Si apre l’udienza con il consueto appello di imputati e avvocati. L’avv. Stefàno legge una lettera dell’avv. Biondi, che non può essere presente.
Parla ora l’avv. Musco, difensore di Calvi. La sentenza di primo grado ha fatto il giro del mondo, ed è molto rilevante anche per l’Italia. Tutti quelli che hanno analizzato criticamente la sentenza hanno espresso posizioni fortemente critiche sulla concatenazione logica degli argomenti della sentenza. Elenca alcuni esempi interni all’ambiente del diritto, fra cui Galluzzo, Valbonesi, Pagliaro. Cita la definizione “legale” del danno, analizzata da Pagliaro. Il coro dei giuristi che criticano è quasi unanime. Cita anche M. Tozzi (da La Stampa).
Affronta il problema della cooperazione colposa. Se non c’è stata violazione di regola cautelare non si può affermare la colpa. Richiama l’interrogatorio del prof. Calvi nel corso del primo processo, in cui ha rivendicato l’autonomia della sua posizione scientifica. I parametri essenziali della sua analisi sono accelerazione e, preferibilmente, lo spostamento. I dati a disposizione segnalavano accelerazioni alte ma spostamenti meno rilevanti, coerenti con la magnitudo degli eventi in corso; da ciò fa le sue previsioni in termini di possibili danni. Sottolinea che il suo compito è di consulenza. Non partecipa a nessuna conferenza stampa; assiste. Non potete condannare Calvi, non ha violato nessuna regola cautelare.
Analizza la nozione di rischio e sostiene che il suo uso nella Motivazione è una “creazione giudiziaria”. La valutazione di V, nella formula R = P x V x E, non era fattibile durante la riunione degli esperti. Quello del giudice è un giudizio di colpa senza colpa. Il nesso causale deve essere conosciuto dal soggetto che commette la colpa: la teoria delle rappresentazioni sociali, invece, è stata “inventata” dopo il terremoto, quindi si rischia di violare il principio di retroattività. Sottolinea delle discontinuità logiche nella sentenza e chiede l’assoluzione per Calvi.
Il Procuratore Generale Como inizia la sua replica, dicendo che il suo eventuale mancato intervento avrebbe precluso alle parti civili di replicare. Sottolinea termini duri riguardo la sentenza pronunciati dalla difesa, soprattutto dalla Avvocatura dello Stato. Si è cercato di scaricare responsabilità sulla Stati, sui Sindaci. Sono state usate parole dure sulla stampa. Ribadisce che era una riunione della CGR, quello che conta è il ruolo assunto. I profili di colpa ci sono; persone imprudenti. Riprende la questione dello scarico di energia, che però non viene riportata nel verbale. Gli scienziati sapevano, ma questa era una riunione aperta…Boschi, in una intervista televisiva, ha detto che nessuno ci aveva chiesto nulla. Ma allora percè lo scarico di energia non è stato criticato con forza? Il 6 aprile Eva dice che un terremoto forte poteva essere atteso, questo significa che il rischio sismico era noto [sic!]. Cerca di smentire Petrelli che dice che Stati ha detto che poteva rassicurare in relazione a una frase di Barberi su Guliani. Ritiene che i testimoni siano tutti affidabili.
Iniziano le repliche degli avvocati di parti civile.
Gentili. I sette imputati hanno abusivamente assunto i compiti della CGR. Il messaggio uscito, sia pure esso sibillino o bizantino, e rassicurante in quanto dice che lo sciame continuerà, scarica energia, Aquilani dovete farci il callo, avrà lunga durata. Avete emesso un errato, azzardato, temerario giudizio di prevedibilità e avete disarmato la popolazione. Dovevate valutare il rischio, cioè il livello di gravità dello sciame. Come fate a dire che non era prevedibile che lo sciame sfociasse in un terremoto forte? Parla della sentenza di Porto Marghera. Parla del teste [imbucato] Del Pinto, inviato dal Molise per capire se la attività sismica potesse propagarsi nelle sue zone [sic]…Nessun dubbio sulla cooperazione colposa, in quanto non sono emersi dissensi, anche dopo la comunicazione dei media. Tutti d’accordo sulla frase che lo sciame non è precursore. Richiama le deposizioni di Cialente, Salvatori, Braga. Chiede la conferma della condanna.
