Una lettura della sentenza della Cassazione (Giacomo Cavallo)

Come già in occasione delle Motivazioni delle precedenti sentenze, Giacomo Cavallo ha formulato una lettura critica anche della Motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, che vi proponiamo nel seguito.

Abbreviazioni:
CdA: Corte di Appello
CdC: Corte di Cassazione
CGR: Commissione Grandi Rischi

In data 24 marzo 2016 sono state depositate le motivazioni della Sentenza di Cassazione del cosiddetto “Processo Grandi Rischi” (1). Se è futile per un non giurista una discussione su una sentenza che non potrà più essere cambiata, non è invece futile leggere le motivazioni che, in un linguaggio anche più specialistico di quello della CdA, in qualche modo parrebbero gettare luce sulla domanda più volte avanzata, soprattutto da coloro che erano rimasti scontenti della sentenza della CdA, cioè perché ci siano volute dieci ore di discussione in CdC per giungere ad un risultato apparentemente scontato e ad una sentenza il cui testo fu detto “ricalcare” quello della sentenza di Appello.

Una lettura dell’indice della motivazione, a pag.168, ed una conta del numero delle pagine dedicate ai vari argomenti, potrebbero suggerire quali aspetti della sentenza la CdC intendesse sottolineare.
Dopo una succinta presentazione delle vicende processuali e dei ricorsi per cassazione, chiara ed esauriente, per chi ovviamente non sia digiuno del processo (pagg. 1-38), si passa alla Parte II (pagg. 38 – 117), discussione dei ricorsi concernenti la posizione di Bernardo de Bernardinis. La discussione è divisa in due parti, la prima e più corposa, nelle sezioni 1-23 (pagg. 38-107), riguardanti il ricorso presentato dallo stesso De Bernardinis e dal rappresentante civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la condanna dell’imputato a due anni di detenzione con sospensione della pena; la seconda, nelle sezioni 24-32 (pagg. 107-117) riguardante i ricorsi delle parti civili che erano state escluse dai risarcimenti, non avendo la CdA riconosciuto la sussistenza oltre ogni ragionevole dubbio di un nesso causale tra le esternazioni del De Bernardinis ed il decesso delle vittime rappresentate dai ricorrenti. Nella Parte III (pagg. 117-165) vengono quindi esaminati i ricorsi del PG e delle parti civili contro l’assoluzione degli altri sei imputati (Barberi, Boschi, Calvi, Dolce, Eva, Selvaggi). Anche questa parte può essere divisa in due sezioni: una prima sezione, generale, in cui sono discussi gli elementi comuni dei ricorsi del PG e delle varie parti civili (sez. 1-7, pagg. 117-146), ed una seconda parte in cui si esaminano specificamente sei ricorsi, per primo quello del PG, che viene brutalmente liquidato in una quarantina di righe, superato in questo solo dal ricorso Cinque, liquidato in quindici righe (ma in questo caso, trattato per ultimo, valevano diversi commenti fatti riguardo ai precedenti ricorsi).
La Parte IV, Statuizioni, è in tre pagine (165-167), e conclude la motivazione.

La lettura dell’indice indicherebbe che il caso De Bernardinis è stato quello che più attirò l’attenzione dei Giudici, e ciò per due possibili ragioni, una pratica e una teorica. È possibile che il primo punto da discutere (come dichiarato a suo tempo dal PG Como), sia stato in sostanza quello di stabilire se la responsabilità della colpa fosse da attribuirsi all’istituzione dello Stato, o personalmente a De Bernardinis.
Lo “Stato” (cioè il responsabile civile della Presidenza del Consiglio) era stato chiamato in causa, sebbene non dalla totalità delle parti civili, fin dal processo di primo grado, ed era stato poi condannato ad una pena pecuniaria con la motivazione di aver commesso una “culpa in vigilando”, cioè per non aver verificato la correttezza dell’operato degli imputati, pur potendolo fare. La “culpa in vigilando” (e non altro) viene mantenuta in CdA solo a riguardo dell’imputato De Bernardinis, e viene confermata dalla Cassazione. In altre parole, neanche la Cassazione assegna l’intera colpa a un funzionario dello Stato o allo Stato. A questo proposito c’è da chiedersi se il processo in corso all’allora capo del Dipartimento della Protezione Civile, richiesto come ultima risorsa dai colpevolisti, possa andare molto al di là di un’accusa di “culpa in vigilando”, già discussa e condannata. Altre accuse, come quella di aver voluto un’operazione “mediatica”, parola che grazie a questo processo ha assunto una connotazione delittuosa, sono state brevemente discusse in Corte d’Appello, senza portare per il momento ad ulteriori seguiti.

