Le “tradizionali precauzioni”: uscire di casa dopo una scossa di terremoto? (di Alessandro Venieri)

Le vicende processuali relative al terremoto dell’Aquilano del 2009 non sono ancora terminate. Esauriti i processi penali, e in particolare quello denominato “Grandi Rischi” che si è concluso – è bene ricordarlo – con la assoluzione di tutti gli imputati tranne uno “perché il fatto non sussiste”, restano ancora in essere alcuni processi civili. Di recente ha fatto scalpore una sentenza in cui il giudice ha individuato una parziale corresponsabilità negli inquilini – deceduti – per non avere abbandonato l’edificio secondo le presunte “consuetudini”. Nella stampa e nei social si è molto ironizzato su questa “corresponsabilità” invocando paragoni arditi e a volte infelici. La stampa stessa e alcune delle sue fonti locali non hanno esitato a ricordare il processo “Grandi Rischi”, ignorando o mistificandone le conclusioni ricordate più sopra.
Nell’intervento Alessandro Venieri analizza in dettaglio alcuni aspetti della sentenza, le cui motivazioni non sono ancora disponibili. Seguono commenti di Alessandro Amato e Rui Pinho.


Alessandro Venieri, geologo, ha lavorato per sei anni al Magistrato per il Po di Parma occupandosi di sistemazioni idrauliche e servizi di piena; poi un breve periodo alle Opere Marittime di Ancona e quindi per 15 anni alla Provincia di Teramo curando in materia di Protezione Civile il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi (che contiene gli studi prodotti dall’INGV a seguito della convenzione con la Provincia per gli aspetti legati al rischio simico). Dal 2015 ad aprile del 2022 ha lavorato presso la Regione Abruzzo occupandosi di concessioni di derivazioni d’acque e aree demaniali e a maggio del 2022 è stato trasferito presso l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, sempre della Regione Abruzzo.


Nei giorni scorsi ha destato clamore a livello nazionale, con articoli di giornali e servizi televisivi, la sentenza definita da molti “choc” del Tribunale civile dell’Aquila riferita al crollo del palazzo di via Campo di Fossa all’Aquila, la tragica notte del 6 aprile 2009, dove morirono 24 persone.

Proteste
Il passaggio che ha destato clamore e proteste, con manifestazioni all’Aquila, è il seguente:

E’ infatti fondata l’eccezione di concorso di colpa delle vittime ai sensi dell’art. 1227 I comma c.c., costituendo obiettivamente una condotta incauta quella di trattenersi a dormire – così privandosi della possibilità di allontanarsi immediatamente dall’edificio al verificarsi della scossa – nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile, concorso che, tenuto conto dell’affidamento che i soggetti poi defunti potevano riporre nella capacità dell’edificio di resistere al sisma per essere lo stesso in cemento armato e rimasto in piedi nel corso dello sciame sismico da mesi in atto, può stimarsi nella misura del 30 per cento (dell’art. 1227 I comma c.c.), con conseguente proporzionale riduzione del credito risarcitorio degli odierni attori. Ne deriva che la responsabilità ascrivibile a ciascun Ministero è del 15 per cento ciascuno e per il residuo 40% in capo agli Eredi del costruttore Del Beato”.

https://www.tgcom24.mediaset.it/2022/video/l-aquila-sit-in-piazza-dopo-la-sentenza-shock_56018883-02k.shtml

Dalla pagina dell’Avvenire:

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/terremoto-l-aquila-sentenza-tribunale

“La richiesta di risarcimento da parte dell’Avvocatura dello Stato verso i proprietari degli appartamenti del palazzo di via Campo di Fossa a l’Aquila dove, a causa del crollo imputabile al sisma – avvenuto nell’aprile 2009 – morirono 24 persone, è stata accolta dalla sentenza del giudice del tribunale civile dell’Aquila Monica Croci.
Dopo la tragedia gli eredi delle vittime avendo dalla loro parte perizie che attestavano irregolarità in fase di realizzazione dell’immobile e una “grave negligenza del Genio civile nello svolgimento del proprio compito di vigilanza sull’osservanza delle norme poste dalla legge vigente, in tutte le fasi in cui detta vigilanza era prevista”, hanno citato in giudizio (per milioni di euro di danni) Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le responsabilità della Prefettura e del Genio Civile per i mancati controlli durante la costruzione, il Comune dell’Aquila per responsabilità analoghe e gli eredi del costruttore per le responsabilità in fase di costruzione. I ministeri hanno chiamato in causa il condominio imputandogli una responsabilità oggettiva, cioè senza colpa, ma derivante solo dal fatto di essere proprietario della costruzione.”

