Commento a ciò che è noto del ricorso in Cassazione del PG R. Como (Giacomo Cavallo)

Sigle:
MST: Motivazione della Sentenza del Tribunale (di Primo Grado);
MSC: Motivazione della Sentenza della Corte di Appello.

Il ricorso del PG Romolo Como non è pubblico in toto, e quindi se ne può commentare solo quel che se ne sa dai media. Esso consta di venti pagine, quindi piuttosto scarno, e quello che se ne può sapere sembra essere contenuto in due testi:

1) il tema generale, che fu subito riportato su vari giornali appena dopo la presentazione del ricorso;
2) un riassunto, con squarci del testo, presentato dal giornale “Il Messaggero – Edizione Abruzzo” del 17 marzo 2015.

Anzitutto, occorre premettere che non è chiaro dalla stampa contro cosa ricorra il PG, cioè se contro l’intera sentenza di Corte d’Appello, o soltanto contro la parte che assolve i sei imputati (quindi escludendo la porzione di sentenza che riguarda De Bernardinis), inclusa la revocazione delle pene accessorie, come richiesto al PG stesso in sede processuale Secondo il Messaggero il ricorso è presentato “avverso la sentenza di assoluzione di sei dei sette membri della commissione Grandi rischi”. Il tema generale è riportato come segue:

“Sono due le contestazioni – come ha svelato Como ad Abruzzoweb – il fatto che i giudici abbiano ritenuto che quella non fosse una riunione formalmente costituita della Grandi rischi e anche il fatto che avrebbero dovuto agire con un diverso ordine di prudenza anche se quella non fosse stata una commissione regolarmente formata”.  

Questo testo viene citato quasi ovunque nei media, a parte qualche variante nella frase “con un diverso ordine di prudenza”, talvolta riportata con perifrasi equivalenti.
Su questo blog, viceversa, è sempre stata sostenuta la diametralmente opposta tesi:

1) La riunione del 31 marzo non era e non poteva essere una riunione della CGR. Qui si può forse notare che  la nomina dei membri della CGR non è lasciata al caso o alla Magistratura, ma deve essere oggetto di un DPCM (1) ;
2) Anche se lo fosse stata, la CGR non ha, non aveva e non ha mai avuto i compiti di valutazione del rischio e di informazione a lei attribuiti dal Tribunale di Primo Grado.

A proposito del punto (2) occorre ricordare che la sentenza del Tribunale di Primo Grado condannava gli imputati per due violazioni, dei loro compiti rispettivamente di (i) valutazione dei rischi e (ii) informazione.
Alla questione dell’informazione, la Corte dedica diverse pagine (MSA 215-233) e dimostra che non vi fu alcuna violazione da parte dei sei imputati assolti, tutta l’informazione rassicurante che pervenne alla popolazione riassumendosi in pratica nelle imprudenti dichiarazioni rilasciate da De Bernardinis prima della riunione, sulla base del fatto che esse sono anche praticamente le uniche citate nelle testimonianze dei sopravvissuti. Se questa parte della ricostruzione della Corte non è oggetto della contestazione del PG, si può dedurre che egli accetta metà delle conclusioni della Corte, e quindi non può chiedere semplicemente di tornare alla sentenza del Tribunale di Primo Grado.
In realtà il PG si troverebbe ad accettare assai di più di metà delle conclusioni, perché se l’informazione da parte degli imputati non vi fu, come vedremo, dovrebbe importare assai poco, ai fini del processo, che cosa fu detto nel corso della riunione. In particolare, sarebbe fuori luogo discettare sull’accuratezza o meno di alcune delle frasi, quali esse risultano dal verbale della riunione, che restò ignoto alla popolazione fino a ben dopo il terremoto.