Di Rocco. Le morti non sono per caso. Analisi del rischio non è prevedibilità dell’evento. Obietta alla citazione di Pagliaro fatta da Musco. Cita Eva. Cita la riunione del 6 aprile che confermerebbe gli esiti della riunione del 31 marzo. Alle persone competevano degli obblighi di legge. Cita la definizione “legale” di rischio. Sostiene che la riunione del 31 marzo fosse aperta al pubblico. Che cosa doveva fare la CGR? Cita l’esempio della riunione della CGR in occasione del terremoto dell’Emilia del 2012 [ma si dimentica che la riunione in quel caso è avvenuta DOPO il terremoto!]. Cita G. Parisse. La Prefettura era stata dichiarata inagibile da molto tempo. Informazione devastante, frutto delle valutazioni sbagliate. Cita di nuovo G. Parisse. Dopo la riunione Barberi telefonò a Bertolaso. Bertolaso non andò a Napoli come aveva detto, si vide con Barberi la mattina a un convegno. Affida i suoi assistiti alla giustizia della corte.
Viene confermato che inizieranno le repliche delle difese e che l’udienza verrà aggiornata al 10 novembre.
Iniziano le repliche degli avvocati della difesa.
Stefàno, parla delle affermazioni di Eva e della riunione del 6 aprile. Sostiene che tali affermazioni non rappresentano nulla di nuovo. Ricorda l’Ordinanza PCM 3519 del 2006 con la quale lo Stato ha adottato la mappa di pericolosità sismica che, come tale, essendo legge dello stato doveva essere conosciuta da tutti.
Ricorda che il giudice non ha considerato la deposizione di A. Leone e di Cialente ha citato fra ” ” una frase che non ha pronunciato. Ricorda che Cialente era molto preoccupato. Il 6 aprile avrebbe dovuto andare con Stati da G. Letta, sottosegretario alla PCM.
Le persone sono convinte, in buona fede, di essere rimaste in casa in quanto convinte dagli esiti della riunione degli esperti. La cooperazione colposa non può essere attribuita in quanto non vi è condotta colposa individuale; lo sostiene anche la sentenza.
Petrelli. Il capo di imputazione riguarda il PM, ma la sua destrutturazione ha una logica. Dai dati documentali è chiaro che dagli scienziati non è uscito nulla di rassicurante. Nessuno è riuscito a descrivere i comportamenti come colposi. Ricorda la richiesta di Cialente di proclamare lo stato di emergenza, che ben descrive la consapevolezza del Sindaco, e non solo suo. Nelle repliche delle parti civili si chiede ancora di accertare il nesso con quanto percepito dalla popolazione; la teoria delle rappresentazioni sociali non può avere accesso a un’aula di tribunale dove bisogna attenersi ai fatti.
Melandri. Dobbiamo solo replicare al PG e alle parti civili. Non si possono leggere soltanto mezze frasi. Non ripeto la battuta del prof. Ciccozzi perchè sarei monotono. IL PG dice che “si è detto di fronte a tutti” che c’è lo scarico di energia. Si è detto chi, e di fronte a chi? E chi doveva smentire che cosa? Boschi non poteva smentire la Stati in quanto non c’era alla conferenza stampa, e non si sa che cosa abbia detto la Stati. Ha detto che uno sciame non è precursore, e lo conferma. Non ha detto che non ci sarà crescita di magnitudo, è ben diverso.
E’ stato detto che è la zona più sismica d’Europa! Non giochiamo con le parole. Di Rocco dice che hanno aderito alla volontà del capo; caso mai non hanno aderito, non hanno parlato di scarico di energia! Di Rocco dice che Cialente non era preoccupato. E allora perchè si rivolge a tutti per avere aiuto? Boschi dice “non posso escludere che ci sia una scossa forte”. Non sa e non partecipa alla conferenza stampa. La CGR non ha compiti di informazione, ma di consulenza. Agli scienzati è praticamente vietato di comunicare.
L’udienza è terminata.