giacomo Cavallo)

Giacomo Cavallo è un ricercatore astrofisico, oggi in pensione, che si è interessato alla vicenda “Grandi Rischi” e ha dedicato molto tempo all’analisi del testo della sentenza. Ha poi deciso di scrivere un saggio sulla sentenza stessa, che evidenzia le incongruenze ivi contenute. L’analisi viene presenta qui

http://processoaquila.files.wordpress.com/2014/03/saggio_cavallo.pdf
https://tegris2013.files.wordpress.com/2014/03/saggio_cavallo.pdf

su due colonne (a sinistra la sentenza, a destra i commenti), per facilitarne la lettura.
“Tegris2013” gli ha posto alcune domande:

 1. Tu sei stato un ricercatore astrofisico. Che cosa ti ha spinto a interessarti di questo caso e a dedicare molto tempo all’approfondimento della sentenza?

Non appena fu promulgata la sentenza dell’Aquila, nell’ottobre 2012, essa mi parve subito eccessivamente severa, e attesi con interesse la pubblicazione della Motivazione (18 gennaio 2013). La mole del documento, anche per la mia inesperienza al riguardo, mi stupì. Mi colpivano poi i commenti trionfanti dei sostenitori della sentenza, che sovente ammettevano di non aver neppure letto la Motivazione. Erano commenti spesso non lontani da un vero e proprio linciaggio morale, che dimostravano un’acrimonia per me incomprensibile. Pur non conoscendo affatto sei dei sette imputati ed avendo scambiato in tutto meno di dieci parole col settimo circa quarant’anni fa, pensai che essi non meritassero un simile trattamento e che un dovere di giustizia mi imponesse, pur nei miei modesti limiti, di interessarmi alla loro sorte, così come assai più numerosi Italiani evidentemente ritenevano loro dovere partecipare al linciaggio.
Scorsi le 944 pagine. Qui vidi lunghi brani in cui il Giudice si addentrava nel campo della sismologia. Questa la presi come un’autorizzazione ufficiale a occuparmi di materie giuridiche. Se un Giudice si addentra coraggiosamente nel campo delle probabilità Poissoniane (concetto non immediato), non vedo perché io non debba altrettanto coraggiosamente, sia pure da dilettante,  addentrarmi nella selva delle Leggi, dei DPCM, del “nesso causale”.
A questo punto la decisione era presa.  Lessi le 944 pagine (facendo sforzi notevoli per comprenderne talune) e la strategia seguita dal giudice mi apparve finalmente chiara.

2. Che obbiettivo ti sei posto scrivendo questo saggio?

Ho voluto dimostrare, e ritengo di aver dimostrato, ciò che avevo subito sospettato, ovvero che la Motivazione della Sentenza, che recepisce in toto e la tesi e le impostazioni accusatorie, non contiene un solo punto valido.
A questo scopo non farò ricorso né ai “Grandi Principi”, né alla “Sacralità della Scienza”, né al processo a Galileo. Non mi interessano neppure i motivi che possono aver spinto il Giudice a quella che sembra essere una deliberata  persecuzione della CGR, aumentando la pena richiesta dal PM e negando agli imputati anche le più ovvie attenuanti e l’esistenza di altrettanto ovvi concorsi di colpa. Utilizzerò unicamente la Motivazione della Sentenza, che si rivelerà essere lo strumento più  letale per distruggere i vari passaggi del Capo di Imputazione.
D’altra parte, come si vedrà, non commento la totalità della Sentenza. In particolare non ne commento il Dispositivo, non avendo le conoscenze tecniche necessarie per farlo.  Se le mie argomentazioni verranno recepite da un lettore esperto in materie giuridiche, i commenti alla Sentenza intera li potrà fare lui stesso meglio di me.

3. Il saggio si compone di otto parti, indicate con i numeri romani da I a VIII, in cui può essere sezionata la Sentenza. Puoi riassumere gli aspetti principali?