Veniamo ora alle due contestazioni. Il PG afferma che la riunione del 31 marzo 2009 fu una riunione della CGR. Gli argomenti portati dalla Corte sono a nostro parere definitivi (MSA 168 e segg.) e soltanto una loro affrettata lettura può portare alla conclusione che la riunione in questione era di fatto una riunione della CGR. A parer nostro: la CGR non fu convocata (vedasi fax di convocazione) e la convocazione fu comunque fatta da persona che non aveva i poteri per farlo; da principio (telefonata di Bertolaso a Stati, conferenza stampa della medesima prima della riunione) essa non fu neppure menzionata; il numero legale mancava e non poteva essere raggiunto due anni dopo nominando arbitrariamente sei nuovi membri della CGR, ciò che è un privilegio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fare. In particolare non erano membri De Bernardinis, Dolce (che non parteciparono alla discussione, ma la introdussero e la conclusero) né Selvaggi, tant’è vero le firme che compaiono sul verbale, degli esperti della CGR, sono sempre solo quattro, e quando la CGR o chi per essa fu riunita il 6 di aprile, né Selvaggi né De Bernardinis erano presenti e Dolce non firmò il verbale. Non erano membri neppure Cialente, Leone, Stati, che si sarebbero trovati nella situazione di informare se stessi. E’ inutile ripetere continuamente questi argomenti, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

In secondo luogo, la legge prevede esplicitamente un secondo tipo di riunione, la “ricognizione di esperti”, (DPCM 1250/06, art 3, comma 10), con le seguenti parole, né più né meno:

  1. Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.

Mentre, se si vuol fare della riunione del 31 marzo una riunione della CGR, occorre ignorare o travisare una serie di documenti, disposizioni di legge etc., se la riunione era invece una riunione di esperti a norma dell’art. 3.10 citato, tutto si sarebbe svolto come previsto dalla legge, senza alcuna forzatura: il DNPC avrebbe richiesto una consulenza, e, per accelerare i tempi di trasferimento dei risultati della riunione ed assicurare la fedeltà della trasmissione, l’avrebbe tenuta all’Aquila, alla presenza di autorità ed esperti della PC locale (cittadina, provinciale e regionale – e nessun altro, perché gli “imbucati” non contano) perché facessero uso, inclusa la loro diffusione, dei dati provenienti dagli esperti secondo la loro discrezione e le loro competenze, essendo loro responsabilità.

Inoltre, il DPCM citato non dice altro: non prescrive nulla né riguardo ai contenuti , né riguardo ai modi, luoghi, tempi e durate di queste ricognizioni, verifiche, indagini. Ma se questa legge non è stata violata, a quale legge può fare appello il PG per condannare gli imputati? Il nostro Codice Penale richiede che chi è condannato lo sia in base ad una legge esistente, che normalmente viene citata nella sentenza.   In quale legge sta “espressamente” scritto che all’Aquila una ricognizione di esperti richiedeva un “diverso (da cosa?) ordine di prudenza” ? (2).

Non dovrebbe d’altra parte sfuggire che è il Giudice di Primo Grado stesso a rispondere esplicitamente ed implicitamente alle affermazioni del PG.
(i) Esplicitamente, egli (riferendosi alla memoria del PM) aveva già affermato (p.294 MST): «Se gli imputati fossero stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi, gli strumenti per valutare il loro operato sarebbero stati quelli propri delle scienze fisiche e naturali e si sarebbe dovuto approfondire lo stato della ricerca scientifica sui precursori dei terremoti, sulle faglie, etc….ma lo sfondo non sarebbe certo stato l’aula di un Tribunale, bensì le aule universitarie». Ebbene, gli imputati erano proprio stati chiamati a esprimersi in veste di scienziati, esperti o studiosi (e dal verbale risulta che così fecero), e non avevano certo scelto loro l’aula di un Tribunale come sfondo.
ii) Implicitamente, il Giudice di Primo Grado, quindi, si era sentito obbligato a seguire il PM in una perorazione di quaranta pagine per dimostrare che la riunione era effettivamente una riunione della CGR e che addirittura un numero legale era presente (inventando tre fantomatici membri che prima vengono introdotti,verosimilmente per poter condannare tutti gli imputati alla stessa pena, e poi non vengono loro stessi condannati). Se la natura della riunione, CGR o non CGR, fosse stata irrilevante per alleviare la colpevolezza degli imputati, perché il Giudice di Primo Grado avrebbe dovuto esporsi a fare tutte queste infelici acrobazie?