La lettura della Motivazione suggerirebbe tuttavia che, una volta discussa ed approvata all’unanimità la risposta da darsi al ricorso, un secondo aspetto abbia attirato l’attenzione dei Giudici, cioè che essi abbiano voluto approfittare di questa occasione per stilare lo schema di quello che in sede di Motivazione sarebbe poi diventato un testo sperabilmente destinato a rimanere nel tempo e ad essere eventualmente citato nelle sentenze future, su un punto delicato ed dibattuto della moderna giurisprudenza, cioè una discussione approfondita del cosiddetto “nesso causale” e del legame dialettico tra “probabilità” e “certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”. Lungi da me l’idea di confutare le tesi della CdC. Osservo però che ovunque si invochi una probabilità, sia statistica che logica, diversa da uno (il che equivarrebbe ad una certezza), ciò che entra fra l’altro tanto nel processo logico di induzione quanto in quello di abduzione, entrambi chiamati in causa dalla CdC, la certezza è per definizione esclusa, e quindi, per penoso o inaccettabile che possa apparire, il nesso causale che invochi una probabilità di qualsiasi tipo non dovrebbe essere sufficiente a condannare il reo (“favor rei”). Tuttavia, queste non sono le conclusioni della Cassazione, ed io mi inchino.

Contestualmente, al termine della Sez.8 (La ‘comunicazione sociale’ del rischio nel contesto della Protezione civile), pag. 54, la Cassazione sancisce che “l’organo della Protezione civile, che provvede a fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l’entita’ o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumita’, esercita una concreta funzione operativa di prevenzione e di protezione, ed e’ a tal fine tenuto ad adeguare il contenuto della comunicazione pubblica a un livello ottimale di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni diffuse, e ad adattare il linguaggio comunicativo ai canoni della chiarezza, oggettiva comprensibilita’ e inequivocita’ espressiva” (il corsivo è nella sentenza). Ogni parola di questo periodo, come notato anche da altri commentatori, è pesata, e, per chi voglia intendere, serve tanto a gettare luce sul passato quanto sul futuro.

Dopo la sentenza di Cassazione, non solo la sentenza di primo grado non esiste più: potremmo ora finalmente aggiungere che il processo non avrebbe dovuto aver luogo (perché il fatto non sussiste). Va inoltre sottolineato che, una volta stabilito che la riunione era una riunione non pubblica di esperti, la CdC fa un’affermazione importante in fine del punto 4, Parte III, Il dovere di diligenza, le regole cautelari, l’analisi dei rischi. A pag. 134 troviamo scritto:

“Non può sfuggire che il Tribunale, e con esso i ricorrenti, hanno avanzato la pretesa di costruire una camicia di contenzione al processo di conoscenza, forse per il riflesso della distorcente assimilazione dell’attività cognitiva a quella informativa. . Ben diversamente, l’esplorazione intellettuale deve vedersi riconosciuto uno statuto di piena libertà; la responsabilità sociale dello scienziato inizia laddove il prodotto del suo operare diviene pubblico; inizia con la comunicazione sociale della scienza” (mio il grassetto).

E’ questo a parer mio il culmine della sentenza di Cassazione, una potente ed autorevole difesa della scienza, o almeno del processo conoscitivo scientifico, di cui gli scienziati di ogni campo, lungi dal pensare a complotti della Magistratura ai loro danni, debbono essere grati alla nostra Magistratura, sapendosi protetti in futuro dall’essere accusati in tribunale per tutti gli eventuali errori da loro commessi nel corso della ricerca della verità in ambito scientifico. Di più: il brano citato potrebbe essere interpretato nel senso che di fatto, ad onta di tutti i dinieghi contenuti nella Motivazione del Tribunale, e ripresi ad infinitum dai colpevolisti, la CdC non esclude che una sorta di “processo alla scienza” sia stato tentato nel Tribunale di Primo Grado (come più volte ripetuto in questo blog). Ancor peggio, i sostenitori della tesi che il “processo alla Scienza” non ci fu, dovrebbero concludere dalla lettura della sentenza di CdC che in tal caso la “scienza” sarebbe stata condannata alla “camicia di contenzione” (come dire al manicomio criminale) senza processo. Bisogna allora che gli oppositori della sentenza di Appello si decidano: preferiscono ammettere che c’è effettivamente stato un “processo alla scienza”, o affermare che si è tentato di condannare la scienza senza processo?