Volentieri. Posto che il titolo della Sentenza (I) è l’unica parte a cui non si obbietta, nella parte II metto in luce come il Giudice inventi una  CGR composta di dieci membri che avrebbero partecipato alla riunione all’Aquila del 31/3/2009, su cui si fonda l’accusa, mentre i membri presenti erano solo quattro. La trasparente strategia del Giudice è quella di riuscire a mettere insieme dieci membri, perché per legge la CGR non può “operare” ove siano presenti meno di dieci membri.  Inventando sei membri, la riunione avrà valore legale ed il Giudice potrà allora condannare in blocco tutti i membri  (veri  e fittizi) alla stessa pena per “cooperazione in omicidio colposo”.  E non si può neppure sfuggire all’impressione che il Giudice voglia a tutti i costi includere il Prof. De Bernardinis nella CGR, perché dalla sua intervista tenuta subito prima della riunione provengono le frasi più incriminanti attribuite alla CGR.
Ma il meccanismo inventato dal Giudice per accrescere il numero di membri non è accettabile, perché non è previsto dalla legge, si scontra con esempi di organismi insigni dello Stato Italiano, crea confusione in alcuni punti della Motivazione, e, portato al limite, condurrebbe a situazioni assurde. Inoltre, dei dieci membri, veri e fittizi, il Giudice ne escluderà tre dal processo. Si dimostra come anche quest’ultimo procedimento sia infondato, contradditorio ed arbitrario. Essendo i membri della CGR solo quattro, la riunione della CGR, che i partecipanti se ne rendessero conto oppure no,  non era valida a rigore di legge, e di conseguenza alla riunione del 31/3/2009 non si potevano applicare né gli statuti né il regolamento della CGR.

Questa sola argomentazione dovrebbe essere sufficiente ad invalidare la Sentenza.

 

La parte III affronta il problema dell’obiettivo della riunione della CGR.  Secondo te nel testo della sentenza ci sono inesattezze su questo punto?

L’obbiettivo della riunione, “di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili “, citato di seguito dal Giudice,  non era l’obbiettivo reale della riunione.  Esso viene però introdotto in questa forma erronea, perché il Giudice affermerà che una delle due colpe della “CGR” (le virgolette indicano che non ne condivido la composizione e quindi neppure la validità) è appunto quella di essersi assunta, “consapevolmente e volontariamente”, l’onere della comunicazione alla cittadinanza, senza il “filtro” della Protezione Civile, compito a lei non spettante.  La Motivazione mostra come tale onere non fosse noto a tutti i membri nominativi della CGR. D’altra parte,  al tempo della riunione non esisteva alcun obbligo o restrizione alla comunicazione diretta della CGR  “verso l’esterno”. Infine, per controbattere l’argomentazione del Giudice, si può leggere nelle Motivazione come la riunione sia stata seguita da una conferenza stampa (la cui trascrizione non è disponibile) organizzata dal DPC, il “filtro”, con lo scopo preciso di informare la popolazione.
Erroneo dunque l’obbiettivo citato, ed erronee e contraddette dai fatti le argomentazioni del  Giudice per dimostrare come questo obbiettivo sia stato colpevolmente perseguito.

Nella parte IV affronti il giudizio del Giudice sull’operato della CGR che, in particolare sulla valutazione dei rischi, è molto negativo. Condividi questo giudizio?

L’obbiettivo del Giudice di dimostrare che la valutazione dei rischi da parte della “ CGR” fu “approssimativa, generica ed inefficace” appare basato su due fatti: (i) era in corso uno sciame sismico; (ii) avvenne un terremoto per il quale, a parere del Giudice, erano ormai maturi i tempi.
Di qui il Giudice vorrebbe condurre il pubblico a concludere che lo sciame fu sottovalutato come precursore del terremoto. Tuttavia il Giudice non esplicita (perché non lo può) l’argomento principale  che congiungerebbe i due eventi, cioè che si possa ritenere “oltre ogni ragionevole dubbio” – post factum –  che lo sciame e il terremoto abbiano avuto tra loro una relazione identificabile a priori, e la loro concomitanza non sia stata invece dovuta ad una fatale coincidenza.
Infatti, se una relazione fosse identificata con assoluta certezza, allora, basandoci sullo studio degli sciami, potremmo prevedere i terremoti, ciò che più volte la Motivazione assicura non essere possibile.  In mancanza di questa certezza, e questo anche dopo che il fatto è avvenuto, come si può affermare “al di là di ogni ragionevole dubbio” che un’analisi dello sciame in corso, anche infinitamente dettagliata, avrebbe portato a concludere prima del fatto che esisteva un rischio sismico  significativamente superiore a quello consueto, in un contesto sismico  come quello Aquilano?
Ad ogni buon conto, come si vedrà di seguito, l’analisi fatta dalla “CGR”, anche se insoddisfacente per il Giudice non poté avere effetto sul comportamento delle vittime.

E per quanto riguarda il secondo reato di cui è accusata la CGR, quello riguardante la comunicazione del rischio?