Dalla lettura delle due contestazioni e dagli squarci di testo riportati da “Il Messaggero”, risulta che per il PG «non si può ritenere da un lato che si sia architettata un’operazione mediatica e sia stato diffuso il messaggio di rassicurazione a opera dei vertici della Protezione civile, dall’altro lato che gli esperti facenti parte la Cgr si siano limitati a fare un’analisi del fenomeno astratta e avulsa dal contesto in cui la riunione era stata convocata. ” Per la prima metà, è proprio quello che è successo, in parte per pura fatalità e in parte per l’irresponsabilità dei media: la riunione mediatica fu architettata (resta da vedere se architettare una riunione “mediatica”, qualunque cosa ciò significhi, fosse una grave colpa), e da essa si sperava che uscissero due affermazioni da parte degli esperti, l’una, che le previsioni del tecnico Giuliani erano erronee (e gli esperti furono subito d’accordo su questo, perché tale è il consenso della comunità scientifica oggi); l’altra, che la sequenza, ad esempio grazie al meccanismo dello “scarico di energia”, diminuisse la probabilità di un terremoto (gli esperti invece dissero che, secondo l’opinione maggioritaria della comunità scientifica, la sequenza non modificava il rischio, e, per quanto riguarda lo scarico di energia, ignorarono la domanda). Queste due speranze furono trasformate in due quesiti, che il Prof. Barberi pose in sede di riunione, come risulta tanto dalla Bozza di Verbale quanto dal Verbale, riportati nella MSA a pag. 185.

Ma intanto il messaggio di rassicurazione, risultante dall’intervista del “bicchiere di vino”, era già pronto a partire, ad opera dei vertici della Protezione Civile, indipendentamente da quello che fu detto o non detto in riunione, per riprovevole decisione dei media. E’ assai probabile che Barberi abbia posto la sua domanda riportata nel verbale perché gli era stato richiesto da De Bernardinis, l’unico che conosceva questa idea del Capo Dipartimento. Ma, mentre molti si chiedono perché gli scienziati non insorsero, nessuno si chiede perché De Bernardinis non ritenne opportuno chiedere ulteriori chiarimenti in sede di riunione, visto che, come se non bastasse, si tenne le sue convinzioni, che erano le stesse del Capo Dipartimento, pur non ripetendole in seguito in forma ufficiale.

Per la seconda metà dell’affermazione attribuita al PG, è assurdo dire che l’analisi era “astratta ed avulsa dal contesto”, poiché gli esperti risposero ai due quesiti sopra riportati. Se i due quesiti erano astratti ed avulsi dal contesto, ciò che non pare, essi erano nondimeno i quesiti a cui in sostanza il Capo Dipartimento PC chiedeva che gli esperti rispondessero. Poiché nella riunione non si disse nulla di rilevante ai fini del messaggio già pronto, bisogna smettere di girare intorno al problema, e dire invece che si vuole che gli scienziati siano condannati a sei anni (!), non per quello che dissero in sede di riunione, ma per quello che non dissero, nel senso che la riunione durò solo circa un’ora, ed essi non insorsero contro la teoria dello scarico di energia.

Per entrambe le accuse si deve anzitutto tener conto di due ovvii fatti, che gli esperti ancora non sapevano che ci sarebbe stato un terremoto, e non sapevano che il verbale della loro discussione sarebbe stato ampiamente diffuso, discusso, criticato, in gran parte da persone scientificamente incompetenti. Inoltre non sapevano nulla delle dichiarazioni di De Bernardinis, e verosimilmente non sapevano che il concetto di scarico di energia era già ben radicato all’Aquila, né che sarebbe stato attribuito a loro. E qui mi si permetta di insistere sul fatto che il controllo dell’informazione successiva alla riunione, che scomparve quali subito dai media (MSA 222-233 ), non spettava agli esperti, che non avevano i mezzi per farlo, ma alle autorità della Protezione Civile locale.

Resta solo da sottolineare ancora una volta che un’attenta lettura della legge 225/92 e legislazione successiva, definitivamente chiarite dall’attuale DPCM 7/10/2011 (a quanto pare senza numero) (3), che regola oggi i compiti della Commissione, dimostra che questa non ha e non ha mai avuto compiti di valutazione dei rischi. Questi risultano soltanto da un’ambiguità del testo originale della L225/92, che viene normalmente nascosta omettendo nella citazione dei compiti della CGR, art.9, un certo numero di frasi. Invece, previsione e prevenzione (inclusa la valutazione dei rischi) sono compito degli enti che “attuano le attività” della protezione civile, incluse la previsione e la prevenzione, su cui la CGR può solo esprimere pareri e fare proposte. Tali enti sono elencati a grandi linee dalla L225/92 nel mai citato (ed evidentemente mai letto) articolo 6, e vi si fa riferimento nel sempre mal citato art.9.

