Il “rassicurazionismo” e la responsabilità dello scienziato: profili giuridico/cognitivi nel processo “Grandi Rischi” (Cataldo Intrieri)

 Cataldo Intrieri è un avvocato penalista in Roma, autore di diversi articoli e di una monografia (L’Euristica Scientifica. Buona e cattiva scienza nel processo penale, Aracne 2012) sul tema del rapporto tra scienza e diritto penale.
Il volume che pubblica gli atti del Convegno 2013 dell’ISICS di Siracusa, dedicato a “indagare il ruolo, il metodo e i punti critici dell’“operazione decisoria”, contiene anche un suo intervento dal titolo “Logica dei numeri e principio di precauzione nell’operazione decisoria. Nuovi paradigmi dopo la sentenza SSUU FRANZESE”, che dedica la parte centrale all’analisi della sentenza “Grandi Rischi”.

 https://www.academia.edu/3891454/La_sentenza_sul_Terremoto_dellAquila_ed_il_principio_di_precauzione_nel_diritto_penale_Convegno_ISISC_2013

L’intervento, scritto per un ambito specialistico, ha incuriosito anche l’ambiente scientifico. Per poter fruire meglio dei contenuti abbiamo chiesto all’autore di illustrarci alcuni punti.

Avvocato, nel suo saggio lei sostiene che la sentenza del processo Grandi Rischi rappresenti “un’eloquente esempio di ricorso al principio di precauzione”. Ci può spiegare?
Il “principio di precauzione” è una creazione della giurisprudenza, che nasce da una problematica di gestione del rischio nelle ipotesi in cui non si abbia la certezza scientifica sulla portata dei potenziali effetti negativi di una determinata attività (sismica, minaccia terroristica, eventi naturali distruttivi, epidemie etc.). L’individuazione della colpa di chi ha l’obbligo di prevenire è configurata essenzialmente come sottovalutazione di una condizione di sospetto plausibile anche se non probabile o imminente.
Tale impostazione ha fatto parlare un giurista come Cass Susnstein di “diritto della paura”, una condizione di incertezza cui si reagisce mediante il rifugio in norme di sbarramento e talvolta pericolosamente incidenti nel campo dei diritti individuali (si pensi alla tremenda vicenda di Guantanamo).
Quello che si rimprovera ai membri della CGR è appunto di aver sottaciuto il rischio, e di aver sparso un illusorio sentimento di rassicurazione, laddove avrebbero dovuto disseminare evidentemente se non allarme forse inquietitudine, angoscia verso l’ignoto. Come senza suscitare allarmismo al tempo ingiustificato (a sua volta reato) non è dato capire.

Ci può spiegare in breve di che cosa tratta la sentenza “Franzese” ?
La sentenza Franzese è il principale “arresto“, l’approdo ultimo della Corte di Cassazione sul tema, da sempre controverso, tra scienza e diritto penale.
Il quesito cui i supremi giudici dovevano dare risposta era se ai fini di individuare il necessario collegamento (nesso di causalità) tra una condotta attiva o omissiva posta in essere da un individui ed un evento dannoso fosse indispensabile o meno il collocamento della sequenza all’interno di una legge scientifica (e principio nomologico) così come voleva un autorevole indirizzo promosso dal giurista Federico Stella. La Corte ha risposto sostenendo che tale assorbimento (sussunzione) può essere sostituito da una massima di comune esperienza, cioè da nozioni che fanno parte della comune esperienza, senza che di esse debba essere provata la consistenza scientifica. Il requisito essenziale è che la tesi sottoposta al vaglio del giudizio fosse argomentata induttivamente, collegando i vari tasselli ed escludendo la sussistenza di ogni alternativa ipotesi basata sui medesimi elementi di valutazione. Se dunque l’unica possibile confutazione della tesi principale è la sua formulazione in termini contraffatti (falsificazione) essa diviene l’unica spiegazione possibile “oltre ogni ragionevole dubbio”.
In sostanza, di fronte all’impossibilità della scienza di fornire una spiegazione pari a 1, una legge unica per spiegare un evento come conseguenza di condotta, può ben valere la logica dell’individuo basata anche su comuni dati di personale esperienza.
Un esempio di tale principio lo si può rinvenire nella sentenza di primo grado del processo “Stasi”. Qui era stata disposta una perizia per verificare se fosse possibile che l’imputato camminando al buio su di un pavimento inondato di sangue potesse aver inconsapevolmente evitato di sporcarsi le scarpe, cosa che l’accertamento ha ritenuto possibile in percentuale minima ma pur sempre possibile in virtù di una facoltà cognitiva denominata evitamento inconsapevole. La corte ha ritenuto che il dato scientifico singolarmente isolato non avesse la forza per superare il dato di comune esperienza secondo cui in una analoga situazione non ci si può evitare di macchiare la suola delle scarpe, e che tale dato unito ad altri indizi potesse costituire in astratto prova della responsabilità.

