La quarta udienza dell’Appello (M. Stucchi)

Dopo la ricognizione dei presenti, parla l’avv. Petrelli, difensore di Barberi. Parte dalla teoria delle rappresentazioni sociali, definita frutto malato del processo. Cita la deposizione di Ciccozzi. La teoria è paradigmatica del processo; nel processo, a partire dal capo di imputazione,  i fatti sono stati sostituiti dalle loro rappresentazioni. Primo esempio l’ “allargamento” della Commissione Grandi Rischi”: confusione fra due organi distinti, gli esperti e il DPC De Bernardinis come esperto avrebbe fornite informazioni carenti a se stesso, come DPC. Gli esperti non “si riunirono” ma vennero convocati, esiste un documento di convocazione. Le finalità di comunicazione sono di pertinenza dell’Organo cui gli esperti forniscono consulenza.


I gerundi nell’imputazione. C’è qualche  problema fra “effettuando una valutazione dei rischi…approssimativa, generica e inefficace“, “fornendo….informazione complete, imprecise e contradditorie…. sulla pericolosità“. Rischio e pericolosità non sono la stessa cosa.
Moltissime affermazioni sono state estratte del loro contesto, non si fa così. Forse il PM aveva una concezione per così dire agonistica del processo, il giudice non doveva certo “bacchettarlo” ma tenerne conto.
“Indotti a rimanere in casa…” Non vi fu indicazione diretta, volontaria. Nella Motivazione vi  è una “rappresentazione” di una indicazione involontaria.
Contraddizioni nella Motivazione. “La valutazione della condotta posta in essere dagli imputati nel corso della riunione del 31.3.09 non deve, infatti, essere svolta attraverso il ricorso a regole scientifche o attraverso la verifca della fondatezza di argomenti di carattere scientifco e del grado di condivisione che tali argomenti riscuotono nell’ambito della comunità scientifca”………Al contrario il giudizio di penale responsabilità assume un parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo. Viceversa, alcune pagine oltre dettaglia gli elementi scientifici che andavano considerati (storia sismica, precursori, ecc.).
Nelle leggi che governano la CGR non c’è traccia di prescrizione normativa; pertanto non sono idonee a definire la colpa. Se durante la riunione non fossero state fatte valutazioni di sorta ci sarebbe stato comportamento omissivo; ma così non fu. Cita una sentenza in cui si sostiene che al giudice non è consentito eseguire proprie valutazioni scientifiche.
La questione del verbale: la riduzione del rischio spetta a DPC e alle sue articolazioni. Nel verbale ci sono comunque affermazioni per nulla tranquillizanti. Poi ci sono le altre testimonianze. Ad esempio Cialente aveva citato Boschi che  aveva detto che prima o poi un forte terremoto sarebbe arrivato. Ma se ha ragione Cialente non ha ragione la Stati, che ha concluso dicendo che poteva andare a tranquillizzare. Ma questo è avvenuto a valle del fatto che  Stati chiede a Barberi se si può dare credito a chi gira creando allarmismi: Barberi dice di no e Stati risponde che allora può andare a tranquillizzare.
Sullo scarico di energia, Barberi sostiene di aver sentito Bertolaso parlarne, ma dice anche che “Bertolaso non è un geofisico”. Gli interventi successivi dei ricercatori escludono di fatto che “lo scarico di energia” venga validato.
Sulla possibilità o meno che il rischio venga ridotto la frase in questione (“tanto ovvio quanto inutile…“) è deresponsabilizzante. La si faccia oggi a Genova, ad esempio, e si vedranno gli effetti. Una brutta pagina nella giustizia italiana. Fatta con quel senno del poi che il giudice dice di voler evitare. Come nel caso dell’articolo di Boschi et al. del 1995. Nella sentenza pericolo e rischio si confondono.
Cialente all’indomani della riunione chiede lo stato di emergenza, più vigili del fuoco, ecc. e sostiene che L’Aquila è ad altissmo rischio sismico. Non è stato per nulla “narcotizzato” dalla riunione del giorno prima. Parte dell’intervista a Barberi non è stata mandata in onda; questo non è imputabile all’intervistatore ma a chi esegue tagli e montaggio. Cita l’intervista alla Stati, che dice  i tecnici hanno detto che non si possono prevedere i terremoti, che sono pronti i piani di emergenza, la sala operativa è a disposizione di tutti. Il Giudice preferisce la deposizione della Stati alla sua intervista. Nelle 4 interviste finali non si parla mai di “scarico di energia”. Ricorda il cortocircuito mediatico che si è verificato riguardo alla informazione “rassicurante”.
Legge i giornali dei giorni successivi alla riunione: “L’Aquila in stato di allerta”, “prove di evacuazione”, “serpeggia psicosi”, “molta inquietudine”, “gente in strada”, “scuole chiuse”, “la protezione civile mantiene alto il livello di attenzione”, “nelle scuole esercitazioni di evacuazione”, “tanta gente dorme in macchina”, “la circoscrizione di Paganica ha organizzato il comportamento dei cittadini in caso di terremoto”. Questa è la vera rappresentazione sociale degli eventi! Ma anche abitudine, rassegnazione. Ciccozzi dice invece che la commissione aveva prescritto la pratica di poter restare a casa anche in occasione di scosse forti…! Discute infine la sostanza delle questioni legate al nesso causale.