Me ne occupo nella parte V. L’affermazione del Giudice che la “CGR” fornì, in occasione della riunione del 31/3/2009, sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all’Assessore Regione Abruzzo alla Protezione Civile, al Sindaco dell’Aquila, alla cittadinanza  aquilana, informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica in esame,  rasenta l’assurdo in quanto:

– non è chiaro a quali dichiarazioni dei membri nominativi della CGR si riferisca il Giudice;

– il Verbale fu reso pubblico solo dopo il terremoto del 6/4/2009;

– il Giudice sembra dimenticare di avere già incluso nella “sua” CGR anche i rappresentanti del DPC, dell’Assessorato, e il Sindaco, che quindi sarebbero responsabili delle informazioni incomplete, imprecise etc. fornite a se stessi.

 La sezione VI sembra di minore importanza.

Sì, serve solo a evidenziare come il Giudice scriva la sentenza in modo che sembrino specifici della CGR determinati obblighi che la legge assegnò genericamente alla Protezione Civile, ben prima dell’istituzione della CGR.

 La sezione VII, viceversa, è fondamentale, poiché vi si analizzano le nove frasi che il Giudice sceglie per dimostrare il punto V.

Infatti, e vi si dimostra che nessuna di esse è pertinente, in quanto sette affermazioni erano ignote alla popolazione ed alle future  vittime, perché  contenute nel verbale della riunione del 31/3, che fu reso pubblico solo dopo il terremoto; le due  rimanenti risalivano ad un’intervista rilasciata prima della riunione (il Giudice preferisce dire e ripetere che fu rilasciata “a margine” della riunione)  – ma malauguratamente mandata in onda dopo. A questa intervista, che non poteva quindi esprimere le risultanze della riunione della “CGR”,  possono essere riferite in pratica  tutte le frasi che, secondo le testimonianze dei superstiti,  più rimasero impresse nella mente delle vittime cioè: “Non c’è pericolo”, “situazione normale”, lo sciame “scarica energia”  e quindi rende impossibile  un grande terremoto, ci si può bere “un bicchiere di vino”. Tanto i media quanto la cittadinanza stessa applicarono evidentemente un filtro tranquillizzante alle informazioni ricevute, ed il messaggio risultante  non può essere attribuito alla “CGR”.  Che la cittadinanza abbia messo in opera questo filtro viene dimostrato prendendo come esempio quanto scrive al riguardo il Giudice stesso nella Motivazione.
La tesi del Giudice, che si basa su frasi opportunamente scelte dal verbale e dall’intervista, e citate fuori del contesto, è che se l’intervista fosse stata fatta dopo la riunione, vi si sarebbero dette le stesse cose. Tale tesi è controbattuta dai fatti, è dubbia in teoria, ed appare essere comunque un assai tenue argomento per una così grave condanna.

In margine, suggerisco a chi voglia fare l’avvocato del diavolo, di prendere lo stesso verbale e la stessa intervista e raccogliere una “contro-antologia” di nove frasi che invece dimostrino l’innocenza degli imputati. E’ possibile farlo, e io stesso l’ho fatto senza difficoltà,  per esercizio.

Bisognerebbe chiedersi invece perché non si sia identificato un concorso di colpa da parte dei media.

Nella sezione VIII affronti il problema delle “colpe”. 

Sì, non si possono addossare alla CGR, organo definito per legge come “consultivo e propositivo”, tutte le colpe del decesso e ferimento di un certo numero di vittime, scagionando con ciò tutti coloro che non avevano provveduto a mettere a norma gli edifici pubblici e privati.
Assai grave, a questo proposito, è l’affermazione del Giudice, che appare “assolutamente infondata” la tesi della Difesa, che l’unica difesa dai terremoti consista nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacita di resistere al terremoto. In realtà la netta affermazione del Giudice è erronea e potenzialmente pericolosa per il Paese, oltre a non essere condivisa da alcun altro Paese esposto a rischio sismico.
Noto infine, a riprova, che un terremoto della stessa magnitudo, in Paesi come la California o il Giappone, avrebbe quasi certamente prodotto meno di cinque vittime in tutto.

Come si conclude questo saggio?

In realtà la conclusione del saggio è lasciata al lettore.
Fuori dal testo, però, penso di poter esprimere il mio personale parere. Come probabilmente il Giudice desiderava, la Sentenza è effettivamente esemplare – ma come esempio da evitare in futuro. Il problema è che la sentenza, essendo emessa in nome del popolo italiano, è anche emessa in mio nome. Io non l’accetto. Io rispetto troppo la Giustizia del mio Paese, per non credere che essa vorrà cancellare il più presto possibile questa sentenza, che non mi pare sia un “errore”, ma un “orrore” giudiziario.

One thought on “Una lettura critica della sentenza del processo “Grandi Rischi” (Giacomo Cavallo)

  1. caro Giacomo, me ne avevi parlato tempo fa’ ma solo ora ho letto. vale la frase: povero popolo italiano! ma anche: chi e’ causa del proprio mal pianga se’ stesso!

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