Diversi modi di “ritagliare” un Verbale… (Giacomo Cavallo)

Circa cinque anni fa, il 31 marzo 2009, si tenne a L’Aquila l’infelice riunione della (molto allargata e non legalmente valida) Commissione Grandi Rischi, la cui vicenda venne utilizzata, a seguito del terremoto del 6 aprile e in modo disinvolto, dal PM Picuti per portare sul banco degli imputati sette dei partecipanti e dal Giudice Billi per emettere a loro carico una condanna ancora più pesante della richiesta stessa del PM.
Giacomo Cavallo
ha scritto di recente un saggio, disponibile su questo sito e su quello dello INGV

https://tegris2013.files.wordpress.com/2014/03/saggio_cavallo.pdf

http://ingvterremoti.wordpress.com/2014/03/20/unanalisi-della-sentenza-del-processo-a-laquila-di-giacomo-cavallo/

dedicato a una lettura fortemente critica della motivazione della sentenza. Questo saggio è stato commentato da A. Massarenti (Sole 24ore)

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e ha trovato udienza anche in campo non scientifico.
Nel corso della sua analisi, punto VII, quinto capoverso, a riguardo delle sette frasi scelte dal Giudice dal verbale della riunione del 31 marzo 2009 per incriminare gli imputati, Cavallo scrive:

“Ciò che è peggio, introdurre quelle precise sette frasi del Verbale nella Sentenza è un procedimento assai discutibile, perché dal Verbale, che riportava sommariamente una discussione, con domande, risposte, e talune opinioni in disaccordo con altre, come avviene nelle discussioni, si sarebbero potute estrarre altrettante frasi a giustificazione degli imputati. (L’ho fatto per esercizio e consiglio di fare altrettanto a chiunque voglia fare l’Avvocato del Diavolo – magari incominciando con la frase di Barberi citata alla fine del punto V ). D’altra parte è per me incomprensibile come il Giudice possa classificare la V4 come “l’esatto contrario” della V3 e/o precedenti”.

Abbiamo parlato di questo esercizio con l’autore, senza peraltro dimenticare che il verbale della riunione è stato rilasciato solo dopo il terremoto del 6 aprile e, pertanto, non potè influenzare in alcun modo i comportamenti delle vittime.

I tuoi spunti sembrano provenire dalla pratica delle buone regole dell’analisi scientifica, che consistono nell’analizzare a fondo i dati (in questo caso il verbale della riunione), per capire se tutti quanti supportano la tesi proposta (in questo caso la sentenza) oppure se ve ne siano di antagonisti. E’ così?

Sì, ma con una conclusione forse inattesa. Ora, scegliendo di citare il verbale della discussione, per quanto ignoto al pubblico abruzzese, il Giudice ha messo insieme una tendenziosa antologia di frasi (a suo parere) contradditorie, quali possono comparire in qualsiasi discussione. Nella confusione vera o presunta della riunione del 31/3, la CGR a mio parere ha tentato di esprimere sei concetti, che sembrano essersi perduti nel rumore di fondo, ma sono tutti reperibili, implicitamente od esplicitamente, nei verbali e nelle dichiarazioni successive alla riunione.
In altre parole il Giudice, sulla base dello stesso verbale, avrebbe potuto (o dovuto) fare la seguente “contro-antologia”, se fosse stato alla ricerca della giustizia.

1)      La sismicità della zona è fuori discussione. (“Ovviamente, essendo la zona dell’Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti (Eva)”; “Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa (Barberi)”. Dunque la sequenza in corso non diminuisce la probabilità che un terremoto si verifichi (anche oggi stesso).

2)      Ma la sismicità della zona si manifesta in vari modi: forti terremoti, sciami più o meno estesi, variazioni nell’emissione di radon etc. (“La sismicità è in certo modo sempre attiva, manifestandosi attraverso scorrimenti lenti, piccoli terremoti e, talvolta, terremoti forti (Boschi)”).

3)      Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, si può affermare che si tratti di fenomeni tutti risalenti alla sismicità della zona, ma in prima approssimazione indipendenti fra loro. (“La semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore (Boschi)”).

Di qui si vede come il concetto stesso di scarico di energia da parte della sequenza avrebbe stabilito una connessione fra sequenza e sisma, che allo stato attuale della teoria è considerata improbabile, se non inesistente. Per questo non se ne parlò più in sede di riunione, anche se proprio questo concetto, direi solo questo concetto, avrebbe potuto rassicurare i cittadini, in quanto avrebbe potuto far loro credere che, se un grave terremoto era in preparazione, la sequenza ne annullava la possibilità.