Pertanto, ai sensi del comma 1 dell’art. 1227 del Codice Civile

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”,

è anche colpa delle vittime, rimaste sotto le macerie del crollo, per non essere uscite di casa dopo due scosse di terremoto non molto forti, appartenenti ad una sequenza sismica che durava da mesi.

Se si rileggono le motivazioni delle sentenze (Appello e Cassazione) di condanna del prof. Bernardo De Bernardinis relative al cosiddetto processo “Grandi Rischi”, per la morte di 13 persone – fra quelle che avevano presentato ricorso – si trova che in effetti le “tradizionali precauzioni” adottate dalla popolazione, consistenti nell’uscire dalle proprie abitazioni ad ogni scossa percepita, rappresentino una condizione essenziale per potersi mettersi in salvo da un terremoto. A pag. 12 si legge infatti:

Stralcio-cassazione-pag-12

Pertanto, se non si esegue tale azione, da una parte potresti essere ritenuto corresponsabile della tua morte e dall’altra di omicidio colposo se induci, indirettamente attraverso la tua autorità, altre persone a non adottare tali “tradizionali precauzioni”.

Nel ricorso in Cassazione i legali del prof. Bernardo De Bernardinis, per tale aspetto, fecero presente l’inesistenza di una regola che consenta di individuare con sufficiente certezza la durata dell’allontanamento dalla propria abitazione, in occasione di scosse sismiche, al fine di scongiurare un rientro prematuro. A pag. 14 si legge:

Stralcio-cassazione-pag-14

Il ricorso, come noto, è stato rigettato e la condanna a due anni è stata confermata.

Quindi per i magistrati che hanno emesso tali sentenze le “tradizionali precauzioni”, che consistono nell’uscire di casa ad ogni scossa di terremoto, costituiscono una procedura di sicurezza fondamentale da rispettare; sia di giorno che di notte, che faccia freddo o meno (quella notte all’Aquila faceva freddo), che si abbia o meno un posto dove rimanere al sicuro, sia se si è giovani o anziani, sia se si è stanchi o riposati e soprattutto a prescindere dalla durata di permanenza fuori dall’edificio.
Ricordiamo che la notte tra il 5 e il 6 aprile le scosse prese a riferimento per determinare il comportamento da seguire, cioè uscire fuori dalla propria abitazione, sono avvenute alle ore 22.48 (magnitudo 3.9) e alle ore 00.39 (magnitudo 3.5). In sostanza, quando il sonno gioca un ruolo determinante e può avere il sopravvento, quando fuori fa freddo e dormire in auto o all’addiaccio impone una buona forza di volontà che può essere dettata o da una estrema paura del terremoto scollegata da un aumento del rischio o da una effettiva condizione di reale aumento del rischio (cosa che sappiano non essere avvenuta), dopo una lunga sequenza dove non sempre è stato accertato se ad ogni scossa e in ogni condizione (notte o giorno) le vittime uscissero dalle proprie abitazioni o da qualsiasi altro edificio in cui si fossero trovati che sia il luogo di lavoro, di studio o di svago.

Come noto, peraltro, le due scosse di terremoto in questione non mutarono certo il rischio sismico per la città dell’Aquila, che all’epoca del terremoto era sempre alto, così come lo è tuttora.

Non entrando nello specifico delle sentenze, che sono molto articolate e vanno sicuramente rispettate, tutto ciò, a mio parere, ha una unica ragione logica e cioè ammettere che quelle due scosse, a cui fanno riferimento le sentenze (e solo a queste due scosse), possano essere considerate premonitrici di un evento catastrofico, come poi è avvenuto, e che le “tradizionali precauzioni” adottate dai cittadini aquilani includessero tale conoscenza.
Ma questo non è stato confermato dagli studi scientifici eseguiti a posteriori, perché solo a posteriori può essere valutata la probabilità di accadimento del mainschock, che tra l’altro hanno dato delle probabilità molto basse di accadimento.