Parla l’avv. Dinacci, difensore di De Bernardinis e Dolce

Discute le difficoltà di un processo che discute valutazioni di rischio. Discute la debolezza del nesso causale.
Il terremoto non si può prevedere e lo sciame non è precursore. Lo conferma la Commissione Internazionale. La probabilità che uno sciame sbocchi in un terremoto forte è di qualche unità per mille. La faglia di Paganica non era conosciuta.
La percezione dei messaggi è personale, Cialente e Leone non ne sono usciti rassicurati. Negli ultimi trent’anni ci sono state una trentina di eventi percettibili e le persone dichiarano di essere uscite di casa due o tre volte. Il 30 marzo le persone sono uscite ma poi sono rientrate in casa. Analogamente nella notte fra 5 e 6 aprile. Cita varie interviste, fra cui quella di Giuliani che dice che lo sciame va scemando entro la fine di marzo.
Ricorda l’intervista di Colacito a De Bernardinis, cui l’intervistatore aveva chiesto di mandarla in onda come conclusione della riunione (permesso rifiutato). Anche il Centro fa riferimento a essa come successiva. E allora il Giudice dice sì, vero, ma quello era il manifesto della riunione. Ma l’intervista rilasciata dopo la riunione è di tenore diverso. Perchè non è stata fatta una rettifica della prima intervista? Dai giornali dei giorni dopo, citati da Petrelli, non sembra che fosse giunto un messaggio tranquillizzante.  Discute la deposizione di Ciccozzi e i suoi lati deboli, sottolineati anche dal giudice Billi. Presenta le tesi di Morcellini: il soggetto trattiene le informazioni che privilegia.
Questa sentenza non passerebbe in Cassazione. Fa percorsi circolari che non sono leciti.
Il terremoto ha fatto più di 300 morti e 1500 feriti; solo una piccola frazione è stata influenzata dagli esperti?
Dolce e De Bernardinis sono i committenti, non fanno parte degli esperti.  In particolare Dolce non fa altro che fornire dati e assistere alla conferenza stampa. Ha parlato di vulnerabilità di elementi non strutturali in relazione alle scosse in corso. Si occupa di problemi di protezione civile. Il suo libro non c’entra con la riunione. L’informazione secondo la legge è di competenza del Sindaco, che non era tranquillizzato. Sulla comunicazione del rischio DPC non ha competenza prima dell’evento, ce l’aveva a partire dal terremoto.
Chiede l’assoluzione per i suoi assistiti.

Parla l’avv. Melandri, difensore di Boschi

Ricorda l’intervento dell’avvocato di parte civile Valentini, che aveva fatto un intervento definito pesante, in particolare verso Boschi. L’avv. Rossettini ha detto che se Boschi avesse detto in riunione quanto affermato alla stampa il 17.10 (l’Abruzzo è la zona più sismica di Italia), non saremmo qua a celebrare questo processo. In questa vicenda sono stati versati fiumi di inchiostro. La sentenza, che la corte conosce benissimo, non contiene riferimenti agli argomenti della difesa o, quando vi fa riferimento, lo fa in modo scorretto. Non è vero che gli imputati non siano stati condannati per non aver previsto un terremoto, in un punto della sentenza almeno vi si fa riferimento.
Ricorda che la vicenda nacque dall’improvvido comunicato del 30.03.2009 che stabiliva che non ci sarebbero stati ulteriori eventi. Commenta la telefonata fra Bertolaso e la Stati, che rappresenta il cuore del processo; gli scienziati diranno che c’è lo scarico di energia. De Bernardinis parte e va a L’Aquila, e incontra un signore, un giornalista. L’intervista andrebbe guardata, non solo ascoltata. L’intervistatore dice “facciamo finta che l’intervista sia stata fatta dopo la riunione”. Nei verbali si dice esattamente il contrario di tranquillizzare. Boschi non ha detto nulla. Ma Boschi è fuori dal mondo, forse doveva fare l’astronomo…. Stati ha detto che è stato fatta una pre-riunione prima della conferenza stampa; De Bernardinis, Leone negano. L’audio della conferenza stampa non c’è, nonostante le ricerche di Picuti. Comunque sembra sicuro che nessuno abbia parlato di scarico di energia. Boschi non sapeva nemmeno che ci sarebbe stata la conferenza stampa. Tutte le parti civili hanno sostenuto che si sono sentiti rassicurati  dalla frase sullo scarico di energia.
La sentenza dice che la commissione non ha previsto un terremoto prevedibile. Ciccozzi dice che usare il termine sciame è rassicurante, in quanto fa pensare alle api e quindi al miele. Purtroppo lo sciame non rappresenta un precursore (vedi Pollino, ad esempio). La sentenza ha ignorato le evidenze a favore degli imputati. Ricorda l’intervista a Cialente. L’1 aprile la Giunta Comunale approva la proposta di chiedere lo stato di emergenza. Cialente dice che lo scarico di energia era una leggenda metropolitana. Ricorda le frasi di Boschi, che prima o poi un terremoto forte sarebbe arrivato. Vittorini ha accusato Cialente di avere nascosta le frasi di Boschi. L’avv. Melandri ricorda poi le frasi rassicuranti del rettore dell’Università e di Moretti.
Come si può sostenere che l’intervista a De Bernardinis è il manifesto della riunione. Legge Isoradio dell’1 aprile 2009 sulla riunione del 31 marzo 2009, che dice che non c’è pericolo in quanto c’è scarico di energia. Parisse il 2 aprile scrive di non prendere gli ascensori. La sentenza dice che la Commissione ha consentito che De Bernardinis facesse l’intervista.

Chiede la assoluzione del suo assistito.

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