4)      Per queste ragioni né la sequenza sismica in corso né le variazioni nell’emissione di radon – che, a quanto ho capito, studi recentissimi hanno provato esser stata più o meno costante nel tempo, mostrando così che i risultati del tecnico Giuliani erano inattendibili – possono essere considerati precursori di un sisma di grandi proporzioni. (“Non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata come precursore di un forte evento” e ” Le misurazioni del gas radon a fini previsionali dei terremoti (sono) un problema molto vecchio ed ormai a lungo studiato senza arrivare a soluzioni utili (Barberi)” Se vogliamo dirla in un altro modo, la sequenza in corso (con le misure, più o meno corrette, del radon) non muta la situazione per quanto riguarda i cittadini. Un forte terremoto può sempre avvenire (vedi Punto 1), ma il verificarsi di una sequenza o un’anomalia dell’emissione di radon non indica un aumento della probabilità che esso avvenga.

5)      La sequenza (non il terremoto che seguì, che non fu previsto), pur continuando non poteva provocare gravi danni alle strutture “Le registrazioni delle scosse (permettono di concludere che esse) sono difficilmente in grado di produrre danni alle strutture. C’è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile (Calvi)”.

6)      Ma, poiché uno non può dire se non ci sarà o ci sarà, e quando, una forte scossa (punto 1), l’unica difesa certa consiste nel rafforzare le costruzioni. (Barberi) Poiché non ci sono strumenti per fare previsioni…l’unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto…Tutti i Componenti della Commissione concordano con questa valutazione. Tutti, ma non il Signor Giudice, che giudicherà questa valutazione “assolutamente infondata”.

Da quanto sopra si nota che tu, per discolpare gli imputati, hai usato, rispettivamente al punto 3 e al punto 5, due frasi utilizzate dal Giudice per incolparli.

 E’ vero. Mi sembra necessario per far vedere che il Giudice ed io parliamo della stessa riunione. Ma, a parte questo, la conclusione curiosa a cui mi riferivo prima è che in questo processo se uno cerca la giustizia, automaticamente discolpa gli imputati. Per quanto riguarda il punto 5, noi dobbiamo giudicare quanto disse Calvi in base a quello che si sapeva quando lo disse, non in base aquello che sapeva il Giudice tre anni dopo.

E per il punto (3)?

Per quanto riguarda il punto (3) mi pare sia il caso di spiegare due concetti fondamentali, e questa frase di Boschi in particolare, mi sono reso conto in seguito, è molto importante per illustrarli.
In primo luogo, evidentemente i sismologi e il Giudice non parlano la stessa lingua, e questo punto testimonia quanto sia rischioso per un estraneo, anche colto, prelevare di peso, per di più fuori dal contesto, frasi da una discussione fra scienziati. Nè il PM né il Giudice hanno chiaro il significato della parola “precursore”, per quanto il Giudice ne parli a lungo nel corso della Motivazione (pagine 67- 74, versione ufficiale in 943 pagine). Non solo, ma la parola è citata nella Sentenza (vedi V3 e V6 al mio punto VII). Tuttavia in ambito scientifico un fenomeno è “precursore” di un altro non soltanto perché lo precede nel tempo, come appare credere il Giudice, ma perché lo annuncia con certezza. Se Boschi, a beneficio del Giudice, avesse detto ad esempio: “La semplice osservazione di molti piccoli terremoti non annuncia un terremoto, con certezza tale da innalzare il livello di rischio, o giustificare un allarme” o altro del genere, forse i due si sarebbero capiti, o meglio, il Giudice avrebbe dovuto trovare qualche altra frase per accusare la CGR. Il Giudice però non c’era. Scrivendo tre anni dopo il terremoto, il Giudice può solo dire che lo sciame precedette nel tempo il terremoto, non che lo annunciò con certezza e quindi non che ne fu il precursore. Noi sappiamo che pochi sciami precedono un grande sisma. Il Giudice dovrebbe dirci, fra le decine di sciami che avvengono nel mondo ogni anno, quali caratteristiche dello sciame…

 …per favore, abbandoniamo il termine “sciame”, in favore di “sequenza sismica”…

OK, sequenza sismica sia.
Dunque: il Giudice dovrebbe dirci quali caratteristiche di quella particolare sequenza sismica Aquilana – caratteristiche, si intende, identificabili a priori – la designavano come precursore di un terremoto. Precursore, cioè sicuro annunciatore. Poiché questo non lo si può ancora affermare con certezza neppur oggi, vorrei sottolineare che le cento pagine di sismologia scritte dal Giudice, e la storia sismica, e le ricorrenze, e le citazioni a sproposito di studi pubblicati su riviste prestigiose, e le consulenze, e le previsioni di questo e quello studioso, e le probabilità citate e tutto il resto sono per me un inutile sfoggio di conoscenze non richieste. Riduciamo la questione ai minimi termini: la sequenza c’è stata, il terremoto c’è stato, lo sappiamo, ma neppure a posteriori si può dire come i sismologi avrebbero potuto dedurre che questa sequenza sismica annunciasse con certezza il terremoto o “aumentasse il livello di rischio di terremoto”. Altrimenti il Giudice non ripeterebbe ad ogni piè sospinto che “non si possono predire i terremoti”.

