Sostiene Cirillo…..su MicroMega online (Massimiliano Stucchi)

 

Sostiene Giovanni Cirillo, giudice presso il Tribunale di Teramo, su MicroMega online
http://temi.repubblica.it/micromega-online/terremoto-a-laquila-perche-i-sismologi-sono-colpevoli/
che i “commissari” (componenti la Commissione Grandi Rischi, imputati e condannati in primo grado) avrebbero “avventatamente e senza basi scientifiche assicurato che non vi era alcun pericolo del verificarsi di un terremoto di portata catastrofica quale poi si è verificato”.
Lo sostiene ripetutamente e con grande veemenza in una risposta/commento alle ”Bozze di osservazioni sulla sentenza ‘Grandi Rischi’”, pubblicate su una nota rivista giuridica nel fascicolo di maggio 2013 dal Professore emerito di diritto penale A. Pagliaro. Queste “Bozze”, per quanto terminologicamente imprecise in alcuni passaggi concernenti ad esempio le definizioni di rischio, offrono spunti interessanti, utili a capire che il paradigma su cui è stata costruita la sentenza può risultare non monolitico nemmeno in ambito giudiziario.

Il titolo della risposta di Cirillo definisce genericamente “sismologi” gli imputati al processo alla “Commissione Grandi Rischi”; ma si sa, i titoli non li scrivono gli autori degli articoli (e anche questo, a volte, produce “mala informacion”, nda).

Nel seguito Cirillo ribadisce che “secondo la sentenza la violazione delle regola cautelare è consistita nell’avere “indotto” le vittime “a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta”, consistita nel rassicurare ripetutamente la popolazione aquilana circa la impossibilità di verificazione dell’evento “terremoto”.

Tutto chiaro, dunque?
Di fatto Cirillo poco o nulla aggiunge alla sentenza emessa dal suo collega dell’Aquila, sentenza che, ormai, sembra aver fatto “giurisprudenza”;  molti infatti, anche in buona fede, la citano come dato di fatto, come verità dimostrata e pertanto inconfutabile. E quindi Cirillo non approfondisce – né peraltro lo fa Pagliaro – le modalità con le quali “i sismologi” avrebbero prima emesso o quanto meno avallato e, quindi, fatto pervenire alla cittadinanza il messaggio rassicurativo.
Chi, quando, come? Questo è il punto:

a) Con l’intervista a De Bernardinis, vice capo della Protezione Civile, realizzata prima della riunione incriminata? Ma allora i partecipanti alla riunione della Commissione non c’entrano, né tantomeno quanto riferito prima che la riunione avesse luogo può essere veicolato come esito finale della stessa! Va osservato peraltro che, in una nota trasmissione televisiva, l’audio di tale intervista è stato sovrapposto alle immagini iniziali della riunione incriminata, come se da questa scaturisse. Ciò tuttavia è frutto di un modo disinvolto di ‘fare informazione’, che non può essere addebitato ad altri se non a chi quelle immagini e quell’intervista hanno ritenuto di trasmettere con le descritte modalità discutibili.

b) Con il verbale della riunione della Commissione? No, perché è stato redatto e reso pubblico solo dopo che il terremoto si era già verificato.

c) Mediante la conferenza stampa successiva alla riunione? No, perché di quella conferenza agli atti del processo c’è solo il video con le immagini nelle quali si vedono Barberi, De Bernardinis, Cialente – Sindaco dell’Aquila, e Stati – assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, ma non c’è l’audio. Pertanto non si può affermare né che furono fatte affermazioni ‘rassicuranti’ né il contrario.

d) Mediante le interviste rese successivamente alla riunione? Neanche, posto che  Barberi dice  “però non ci consente di dire che non è matematicamente possibile che ci sia una scossa più forte … se lo potessimo dire avremmo questa capacità di previsione che, come ho già detto, purtroppo non abbiamo”; De Bernardinis non ripete affatto quanto detto prima della riunione; la Stati nulla dice circa l’esito della riunione se non che i terremoti non sono prevedibili; Cialente riferisce di affermazioni relative ai possibili danni che sino al 31 marzo ed a seguito della scossa del 30 marzo si sarebbero potuti riscontrare. Nessuno, dunque, dice alcunché di ‘rassicurante’.

Nel seguito Cirillo riprende ancora il Tribunale (ovvero la sentenza), che si chiedeva “perché i componenti della Commissione hanno reiteratamente rassicurato i cittadini, così inducendoli a fare rientro nelle abitazioni, dove hanno trovato la morte o riportato lesioni?”

 Appunto, perché? Ma soprattutto, chi, quando e come? Reiteratamente (sic!)?

Leggere, discutere e commentare una sentenza, anche se ricca di riferimenti e “virgolettati”, non è sufficiente. Occorre consultare i dati, le fonti. Questa è prassi acquisita in ambito sia scientifico che storico, che forse più si avvicina alle procedure giudiziarie.
E comunque anche la sentenza stessa propone indizi diversi dagli aspetti che  considera fondamentali. L’analisi di questi indizi sarà oggetto di un successivo approfondimento in questo blog.

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