Lei afferma, con grande efficacia, che il Tribunale “nella motivazione quasi come un mantra e rapsodicamente sottolinea che la colpa non consiste nella mancata previsione del terremoto….ma nella sottovalutazione del rischio”.
Perché questa insistenza, secondo lei?
Un’intepretazione originale che ha permesso però un’operazione decisoria precisa, la tramutazione da condotta omissiva di mancata previsione della catastrofe (tecnicamente impossibile) ad una attiva consistente in un’iniezione calmieratrice. La differenza, in termini puramente giuridici,( per cui si perdonerà l’eccesso di semplificazione) è che in caso di pura omissione per condannare occorre dimostrare che una diversa condotta umana di intervento attivo avrebbe sicuramente evitato l’evento mentre in ipotesi di condotta attiva come quella “rassicurazionista” posta in essere dalla CGR è sufficiente individuare una norma, un regolamento, una legge scientifica che sia stata disattesa per legittimare la condanna.
Tale legge di “copertura” è stata individuata in una teoria del sociologo Lodovici, denominata “Legge delle rappresentazioni sociali”. Ad onta della definizione si tratta di una teoria cognitiva non empiricamente misurabile o riproducibile come appunto un postulato scientifico è (la legge di gravità ad esempio). Un’operazione decisoria ideologica, a mio avviso riverniciata ma solo apparentemente secondo il canone Franzese.

Nel seguito lei affronta il tema del “nesso causale”, definendolo “l’aspetto sicuramente più originale della sentenza”. Questo tema, corroborato dalla teoria del “rassicurazionismo” – delineata dal Consulente del PM dott. Ciccozzi – è stato fermamente combattuto dalle difese, finora senza successo. Qual è il suo parere?
Le difese hanno svolto il loro compito con ampiezza di argomentazioni. In particolare, per ciò che concerne il particolare profilo da me trattato, hanno bene evidenziato la contraddizione tra premessa (non è possibile prevedere) e sillogismo finale (dunque non si doveva rassicurare). Ma oltre le argomentazioni giuridiche io penso che siamo di fronte ad uno scontro culturale e ciò rende questa sentenza significativa. Da una parte una tendenza, sempre più diffusa verso la denigrazione e il rifiuto della scienza matrigna, che illude senza dare certezze; dall’altra la spinta a rifugiarsi nella para-scienza, pratiche esoteriche, false certezze contrabbandate da falsi profeti. Nel caso dell’Aquila la cosa più preoccupante è che alla scienza ufficiale si contrapponga la saggezza contadina, la memoria atavica che racchiusa nelle tradizioni orali avrebbe trasmesso a gente del terzo millennio, in una nazione evoluta, il ricordo di catastrofi avvenute centinaia di anni prima. Un po’ come sostenere che nei cittadini dell’odierna Pompei sia annidata la memoria del disastro di millenni fa. Una cosa che scientificamente non ha senso.

Colpisce, leggendo il suo saggio, l’affermazione di F. Stella che la sentenza “Franzese” rappresenti la definitiva archiviazione di “sentenze che si sono ispirate al criterio dell’aumento del rischio (che) segnano, ancora una volta, un ritorno ad una marcata visione autoritaria delle funzioni del giudice che non può trovare cittadinanza in una democrazia”.
Forse non definitiva, alla luce della sentenza dell’Aquila?
Stella dopo un primo momento di legittimo entusiasmo comprese i limiti e le insidie racchiuse nel paradigma Franzese: se una verità scientifica è un indizio come un altro, allora anche la memoria popolare può essere un dato più credibile. E’ presente nella cultura delle scienze umanistiche e sociali italiane una forte diffidenza, se non ostilità, verso il pensiero razionale e scientifico, visto come limitante ad un mero studio dei fenomeni evidenti. Tuttavia oggi le distanze tra pensiero scientifico e filosofico si stanno progressivamente annullando (si pensi agli studi sulle neuroscienze in chiave di valutazione della libera volontà), sicchè ha davvero poco senso immaginare la supremazia di un metodo logico argomentativo in cui dati scientifici e luoghi comuni abbiano lo stesso valore.
Un simile modo di ragionare è il frutto di culture chiuse nei propri recinti, ideale metafora di un mondo spaventato ed ostile a ciò che è diverso. Il diritto non è solo prodotto normativo, ma è una visione del mondo, una sua interpretazione cognitiva; è assurdo pensare che la cultura universale possa vivere dietro rigidi steccati.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...