E l’altro concetto errato?

L’altro concetto errato, che appare in filigrana nella sentenza e che è pure emerso da qualche reazione al mio saggio, è un elementare errore di logica. Evidentemente, per molte persone, dire che “questa sequenza non preannuncia un terremoto”è lo stesso che dire “questa sequenza preannuncia che non ci sarà un terremoto”. Si tratta invece di due affermazioni assai diverse. Nel primo caso la sequenza non ci dice niente sul futuro, nel secondo ci dice che il terremoto non ci sarà. Ora, a mente fredda, penso che chiunque possa vedere la differenza. Questa però non fu vista all’Aquila, né dai media, né dal Giudice. Ad esempio, quando il Giudice (mia sezione VII della Sentenza) riporta che la CGR disse “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore” (V3) e al contempo l’esatto contrario ovvero “qualunque previsione non ha fondamento scientifico” (V4), mi pare che cada in questo errore logico, anche a prescindere dal fatto che in una discussione possono facilmente essere espresse opinioni opposte. Ma non è questo il caso: le due affermazioni sono perfettamente sovrapponibili (per usare altra frase amata dal Giudice), perché la prima significa che una sequenza non annuncia con certezza un terremoto; la seconda dice qualcosa di più, cioè che se qualcuno affermasse che una determinata sequenza annuncia con certezza che ci sarà o che non ci sarà un terremoto (per esempio grazie allo “scarico di energia”), queste affermazioni non avrebbero (almeno per ora) fondamento scientifico.

Anche l’intervista a De Bernardinis, peraltro rilasciata prima della riunione incriminata – anche se ritrasmessa dai media in sovrapposizione alle immagini della riunione stessa – contiene elementi “trascurati”:

De Bernardinis non dovrebbe essere per nulla citato in questo contesto. Non solo l’intervista avvenne prima della riunione, ma a quel tempo De Bernardinis non era “ancora” membro della CGR, a meno che la (arbitraria) nomina del Giudice non fosse pure retroattiva chissà fino a quando…. Però, oltre alle famose frasi incriminate (“non c’è pericolo”, “situazione normale”, “bicchiere di vino”, “scarico di energia”) disse anche “la parte più importante”:

(Il) primo fatto (è) che noi dobbiamo convivere con questo territorio che è fatto in questo modo, che non è fatto solo di frane o di alluvioni ma è fatto di sismicità, secondo che noi stessi abbiamo dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d’ansia capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana, sapendo che attorno assieme a noi ci sono c’è chi è pronto ad intervenire è pronto a dare il massimo supporto, questo credo che sia la parte più importante.

Io sottolinerei la frase: “capendo esattamente che dobbiamo affrontare in determinate situazioni dobbiamo affrontarle con essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana”, in cui la locuzione “determinate situazioni” è un eufemismo per non dire “ terremoto”, e quanto all’essere pronti De Bernardinis si riferisce probabilmente anche alle “tradizioni famigliari”, che si guarda bene dall’escludere.

 Ma De Bernardinis parlò anche di “situazione normale”, di “bicchiere di vino”, di “non c’è pericolo”, di “scarico di energia”….

 Le prime due affermazioni mi pare di averle giustificate nel mio saggio, e insisto nel dire che il “bicchiere di vino” gli fu virtualmente messo in mano dall’intervistatore. Per le altre due locuzioni possiamo dire che si trattò di una diagnosi sbagliata. Ma qui De Bernardinis espresse le sue personali e, a questo riguardo, non autorevoli opinioni, come se il legale di un ospedale esprimesse le sue opinioni sulla gravità di una malattia. Furono i media, soprattutto locali, a fare passare queste affermazioni come provenienti dalla riunione della CGR. D’altronde, come ho fatto notare, De Bernardinis non ripeté queste affermazioni dopo la riunione.

La scelta di utilizzare solo gli argomenti “favorevoli”, largamente presente nella requisitoria e nella sentenza, rappresenta una tendenza mai sopita – si veda la recente polemica sugli effetti dei vaccini – che nella pratica scientifica viene combattuta tramite la cosiddetta “peer review”, ovvero la valutazione indipendente da parte di ricercatori qualificati. Non sembra questo il caso della sentenza. Giusto?

Giusto. Che cosa ne sarebbe, della Sentenza, se le frasi da noi elaborate vi comparissero al punto VII? Certo, non per questo la CGR avrebbe predetto il terremoto, poiché non lo poteva fare. Ma almeno mancherebbe quell’impressione di “una valutazione generica, approssimativa e inefficace” su cui insiste il Giudice. Perché tra le frasi scelte da un verbale di una discussione, che comunque la popolazione non conosceva, e da un’intervista, fatta da persona non competente prima della riunione, sono state estratte solo le frasi che potevano nuocere agli imputati e non queste?

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