Infatti, come si può leggere anche sulla pagina internet istituzionale dell’INGV:

allo stato attuale non esistono leggi note capaci di fornire indicazioni sull’evoluzione delle sequenze sismiche. Ogni sequenza ha delle caratteristiche proprie che possono essere studiate solo dopo che la sequenza sia senza ombra di dubbio terminata. In particolare, non c’è nessuna legge o indicazione che possa dirci se il culmine massimo della sequenza sia stato raggiunto oppure no”.

https://ingvterremoti.com/2014/11/09/linizio-e-la-fine-della-sequenza-sismica-dellaquila/

Altrimenti, mi viene da aggiungere, i terremoti sarebbero prevedibili…

Commento di Alessando Amato
Grazie Alessandro, e grazie Max. Peraltro aggiungerei che quello dell’uscita di casa in caso di sciame (?), scossetta/e (quante? quanto forte?), scossa, ecc., è un comportamento sbagliato, altro che “precauzione tradizionale”. Se uno vive in zona sismica e sa che la casa resiste non deve uscire! Se invece sa o teme che la sua casa non sia a norma e possa danneggiarsi o crollare, una volta uscito per la paura (lecita) non deve rientrare fintanto che non abbia adeguato la casa. Un M6 può arrivare sempre, con o senza scosse o sciami prima, come dimostra il terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016.
Inoltre, mi verrebbe da chiedere alla giudice: in caso di terremoto distruttivo, quante ore o giorni bisognerebbe andare a ritroso per ritenerlo co-responsabile? Se il terremoto del 6 aprile fosse avvenuto il 7 o l’8 potremmo ancora ritenere irresponsabili coloro i quali fossero usciti la notte e poi rientrati la mattina dopo?

Commento di Rui Pinho

“Prima di venirci ad abitare presi alcune informazioni sulla tipologia della struttura, sull’anno di costruzione, sul progettista, parlai con il titolare dell’impresa che eseguì i lavori e diedi anche una occhiata alla relazione geologica geotecnica allegata al progetto” – esempio perfetto di quello che dovremo fare tutti noi, grazie!
Questo è il tipo di buona pratica (a mio avviso del tutto equivalente ad allacciare la cintura di sicurezza ogni volta che si sale in auto) che dovrebbe essere ripetutamente ricordata e ribadita dai media, al posto delle dannose chiacchiere su previsioni, mappe, preavvisi e tradizionali precauzioni.

“Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si decide sia vero” (Massimiliano Stucchi)

Nota: il virgolettato del titolo è di Claudio Moroni

Parte 1: passaggio a L’Aquila, per un altro processo.
Il giorno 9 settembre 2019 sono stato convocato, in qualità di testimone, da un avvocato difensore di alcuni cittadini che hanno avviato, credo nel lontano 2010, una causa civile contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) per risarcimenti – pare multimilionari – ai parenti di alcune  vittime del terremoto del 6 aprile 2009, di nuovo in relazione alla riunione di esperti del 31 marzo 2009. Il colpevole sarebbe la PCM, in quanto le attività degli esperti vennero svolte a favore del Dipartimento della Protezione Civile, che dipende dalla PCM. L’accusa, sempre la solita: avere rassicurato le vittime, inducendole a non uscire di casa prima del terremoto distruttivo.
Si tratta in sostanza di un processo parallelo a quello più famoso, penale, cosiddetto “Grandi Rischi”, nel quale sei dei sette accusati vennero prima condannati e poi assolti in Appello e in Cassazione “perché il fatto non sussiste”. Ma evidentemente quelle conclusioni non hanno fatto giurisprudenza e nel nostro ordinamento giudiziario sembra sia lecito istruire un nuovo processo, sia pure civile, sullo stesso argomento.
E – fatto poco spiegabile almeno per me – tirarlo in lungo per quasi dieci anni; con parte dei relativi costi (tribunale, giudici, cancellieri, ecc.) a carico di tutti noi.

Nella lettera di convocazione nessuna spiegazione, solo la minaccia di multa in caso di no show. Un amico avvocato mi dice che, avendo già mancato la prima convocazione (ero all’estero), se non mi presento ora la prossima volta mi vengono a prendere i carabinieri.
Chiamo l’avvocato che mi ha convocato, dopo avergli già scritto senza ottenere risposta. Riesco a parlare dopo varie chiamate e mi viene spiegato che “deve essere per un articolo che ha scritto”. “Quale?” “Non mi ricordo, le faccio sapere”. Naturalmente non richiama. “E’ previsto un rimborso”? chiedo. “Ma lei svolge un servizio pubblico“. So what, risponderebbe un inglese. Non mi sembra che gli avvocati viaggino gratis.