Non voglio cadere nella trappola di discutere una Sentenza che non esiste più, ma   pur senza discuterne i dettagli, si possono nondimeno sottolineare alcune conseguenze, che illustrano quanto male inutile essa abbia fatto allo Stato Italiano. Il male fatto ai cittadini italiani è già stato discusso da M. Stucchi su questo stesso blog, nel suo intervento “Che cosa resta del processo grandi rischi?”. E paradossalmente si potrebbe dire che mentre la CdA e la CdC hanno sfatato l’accusa di “rassicurazionismo a breve termine” di cui sarebbero colpevoli i sismologi partecipanti alla riunione del 31 marzo 2009, dalle parole di M. Stucchi (in particolare dal secondo e dal quarto degli ultimi punti elencati alla fine del suo intervento), emerge un’accusa di “rassicurazionismo a lungo termine” perpetrato dalla defunta sentenza del Tribunale. Speriamo di non doverne riparlare mai.

Per quanto riguarda lo Stato, la sentenza ha creato aspettative ingiustificate nella mente di diverse persone, illudendole prima e convincendole poi che l’assoluzione in Appello e Cassazione sarebbero un ulteriore esempio di mala giustizia, di asservimento della Magistratura al potere politico e via dicendo. Tutto questo è assurdo. Appello e Cassazione hanno corretto un non-senso giudiziario.
Inoltre, la condanna di De Bernardinis significherebbe che “lo Stato ammette di aver sbagliato”.   Su questo punto, come si è detto, allo Stato è effettivamente riconosciuta la “culpa in vigilando” applicata al solo De Bernardinis, e null’altro, colpa senz’altro, ma relativamente minore. E comunque, colpa e non dolo, distinzione ben nota a coloro che sanno un poco di Diritto. Bisognerà attendere gli sviluppi del processo in corso contro l’allora capo del DPC, per vedere se egli potrà essere accusato e condannato per più gravi reati, tanto più che, come si è detto, a questi si è già brevemente accennato in sede di Appello.

Tutto questo si riassume in una sola frase: con la sua malaugurata sentenza, il Giudice di Primo Grado, ha creato ed alimentato in un certo numero di cittadini la sfiducia nello Stato. Ce n’era giusto bisogno. Resta difficile da spiegare come questo stesso Giudice, di cui fino ad ora avevo ammirato il dignitoso silenzio e l’imperturbabilità, sotto il fuoco dei nemici e quello mal indirizzato degli amici, il primo di febbraio di quest’anno 2016 abbia potuto rilasciare una intervista (2), che la stampa riprese col titolo “Riscriverei la sentenza Grandi Rischi”, riportando anche tra virgolette le parole del Giudice stesso “…quella sentenza la riscriverei mille volte”. Se le sue parole sono state fedelmente riportate, ci sarebbe da rimanere sbalorditi e, come cittadini, quanto meno allarmati. Nell’intervista, il Giudice sembra sostenere la tesi che il fatto che lui abbia opinioni diverse da quelle della Corte di Appello e di Cassazione, sia “il normale e fisiologico funzionamento del processo penale in Italia”. Proprio come la tesi di uno scolaretto che abbia preso tre in una versione di latino e dica “Quella versione la ritradurrei mille volte allo stesso modo”, o sostenga che su un problema di aritmetica lui, vari suoi compagni variamente dotati per l’ aritmetica, e il suo insegnante possano avere opinioni diverse. Ora è normale e fisiologico che ci siano opinioni diverse sul risultato di un problema di aritmetica, ma si dà il caso che una sola sia corretta. O forse dobbiamo credere che se a riguardo di un processo ci sono due opinioni diametralmente opposte, l’assoluzione e la condanna siano legate al caso? Una cosa è certa, quello scolaretto non imparerà mai il latino o l’aritmetica.

(1) http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/04/terremoto-sentenza.pdf  (Questo testo manca delle prime cinque pagine, che però non sono parte della motivazione).
(2) http://ilcentro.gelocal.it/regione/2016/02/01/news/riscriverei-la-sentenza-grandi-rischi-1.12882658?refresh_ce

 

 

3 thoughts on “Una lettura della sentenza della Cassazione (Giacomo Cavallo)

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  2. Se ci sono aspetti che andrebbero affrontati, lo si faccia. Non è una buona ragione per definire una lettura (o la sentenza?) ottimistica, senza spiegarne le ragioni.
    Quanto alle massime d’esperienza, nella situazione di cui al processo sono molto importanti.
    Ecco, non dimentichiamo che questa è – prima di tutto – una sentenza relativa a un dato processo.

  3. Credo che questa lettura sia eccessivamente ottimistica. Ci sono aspetti molto problematici che andrebbero affrontati: 1) il fatto che le cognizioni della psicologia sperimentale, cumulate in oltre quarant’anni di ricerca e con robusti risultati siano definite come “stimolanti teorie metafisiche” da abbandonare a favore delle massime d’esperienza [82] e 2) che la comunicazione del rischio è diventato uno strumento di gestione del comportamento collettivo, che prefigura l’annullamento della volizione individuale e il porre in carico la responsabilità dei comportamenti inefficaci in capo al comunicatore [89].

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