Per quanto riguarda la lunghezza (o brevità) della riunione si può osservare che ai due quesiti posti dalla PC si poteva rispondere nel tempo in cui il lettore impiegherà a leggere le quattro righe che seguono: secondo il consenso corrente della comunità scientifica (i) una sequenza sismica non varia in modo significativo, quanto meno da un punto di vista operativo (si veda quanto è scritto a questo proposito in MST 290), la probabilità di un forte sisma; (ii) gli allarmi basati sulle anomalie nelle misure delle emissioni di radon (ammesso che siano corrette, ciò che le misure di Giuliani non erano) sono infondati.

Tuttavia pare difficile, che ora che la sentenza della Corte d’Appello esiste, essa possa essere tranquillamente ignorata, come sembra richiedere il PG (anche se le sue richieste precise non sono note). La sentenza esiste ed è favorevole agli imputati. Il Tribunale e la Corte hanno giudicato in modo diametralmente opposto, e non si vede come possa emergerne una certezza di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, a meno di gravemente offendere la dignità della Corte accusandola, appunto, di irragionevolezza. Com’è noto, la legislazione dei paesi civili, tra cui l’Italia, è sbilanciata in favore dell’imputato (4). Detto in altro modo, ove sussista un dubbio, l’interpretazione del giudice dovrebbe essere costantemente la più favorevole agli imputati (“favor rei”). E, si noti bene, al di là di ogni ragionevole dubbio deve essere la colpevolezza, non l’innocenza. Questa dissimmetria è chiara ed è giusta, anche se non a tutti fa comodo.

Ancora una volta, guardiamo le cose in faccia e spazziamo se possibile il polverone: al di là di tutte le accuse di illogicità, irrazionalità etc., questa volta dirette alla Corte di Appello, si vogliono condannare a sei anni sei persone, tra esperti e funzionari, perché essi, pur non avendola avallata, non insorsero ad una frase che essi giudicarono scientificamente irrilevante e perché la riunione durò solo meno di un’ora, e per null’altro.

NOTE.
(1) Gli articoli 6, L 401/2001, comma 3 bis e 3 quater; Art.4, L 21/2006;   Art,1,2,3, DPCM n. 1250 del 3 aprile 2006, sono stati violati dal Giudice di Primo Grado nominando arbitrariamente sei membri della CGR, e portando il numero di componenti a 27, invece dei 21 stabiliti per legge, contro l’affermazione, più volte ripetuta più o meno negli stessi termini nella legislazione italiana, che “la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto”.

(2) Codice Penale: Articolo 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

3) L225/92
La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivita’ di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei   dati   forniti   dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, ·  nonche’ all’esame di ogni altra questione inerente alle attivita’ di cui alla presente legge ad essa rimesse.
Esiste in questo testo un’ambiguità, nel senso che non è chiaro se la frase “alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti”, si riferisca alle istituzioni ed oganizzazioni (“preposte a”) o alla CGR (la quale “procede all’esame…”).   Tuttavia, la CGR non si occupa degli “interventi conseguenti”, ma solo di predizione e previsione, e quindi, si potrebbe dedurre, neppure in modo diretto della valutazione dei rischi. Per quanto riguarda la CGR il secondo punto si riduce alle parole: “procede all’esame dei dati”. Il resto è compito delle “istituzioni ed organizzazioni”.

L’ambiguità viene comunque chiarita definitivamente nel DPCM del 7 ottobre 2011, che, si noti bene (art.4), non abroga alcuna parte della L225/92.

DPCM del 7 ottobre 2011: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011
Art. 2 – Compiti

  1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi fornisce al Dipartimento della protezione civile pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio.
  2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti la Commissione può fornire al Dipartimento anche indicazioni per migliorare le capacita’ di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

Art.3. Funzionamento

  1. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che verra’ consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l’urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l’unica forma ufficiale di rappresentazione all’esterno del parere della Commissione

Art. 4 – Abrogazione

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235, e’ abrogato.

Dall’art.2 si vede quali sono gli” obblighi di legge” della CGR rispetto alla valutazione, prev isione e prevenzione dei rischi: essapuò fornire indicazioni per migliorare la capacità di valutazione et.”. Da cui è facile dedurre che la valutazione dei rischi è (ed era) compito di altri, e che tutti gli obblighi e i doveri in proposito, continuamente citati in MST sono stati inventati dal PM e pedissequamente seguiti dal Giudice del Tribunale di Primo Grado.

 

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