Udienza nell’ufficio del Giudice: i testimoni non possono sentire gli altri testimoni (fra cui una ex-collega INGV e un indagato al processo maggiore, pensa!). 20 minuti ciascuno i primi due. Entro io: leggo la formula di rito, scritta su un cartoncino plastificato (con un errore di grammatica corretto a pennarello). Non so chi siano quella decina di persone sedute sui tavoli o in piedi: non so se siano presenti giornalisti o parenti delle vittime. Mi viene chiesto, semplicemente, se confermo di avere scritto, nel 2009, un articolo a nome mio e di altri colleghi INGV (uno di questi già convocato con le medesime modalità più di un anno fa), che parla di terremoti storici e pericolosità sismica nell’area aquilana (1). L’avvocato legge un brano: chiedo di vederlo. Non mi viene chiesto di spiegare l’articolo: solo di confermare di averlo scritto (confremare che cosa, è stampato….). Confermo. “Grazie può andare”. L’avvocato difensore dello Stato non si palesa e quindi non vengo controinterrogato. Qualche considerazione si impone:

  1. Si convocano dei tizi da Milano, o da Firenze, Napoli ecc., a loro spese (e quindi gratis per chi convoca), per chiedergli se conferma di avere scritto un brano di un articolo pubblicato a stampa nel 2009. L’accusa ne può convocare quanti ne vuole, non ci si può opporre. E’ normale, o logico, tutto questo? E il Giudice, è proprio tenuto a ammetterli tutti? Ci potrebbero essere altri mezzi (che ne so, teleconferenza), o altre richieste meno banali? E’ proprio necessaria questa arroganza, per l’esercizio del potere giudiziario?
  2. Potrebbero forse questi tizi dare una risposta diversa, tipo: “no, non confermo, l’hanno scritto gli altri e hanno messo il mio nome di nascosto, non me ne ero accorto in questi dieci anni, grazie di avermelo fatto notare, adesso li querelo questi sciagurati….”? No: quindi a che cosa serve l’audizione?
  3. Siamo (anzi sono, loro) ancora qui, a costruire (verosimilmente) le accuse e (speriamo di no) le sentenze ritagliando spezzoni di articoli scientifici e giustapponendoli in modo da costruire una verità di comodo? Vedremo. Vedremo cioè se hanno fatto scuola i due protagonisti del processo “Grandi Rischi” di primo grado, campioni del “taglia e incolla”, PM Picuti e Giudice Billi (quello che dopo che la sentenza di Appello che gli ha dato torto su tutta la linea e gli ha anche dato una alzata professionale mica male, ha ribadito che la sentenza la riscriverebbe uguale).

Parte 2. Come si costruisce una menzogna.
Il Messaggero dell’11 settembre riferisce l’udienza di cui sopra con molta enfasi, con il titolo “il sisma del 2009 non fu un evento eccezionale”. Con enfasi e a modo suo: sostiene infatti che “a domande esplicite” avrei confermato, come del resto la ex-collega D’Amico, come “sulla base dei dati a disposizione ecc. ecc…(si veda il testo dell’articolo del giornale).

Marcello Ianni
Si tratta ovviamente di una maldestra rielaborazione di quanto scritto nell’articolo scientifico in questione, di cui mi è solo stato chiesto di confermare la paternità (il testo è stato letto dall’avvocato). Ma non è finita qui.

Mentre in apertura compare un banner, tanto falso quanto odioso, che recita “gli allarmi mancati”, nel seguito il cronista conclude: “l’immane tragedia è perfettamente aderente a quanto ci si poteva aspettare [a dire il vero non si è parlato di tragedia ma solo di parametri sismologici….]. Una conferma che in qualche modo stona con l’approccio [sic!] e le conclusioni [quali? dove?] cui erano giunti i sette esperti della Commissione Grandi Rischi [arridaje……], i quali proprio per le rassicurazioni promanate [sic!] il 31 marzo di dieci anni fa, attraverso le dichiarazioni del De Bernardinis [rilasciate prima della riunione incriminata] indussero i residenti a restare a casa” [falso, come prova la sentenza di Appello].

Il cronista ha costruito una menzogna. Sostiene che l’articolo che mi vede fra gli autori, scritto DOPO il terremoto per spiegare il medesimo alla luce dello stato delle conoscenze, contraddice le conclusioni della riunione incriminata, che si è tenuta PRIMA del terremoto. Cerca in sostanza di far credere che, dichiarando che le caratteristiche del terremoto fossero compatibili con il quadro della sismicità, gli autori sostengano anche che il terremoto fosse di fatto prevedibile. Certo: un terremoto di quelle caratteristiche era possibile; non per nulla la zona era classificata come sismica di seconda categoria a partire dal 1915, e questo avrà pure voluto dire qualcosa. Ma che potesse avvenire il giorno dopo, una settimana, un mese, un anno o dieci anni dopo non lo sapeva nessuno e nessuno avrebbe potuto dirlo.
Forse sarebbe bene ricordare più spesso, a tutti, che essere in zona sismica significa che può verificarsi un terremoto, stasera, domattina, fra un po’ di tempo. Punto. Si deve sapere e basta (lo sanno avvocati, giudici, giornalisti che vivono o operano a L’Aquila), senza bisogno di convocare una riunione ad hoc prima o – dopo – di andare a ripescare tutti gli articoli scientifici scritta in materia, pretendendo di capirli, ritagliarne brani e tirare conclusioni alla “sismologo fai-da-te”.

Riporto qui, prendendoli a prestito dai colleghi che li hanno formulati, alcuni commenti all’articolo del Messagero che mi sembrano particolarmente calzanti:

Mentana direbbe che chi ha scritto ha lasciato il cervello in vacanza”.

“Il titolo avrebbe potuto essere: sismologi inchiodano la CGR. Era tutto previsto, sapevano ma hanno taciuto.”

“Non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che si decide sia vero, o comunque si finge di passare come verità”.

Ecco, l’ultimo commento – da cui è tratto il titolo del post – è tanto realistico quanto preoccupante. Il giornalista sembra al servizio della tesi dell’accusa, e non sarebbe certo il primo caso a proposito del terremoto di L’Aquila; definisce infatti la mia testimonianza (ovvero l’articolo di cui sono co-autore) come “testimonianza a favore” (dell’accusa, ovvio). Davvero si sta cercando, in un film parallelo a quello precedente, di costruire conclusioni opposte a quelle del processo penale “Grandi Rischi”?
Il fatto non sussiste, ma qualcuno ci sta provando ancora.

(1) Stucchi, C. Meletti, A. Rovida, V. D’Amico, A.A. Gomez Capera. Terremoti storici e pericolosità sismica dell’area aquilana. Progettazione Sismica, 3, 23-33 https://drive.google.com/file/d/134KHJrfRohBHG37RD6nG0qDTcZdafa4L/

Note d’agosto, con un altro processo a L’Aquila (Massimiliano Stucchi)

Da almeno un paio anni agosto ci somministra morti e danni: Amatrice nel 2016, Ischia nel 2017, quest’anno le autostrade, la piena del Pollino e una sequenza sismica (Molise) che fin qui ha prodotto solo danni lievi.
E altre notizie che vale la pena di commentare.

Sul ponte Morandi di Genova si è detto di tutto e di più. C’è poco da aggiungere, se non la riflessione che ponti di quel tipo, e anche di altro tipo, sono vulnerabili sia all’usura che a possibili impatti esterni (aerei, droni, attentati, ecc.). Questi ponti vengono progettati per resistere a un determinato evento esterno che non è mai il massimo possibile, anche perché in questi casi tale massimo non è conosciuto. Quindi, come tante cose, conservano un livello di rischio. Da sapersi.

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August notes, with another trial at L’Aquila
 (Massimiliano Stucchi)

translated by Google, revised

Since at least a couple years  August gives us death and damage: Amatrice in 2016, Ischia in 2017, this year the highways, the Pollino flood and a seismic sequence (Molise) that so far has produced only minor damage. And other news that is worth commenting on.

On the Morandi bridge in Genoa everything and even more was said. There is little to add, if not the reflection that bridges of that type, and also of another type, are vulnerable both to wear and possible external impacts (airplanes, drones, attacks, etc.). These bridges are designed to withstand a given external event that is never the maximum possible, also because in these cases this maximum is not known. So, like many things, they keep a level of risk. To be know. Continua a leggere

Il fatto che non sussiste non è stato commesso (di Giacomo Cavallo)

Con l’assoluzione del Dott. Bertolaso, anche in attesa delle motovazioni, spero che finalmente si possa dire conclusa la vicenda “processuale” della riunione di esperti che ha preceduto il Terremoto dell’Aquila – a meno che i colpevolisti non si ostinino a buttare via tempo e denaro per creare processi che non hanno ragion d’essere, con il compito di giudicare reati inesistenti, dimenticando le sentenze della Corte di Cassazione e soprattutto d’Appello, ma anche parte della sentenza di primo grado. Continua a leggere

Verso la sentenza d’appello (M. Stucchi)

Dopo la replica del Procuratore Generale, che ha dichiarato di averla fatta anche per consentire alle parti civili di replicare anch’esse, e dopo quelle delle difese, manca ormai solo la replica di Coppi, difensore di Selvaggi, il 10 novembre mattina. Poi la Camera di Consiglio, “complessa” come l’ha definita la Presidente della Corte, e la Sentenza.
Nelle ultime settimane vi è stato un discreto fermento attorno al Processo di Appello.

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